L'AUTORITA' 
 
  Nella riunione del Consiglio del 4 ottobre 2012; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi   delle   telecomunicazioni   e   radiotelevisivo»,   ed   in
particolare, pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  n.  154/L  alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale  -  del
31 luglio 1997, n. 177; 
  Vista  la  direttiva  2010/13/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di  determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri concernenti la  fornitura  di  servizi  di  media  audiovisivi
(direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce
la direttiva  2007/65/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio
dell'11 dicembre  2007  che  modifica  la  direttiva  89/552/CEE  del
Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri  concernenti  l'esercizio  delle  attivita'  televisive,  come
modificata dalla direttiva 97/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 giugno 1997; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di  media  audiovisivi  e  radiofonici»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  7  settembre
2005, n. 208, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  44,  di  attuazione
della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento  di  determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 Marzo  2010
n. 73, e in particolare l'art. 5 che  novella  l'art.  32  del  Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici; 
  Visto il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259  recante
approvazione   del   «Codice   delle   comunicazioni   elettroniche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  15
settembre 2003, n. 215, e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la delibera n. 453/03/CONS  del  23  dicembre  2003,  recante
«Regolamento  concernente  la  procedura  di  consultazione  di   cui
all'art.  11  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28
gennaio 2004, n. 22; 
  Vista la legge 6 agosto  1990,  n.  223,  recante  «Disciplina  del
sistema  radiotelevisivo   pubblico   e   privato»   pubblicata   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  recante  «Norme  per  la
tutela della concorrenza e del mercato»  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  serie
generale - del 13 ottobre 1990, n. 240; 
  Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti per il differimento di termini  in  materia  di  trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento  di
impianti radiotelevisivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana del  24  gennaio  2001,  n.  19,  convertito  con
modificazioni dalla legge 20 marzo  2001,  n.  66,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24  marzo  2001,  n.
70; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme  di  principio
in  materia  di  assetto  del   sistema   radiotelevisivo   e   della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al  Governo  per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5  maggio  2004,  n.
104; 
  Rilevato che l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 31  luglio
2005, n. 177, come  novellato  dall'art.  5,  comma  2,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44, fermo il diritto di ciascun  utente
di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonche'  la
possibilita' per gli operatori di offerta televisiva a  pagamento  di
introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e  di
ordinamento canali, ha affidato all'Autorita' per le  garanzie  nelle
comunicazioni, al fine di assicurare condizioni eque,  trasparenti  e
non discriminatorie, la competenza ad adottare un apposito  piano  di
numerazione  automatica  dei  canali   della   televisione   digitale
terrestre, in chiaro  e  a  pagamento,  e  a  stabilire  con  proprio
regolamento le modalita' di attribuzione dei numeri ai  fornitori  di
servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti
audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla  base  dei  seguenti
principi e criteri direttivi in ordine di priorita': 
    a) garanzia della semplicita' d'uso del  sistema  di  ordinamento
automatico dei canali; 
    b) rispetto  delle  abitudini  e  preferenze  degli  utenti,  con
particolare  riferimento  ai  canali  generalisti  nazionali  e  alle
emittenti locali; 
    c)  suddivisione  delle  numerazioni  dei  canali  a   diffusione
nazionale, sulla base del criterio della  programmazione  prevalente,
in  relazione  ai  seguenti  generi   di   programmazione   tematici:
semigeneralisti, bambini e  ragazzi,  informazione,  cultura,  sport,
musica, televendite. Nel primo arco di numeri si  dovranno  prevedere
adeguati spazi nella numerazione che  valorizzino  la  programmazione
delle emittenti locali di qualita' e  quella  legata  al  territorio.
Nello stesso arco di numeri non dovranno essere  irradiati  programmi
rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di  garantire  il  piu'
ampio pluralismo in condizioni di parita' tra i soggetti operanti nel
mercato, dovra' essere riservata per  ciascun  genere  una  serie  di
numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti; 
    d) individuazione di numerazioni  specifiche  per  i  servizi  di
media audiovisivi a pagamento; 
    e) definizione delle condizioni di  utilizzo  della  numerazione,
prevedendo la possibilita', sulla base di accordi,  di  scambi  della
numerazione all'interno di uno stesso  genere,  previa  comunicazione
alle autorita' amministrative competenti; 
    f) revisione del piano di numerazione in base allo  sviluppo  del
mercato, sentiti i soggetti interessati; 
  Vista la delibera la delibera n. 366/10/CONS del  15  luglio  2010,
recante «Piano di numerazione automatico dei canali della televisione
digitale terrestre in chiaro e a pagamento, modalita' di attribuzione
dei numeri ai fornitori di servizi di media  audiovisivi  autorizzati
alla  diffusione  di  contenuti  audiovisivi  in   tecnica   digitale
terrestre  e  relative  condizioni  di  utilizzo»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 agosto  2010,  n.
185; 
  Considerato che con le sentenze n. 04658/2012,  n.  04659/2012,  n.
04660/2012 e  n.  04661/20120,  depositate  il  31  agosto  2012,  il
Consiglio di Stato ha annullato il Piano  di  numerazione  automatico
dei canali della televisione  digitale  terrestre  approvato  con  la
predetta delibera n. 366/10/CONS formulando le seguenti osservazioni:
«Nelle more delle nuove determinazioni della  AGCOM  in  ordine  alla
adozione del nuovo Piano  TLC  sara'  inevitabile  un  corrispondente
vuoto regolamentare e, quindi, e'  probabile  che  si  determini  una
situazione  di  confusione  nella  programmazione   delle   emittenti
conseguente alla possibilita' di acquisire liberamente il numero  del
telecomando su cui irradiare  i  palinsesti.  Pertanto,  al  fine  di
ridurre tale problematica conseguenza dell'annullamento in questione,
e' necessario che, in osservanza del principio  del  buon  andamento,
l'AGCOM medio tempore adotti, con l'urgenza  del  caso,  ogni  misura
transitoria  ritenuta  utile  allo  scopo  di  consentire  l'ordinata
fruizione della programmazione televisiva da  parte  degli  utenti  e
degli operatori del  settore.  Data  l'urgenza  e  la  necessita'  di
provvedere, tra le  soluzioni  possibili  appare  ipotizzabile  anche
l'adozione di una proroga di fatto del  Piano  LCN  annullato,  fermo
restando  che  si  tratta  di  un  rimedio  da  adottare  in  via  di
straordinaria urgenza. Quindi va ribadito che, comunque,  l'AGCOM  e'
tenuta ad adottare le nuove determinazioni in  tema  di  LCN  con  la
sollecitudine corrispondente all'obbligo di  dare  ottemperanza  alla
presente sentenza di annullamento della delibera n. 366/2010.»; 
  Considerato, altresi',  che  il  Consiglio  di  Stato  ha  rilevato
l'obbligo per l'Autorita' di  «ripronunciarsi  sull'assegnazione  dei
numeri ai canali in questione a seguito di una nuova  indagine  sulle
abitudini e preferenze degli utenti da condursi con adeguati  criteri
che garantiscano univocita' di elementi di comparazione»; 
  Rilevato che con la delibera n. 391/12/CONS del 4  settembre  2012,
recante  «Proroga,  in  via  d'urgenza,  del  piano  di   numerazione
automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro
e a pagamento, modalita' di attribuzione dei numeri ai  fornitori  di
servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti
audiovisivi in tecnica digitale terrestre e  relative  condizioni  di
utilizzo di cui alla delibera n.  366/10/CONS  in  conseguenza  delle
sentenze del Consiglio di Stato  n.  04658/2012,  n.  04659/2012,  n.
04660/2012, n. 04661/2012 depositate il 31 agosto  2012,  nelle  more
della revisione del  detto  piano  di  numerazione»,  l'Autorita'  ha
prorogato l'attuale Piano di numerazione nelle more della definizione
del  nuovo  Piano,  al  fine  di  evitare  un  corrispondente   vuoto
regolamentare, con possibilita' di  confusione  nella  programmazione
delle  emittenti   conseguente   alla   possibilita'   di   acquisire
liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i  palinsesti,
e al fine di consentire  l'ordinata  fruizione  della  programmazione
televisiva da parte degli utenti e degli operatori del settore; 
  Rilevato, altresi', che  con  la  citata  delibera  n.  391/12/CONS
l'Autorita' ha calibrato la proroga del Piano di numerazione  vigente
sui tempi di  rinnovazione  del  procedimento,  che  comprendono  gli
adempimenti relativi allo svolgimento della consultazione pubblica  e
alla nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli  utenti  sopra
indicata, prevedendo per l'adozione del nuovo Piano di numerazione un
termine  di  centottanta  giorni   a   decorrere   dall'avvio   della
consultazione pubblica; 
  Considerata, pertanto, la doverosita' di avviare  la  consultazione
pubblica entro il termine prestabilito del 4 ottobre 2012; 
  Considerato che, con le citate sentenze,  il  Consiglio  di  Stato,
nell'annullare il Piano di numerazione automatico  dei  canali  della
televisione  digitale  terrestre  approvato  dall'Autorita'  con   la
delibera n. 366/10/CONS, ha formulato, in  particolare,  le  seguenti
osservazioni: 
    con la sentenza n. 4658/2012 il Consiglio di Stato ha  dichiarato
l'inadeguatezza dell'utilizzo delle graduatorie  Corecom  di  cui  al
decreto ministeriale 5 novembre 2004 n. 292, recante «Regolamento per
la concessione alle tv locali dei contributi di cui all'art. 45 comma
3  della  legge  23  dicembre  1998  n.  448»,  quale  criterio   per
l'attribuzione della  numerazione  alle  emittenti  locali.  Cio'  in
quanto   «pur   evidenziando   tali   graduatorie   degli    elementi
potenzialmente non estranei ai criteri indicati dalla legge, tuttavia
le stesse non avrebbero potuto essere utilizzate dall'Agcom  ai  fini
dell'adozione del piano di numerazione automatica  dei  canali  della
televisione  digitale  terrestre»;  infatti  tali  graduatorie  erano
«compilate per finalita'  diverse  da  quelle  per  le  quali  veniva
predisposto il piano Agcom essendo il frutto combinato di due fattori
di assegnazione del punteggio e cioe' del fatturato e del numero  dei
dipendenti». Il Consiglio di Stato ha, inoltre,  evidenziato  che  la
procedura  per  l'accesso  a  tali  contributi  avveniva  su  impulso
volontario da parte delle emittenti locali, tanto che all'incirca  il
13%  di  queste  non  compariva  in  tali  graduatorie,  non   avendo
presentato istanza per partecipare.  Ne  deriva  che  le  graduatorie
citate, essendo state adottate con una diversa  ratio  e  perseguendo
finalita' che si discostano dai requisiti  di  cui  all'art.  32  del
Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici,  potevano
solo in parte essere considerate come un criterio di  qualita'  e  un
indice di rilevamento delle preferenze degli utenti e del radicamento
nel territorio, in quanto «in esse venivano nel contempo  in  rilievo
esigenze di sostegno  all'emittenza  locale,  preordinate  alla  sola
erogazione  di  contributi  pubblici»,  costituendo,   pertanto,   un
criterio inidoneo ad accertare le abitudini e preferenze degli utenti
e il radicamento delle emittenti sul territorio; 
    con la sentenza n. 4659/2012 il Consiglio di  Stato  ha  rilevato
l'illegittimita'   del   termine   di   quindici   giorni   stabilito
dall'Autorita' per la consultazione pubblica indetta con delibera  n.
122/10/CONS a seguito della quale e' stata approvata la  delibera  n.
366/10/CONS, in luogo dei trenta giorni stabiliti  dall'art.  11  del
decreto  legislativo   n.   259/2003   (recante   il   Codice   delle
comunicazioni elettroniche). Con la medesima  sentenza,  inoltre,  il
Consiglio  di  Stato  ha  ulteriormente   argomentato   l'inidoneita'
dell'utilizzo del criterio delle graduatorie Corecom con  riferimento
all'attribuzione delle numerazioni alle  emittenti  locali.  Infatti,
essendo tali graduatorie compilate sulla  base  del  fatturato  delle
emittenti, le stesse sono inidonee ad attestare le  preferenze  degli
utenti in quanto «anche ove si consideri  che  una  delle  principale
voci di fatturato e' rappresentata dalla raccolta della  pubblicita',
cionondimeno l'ulteriore passaggio, tra la raccolta della pubblicita'
e le preferenze degli  utenti,  rimane  non  dimostrato.  Infatti  la
raccolta della pubblicita', pur  se  e'  un  utile  indicatore  della
preferenza degli utenti (in quanto di  solito  gli  inserzionisti  si
rivolgono alle emittenti con maggior numero di utenti),  tuttavia  da
solo non e' univoco ne'  sufficiente».  Invece,  le  abitudini  e  le
preferenze  degli  utenti  si  prestano  ad  essere  soppesate   piu'
correttamente con riferimento «all'unico indice di carattere  diretto
ed endogeno cioe' il livello di ascolto di ciascuna emittente  ed  il
suo radicamento nel territorio, fermo restando che il legislatore  ha
attribuito al criterio "abitudine dell'utente" una  valenza  autonoma
rispetto agli ascolti-preferenze.» 
  Inoltre, il Consiglio di Stato ha rilevato che  «le  emittenti  che
non avevano chiesto le sovvenzioni per l'adeguamento delle rete,  non
erano inserite nelle graduatorie Corecom e comunque, anche applicando
i criteri alternativi previsti, non sarebbero valutate in  condizioni
di parita' con le altre emittenti  inserite  in  graduatoria(...)  le
graduatorie   CORECOM,   compilate   su    base    regionale,    sono
intrinsecamente disomogenee rispetto  alle  aree  di  servizio  delle
emittenti  irradianti  il  segnale  su  aree  interregionali   oppure
soltanto provinciale: ne discende che un'emittente che,  trasmettendo
in piu' regioni, avesse numeri di LCN diversi per ciascuna delle aree
servite  dovrebbe  provvedere  ad  onerosi  adeguamenti  tecnici  per
differenziare la trasmissione del numero LCN da impianto ad  impianto
ed evitare facili sovrapposizioni di  segnale».  Con  riferimento  al
criterio della qualita' delle emittenti  stabilito  dalla  legge,  il
Consiglio di Stato ha evidenziato che «appare di intuitiva portata il
ruolo  strategico  acquisito  di  fatto  dalle  emittenti  locali  di
qualita' che hanno valorizzato  usi  e  costumi  di  specifiche  aree
geografiche,   costituenti   in   patrimonio   di   cultura    locale
tradizionale,   profana   e   religiosa   che   (attraverso   servizi
giornalistici e trasmissioni divulgative su feste,  cibi,  luoghi  di
culto  e  beni  storico  ambientali)  viene   proposta   alle   nuove
generazioni ed alla platea di cultori ed operatori commerciali  (come
quelli del settore turistico ed agroalimentare  oppure  dei  prodotti
dell'artigianato), evitando sia la dispersione di  tali  risorse  sia
l'affievolimento dello spirito di identita' della comunita' locale in
antitesi  a  modelli  di  comportamento  di  massa,   diffusi   dalle
comunicazioni in rete e provenienti da  altre  culture,  che  possono
essere  recepiti  passivamente  dagli  utenti  e  comportare  effetti
disaggreganti su contesti socio culturali gia' a rischio. Ne' si puo'
dimenticare,  sotto  altro  profilo,  il  contributo  informativo   e
socio-assistenziale che l'emittente locale di qualita' e' in grado di
offrire alla platea  di  utenti  della  propria  area  geografica  in
occasione  di  situazioni  di  emergenza,   nonche'   di   specifiche
problematiche circoscritte al territorio  corrispondente  al  proprio
bacino di utenza». 
  Infine, nella medesima sentenza il Consiglio di Stato  ha  espresso
rilievi in ordine all'assegnazione delle posizioni otto  e  nove  del
piano di numerazione  alle  emittenti  «MTV  -  Music  television»  e
«Deejay TV», in quanto  «le  posizioni  otto  e  nove  devono  essere
attribuite (in conformita' alle abitudini e preferenze  degli  utenti
nella sintonizzazione  dei  canali)  ad  emittenti  generaliste,  ove
operative, fermo restando che il criterio delle abitudini consolidate
(come si e' detto) ha una valenza sua propria rispetto agli  ascolti,
mentre Music TV e Deejay Television non possono essere inserite nella
categoria delle emittenti generaliste c.d. storiche  che  trasmettono
programmi generalisti da decenni»; 
    con la sentenza n. 4660/2012 il  Consiglio  di  Stato,  sempre  a
proposito dell'attribuzione delle posizioni 8 e 9 del telecomando  ha
rilevato  che  «gli  esiti  della  indagine-sondaggio   (con   10.000
interviste) effettuata da Demoskopea s.p.a., alla data del  2  luglio
2010, che ha  portato  al  l'individuazione  di  9  canali  nazionali
generalisti quali preferiti nelle abitudini e nelle preferenze  degli
utenti,  ad  avviso  del  collegio,   non   risulta   suffragata   da
corrispondente ed univoco riscontro» in quanto «secondo il sondaggio,
nelle aree a ricezione analogica sui  numeri  da  1  ad  8  risultano
sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche, mentre al numero 9
risulta  sintonizzata  per  il  51,1%  una   emittente   locale;   la
situazione, peraltro, cambia nelle aree a ricezione digitale, in cui,
invece, in prevalenza su tutti i numeri da 1 a 9 del telecomando sono
sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche (...). Infatti  «da
un lato, i dati non sono  univoci  e,  dall'altro,  i  risultati  del
sondaggio sono fuorvianti in quanto assommano  elementi  disomogenei,
considerato che, all'epoca, in 6 Regioni era stato gia' effettuato lo
switch-off con il  passaggio  definitivo  alla  tecnica  digitale  e,
quindi, con la sintonizzazione  incontrollata  dei  vari  canali  sul
telecomando,  che  non  poteva  certo  reputarsi   rispondente   alle
abitudini  e  preferenze  degli  utenti».  Il  Consiglio  di   Stato,
conseguentemente, ha ritenuto che «un argomento ex post a conferma di
tale difetto d'istruttoria si rinviene  nella  stessa  individuazione
delle due emittenti nazionali  cui  la  connessa  determinazione  del
Ministero dello Sviluppo economico del 24 novembre 2010 ha attribuito
i numeri 8 e 9 del telecomando: infatti MTV e  Deejay  TV  certamente
non hanno le caratteristiche richieste per inserirsi nella  categoria
delle  emittenti  ex  analogiche  generaliste,  poiche'  si   tratta,
all'evidenza, di emittenti con programmazione chiaramente non rivolte
ad un pubblico generalizzato, ma dedicata ad una specifica fascia  di
utenza  con  prevalenza  di  trasmissioni  sul  mondo  giovanile   e,
comunque, di programmi con impostazione  per  una  utenza  specifica,
spesso tratti anche da emittenti anglofone (per cui sono  diffuse  in
lingua inglese con i sottotitoli in italiano), nonche' di  spettacoli
su generi musicali di tendenza per un pubblico di giovani»; 
    con la sentenza n. 4661/2012, il Consiglio di Stato, nel ribadire
l'illegittimita' dell'esiguo termine di quindici giorni concesso  per
la  consultazione  pubblica,  ha  comunque  condiviso  l'impostazione
dell'Autorita'  secondo   la   quale   «l'indicazione   dei   "canali
generalisti nazionali" nell'art. 32 comma  2,  citato,  ai  fini  del
rispetto delle preferenze degli utenti, si riferisce ai  soli  canali
ex  analogici,  anche  perche'  solo  con  riguardo  a   questo   era
ragionevole  ancorare  al  criterio  delle  abitudini  e   preferenze
l'assegnazione dei numeri di  LCN»  ed  ha,  inoltre,  confermato  la
legittimita' dell'attribuzione delle numerazioni  da  10  a  19  alle
emittenti locali, in quanto «l'AGCOM, visti i risultati del sondaggio
Demoskopea, non poteva che attribuire alle emittenti locali i  numeri
da 10 a 19 in corrispondenza alle abitudini e preferenze degli utenti
e tenendo conto del legame di tali emittenti con il  territorio;  tra
l'altro in tal guisa l'AGCOM ha anche,  sia  pur  con  risultati  non
soddisfacenti,  provveduto  a  valorizzare  il  pluralismo  culturale
rappresentato dal rapporto di tali emittenti con il contesto  sociale
del territorio. Pertanto il posizionamento dei canali nativi digitali
a partire dal numero 21 LCN non costituisce una violazione  dell'art.
32, comma 2, citato, oppure una discriminazione  rispetto  di  canali
storici ex analogici, ma discende direttamente dall'applicazione  del
parametro normativo che prescrive di attribuire i numeri del LCN  nel
"rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con  particolare
riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali»; 
  Considerato  che  nella  rinnovazione  del  procedimento  ai   fini
dell'adozione del  nuovo  Piano  di  numerazione  l'Autorita'  dovra'
doverosamente tenere conto dei rilievi  formulati  dal  Consiglio  di
Stato con le citate sentenze; 
  Considerato, altresi', che l'art. 32,  comma  2,  lettera  f),  del
Testo unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici  prevede
che l'Autorita' proceda alla revisione del Piano  di  numerazione  in
base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati; 
  Considerato  che  dalla  data  di  adozione   della   delibera   n.
366/10/CONS ad oggi il contesto di mercato risulta significativamente
modificato in relazione al  compimento  del  processo  di  definitivo
spegnimento della  televisione  analogica  terrestre  avvenuto  il  4
luglio 2012 e  allo  sviluppo  di  nuovi  canali  digitali  terrestri
nazionali e locali; 
  Rilevato che con la delibera n. 427/12/CONS del 13  settembre  2012
l'Autorita' ha avviato la procedura per la scelta  del  soggetto  cui
affidare una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti
da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocita' di  dati
ed omogeneita' di elementi di comparazione; 
  Considerato che  l'Autorita'  intende  sottoporre  a  consultazione
pubblica lo schema di provvedimento relativo all'adozione  del  nuovo
Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale
terrestre alla luce della necessita' di modificare le parti del Piano
ritenute dal Consiglio di Stato incompatibili con l'art. 32 del Testo
unico e dell'opportunita' di effettuarne la revisione  in  base  allo
sviluppo del mercato; 
  Vista la proposta della Direzione Servizi Media; 
  Udita la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi
dell'art. 31  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  E'  sottoposto  a   consultazione   pubblica   lo   schema   di
provvedimento, allegato A alla presente delibera, di cui  costituisce
parte integrante, recante «Schema di provvedimento recante  il  Nuovo
piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale
terrestre, in chiaro e a pagamento,  modalita'  di  attribuzione  dei
numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati  alla
diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale  terrestre  e
relative condizioni di utilizzo». 
  2. Le modalita' di consultazione  sono  stabilite  nell'allegato  B
alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante. 
  3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica  devono
pervenire  entro  il  termine  di  trenta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Napoli, 4 ottobre 2012 
 
                                                        Il presidente 
                                                            Cardani   
Il commissario relatore 
          Preto