LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n.  195,  «Modifiche
ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del
regolamento (CE) n. 1889/2005»; 
  Viste, in particolare, le disposizioni dell'art. 11,  comma  1,  ai
sensi delle  quali  la  Banca  d'Italia,  per  finalita'  statistiche
riguardanti la compilazione della  bilancia  dei  pagamenti  e  degli
altri indicatori  monetari  e  finanziari  per  l'analisi  economica,
stabilisce con proprio provvedimento i termini e le modalita' per  la
trasmissione  di  dati  e  notizie  necessari  cui  sono  tenuti  gli
operatori residenti in Italia; 
  Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 16  dicembre  2009,
recante disposizioni in materia di informazioni  statistiche  per  la
bilancia dei pagamenti e la posizione  patrimoniale  verso  l'estero,
cosi' come modificato dal Provvedimento della Banca d'Italia  del  12
luglio 2011; 
  Considerata  la  modifica  agli   standard   internazionali   delle
statistiche di bilancia dei pagamenti  e  di  posizione  patrimoniale
verso l'estero fissati nel «Balance  of  Payments  and  International
Investment  Position  Manual,  Sixth  Edition»  del  Fondo  Monetario
Internazionale; 
  Considerato il Regolamento (UE) n. 555/2012 della  Commissione  del
22 giugno 2012 che  modifica,  per  quanto  concerne  l'aggiornamento
delle esigenze in termini di dati e delle definizioni, il Regolamento
(CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
statistiche comunitarie inerenti alla bilancia  dei  pagamenti,  agli
scambi  internazionali  di  servizi  e  agli   investimenti   diretti
all'estero, che recepisce  in  ambito  comunitario  le  sopra  citate
modifiche agli standard internazionali; 
  Considerato l'Indirizzo (BCE/2011/23) della Banca Centrale  Europea
del 9 dicembre 2011 sugli obblighi di segnalazione  statistica  della
Banca centrale europea nel settore  delle  statistiche  esterne,  che
recepisce nell'ambito del Sistema Europeo delle  Banche  Centrali  le
sopra citate modifiche degli standard internazionali; 
  Considerata l'opportunita', alla luce  delle  evidenze  statistiche
acquisite, di migliorare l'efficienza della  raccolta  dei  dati,  in
particolare riguardo alle rilevazioni sulle imprese residenti di  cui
all'art. 4, lettere c) e d) del Provvedimento  della  Banca  d'Italia
del 16 dicembre 2009; 
  Considerata l'esigenza di contenere gli oneri a carico dei soggetti
segnalanti; 
  Considerato pertanto  opportuno,  per  le  ragioni  sopra  esposte,
modificare il Provvedimento del 16 dicembre 2009, 
 
                              E m a n a 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Imprese residenti - Tipologia, frequenza e  termini  di  invio  delle
                             rilevazioni 
 
  1. E' soppressa la lettera d)  del  comma  2  dell'articolo  4  del
Provvedimento  del  16   dicembre   2009   («Operazioni   Trimestrali
Finanziarie» (OTF), relativa a prestiti,  conti  correnti,  strumenti
derivati, crediti/debiti commerciali). 
  2. Il comma 3 dell'articolo 4 del  Provvedimento  del  16  dicembre
2009 e' sostituito dal seguente: «Al fine di modulare la richiesta di
dati e di informazioni in relazione alla rilevanza  statistica  delle
imprese residenti del  campione,  le  rilevazioni  di  cui  al  comma
precedente sono  distribuite,  secondo  differenti  combinazioni,  in
cinque profili di segnalazione  descritti  nel  Manuale.  A  ciascuna
impresa residente e' attribuito un unico profilo di segnalazione». 
  3. Il secondo alinea del comma 2 dell'articolo 5 del  Provvedimento
del 16 dicembre 2009  e'  sostituito  dal  seguente:  «con  frequenza
trimestrale,  per  la  rilevazione  TTN,  entro  la  fine  del   mese
successivo al termine del trimestre di riferimento».