L'AUTORITA'
Nella riunione del Consiglio del 4 ottobre 2012;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in
particolare, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del
31 luglio 1997, n. 177;
Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi
(direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce
la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del
Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come
modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 1997;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre
2005, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione
della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 Marzo 2010
n. 73, e in particolare l'art. 5 che novella l'art. 32 del Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante
approvazione del «Codice delle comunicazioni elettroniche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15
settembre 2003, n. 215, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante
«Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28
gennaio 2004, n. 22;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato» pubblicata nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato» pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - del 13 ottobre 1990, n. 240;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti radiotelevisivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 24 gennaio 2001, n. 19, convertito con
modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n.
70;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.
104;
Rilevato che l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, come novellato dall'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44, fermo il diritto di ciascun utente
di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonche' la
possibilita' per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di
introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di
ordinamento canali, ha affidato all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e
non discriminatorie, la competenza ad adottare un apposito piano di
numerazione automatica dei canali della televisione digitale
terrestre, in chiaro e a pagamento, e a stabilire con proprio
regolamento le modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di
servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti
audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi in ordine di priorita':
a) garanzia della semplicita' d'uso del sistema di ordinamento
automatico dei canali;
b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con
particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle
emittenti locali;
c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione
nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente,
in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici:
semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport,
musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere
adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione
delle emittenti locali di qualita' e quella legata al territorio.
Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi
rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il piu'
ampio pluralismo in condizioni di parita' tra i soggetti operanti nel
mercato, dovra' essere riservata per ciascun genere una serie di
numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;
d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di
media audiovisivi a pagamento;
e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione,
prevedendo la possibilita', sulla base di accordi, di scambi della
numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione
alle autorita' amministrative competenti;
f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del
mercato, sentiti i soggetti interessati;
Vista la delibera la delibera n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010,
recante «Piano di numerazione automatico dei canali della televisione
digitale terrestre in chiaro e a pagamento, modalita' di attribuzione
dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati
alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale
terrestre e relative condizioni di utilizzo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 agosto 2010, n.
185;
Considerato che con le sentenze n. 04658/2012, n. 04659/2012, n.
04660/2012 e n. 04661/20120, depositate il 31 agosto 2012, il
Consiglio di Stato ha annullato il Piano di numerazione automatico
dei canali della televisione digitale terrestre approvato con la
predetta delibera n. 366/10/CONS formulando le seguenti osservazioni:
«Nelle more delle nuove determinazioni della AGCOM in ordine alla
adozione del nuovo Piano TLC sara' inevitabile un corrispondente
vuoto regolamentare e, quindi, e' probabile che si determini una
situazione di confusione nella programmazione delle emittenti
conseguente alla possibilita' di acquisire liberamente il numero del
telecomando su cui irradiare i palinsesti. Pertanto, al fine di
ridurre tale problematica conseguenza dell'annullamento in questione,
e' necessario che, in osservanza del principio del buon andamento,
l'AGCOM medio tempore adotti, con l'urgenza del caso, ogni misura
transitoria ritenuta utile allo scopo di consentire l'ordinata
fruizione della programmazione televisiva da parte degli utenti e
degli operatori del settore. Data l'urgenza e la necessita' di
provvedere, tra le soluzioni possibili appare ipotizzabile anche
l'adozione di una proroga di fatto del Piano LCN annullato, fermo
restando che si tratta di un rimedio da adottare in via di
straordinaria urgenza. Quindi va ribadito che, comunque, l'AGCOM e'
tenuta ad adottare le nuove determinazioni in tema di LCN con la
sollecitudine corrispondente all'obbligo di dare ottemperanza alla
presente sentenza di annullamento della delibera n. 366/2010.»;
Considerato, altresi', che il Consiglio di Stato ha rilevato
l'obbligo per l'Autorita' di «ripronunciarsi sull'assegnazione dei
numeri ai canali in questione a seguito di una nuova indagine sulle
abitudini e preferenze degli utenti da condursi con adeguati criteri
che garantiscano univocita' di elementi di comparazione»;
Rilevato che con la delibera n. 391/12/CONS del 4 settembre 2012,
recante «Proroga, in via d'urgenza, del piano di numerazione
automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro
e a pagamento, modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di
servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti
audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di
utilizzo di cui alla delibera n. 366/10/CONS in conseguenza delle
sentenze del Consiglio di Stato n. 04658/2012, n. 04659/2012, n.
04660/2012, n. 04661/2012 depositate il 31 agosto 2012, nelle more
della revisione del detto piano di numerazione», l'Autorita' ha
prorogato l'attuale Piano di numerazione nelle more della definizione
del nuovo Piano, al fine di evitare un corrispondente vuoto
regolamentare, con possibilita' di confusione nella programmazione
delle emittenti conseguente alla possibilita' di acquisire
liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i palinsesti,
e al fine di consentire l'ordinata fruizione della programmazione
televisiva da parte degli utenti e degli operatori del settore;
Rilevato, altresi', che con la citata delibera n. 391/12/CONS
l'Autorita' ha calibrato la proroga del Piano di numerazione vigente
sui tempi di rinnovazione del procedimento, che comprendono gli
adempimenti relativi allo svolgimento della consultazione pubblica e
alla nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti sopra
indicata, prevedendo per l'adozione del nuovo Piano di numerazione un
termine di centottanta giorni a decorrere dall'avvio della
consultazione pubblica;
Considerata, pertanto, la doverosita' di avviare la consultazione
pubblica entro il termine prestabilito del 4 ottobre 2012;
Considerato che, con le citate sentenze, il Consiglio di Stato,
nell'annullare il Piano di numerazione automatico dei canali della
televisione digitale terrestre approvato dall'Autorita' con la
delibera n. 366/10/CONS, ha formulato, in particolare, le seguenti
osservazioni:
con la sentenza n. 4658/2012 il Consiglio di Stato ha dichiarato
l'inadeguatezza dell'utilizzo delle graduatorie Corecom di cui al
decreto ministeriale 5 novembre 2004 n. 292, recante «Regolamento per
la concessione alle tv locali dei contributi di cui all'art. 45 comma
3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448», quale criterio per
l'attribuzione della numerazione alle emittenti locali. Cio' in
quanto «pur evidenziando tali graduatorie degli elementi
potenzialmente non estranei ai criteri indicati dalla legge, tuttavia
le stesse non avrebbero potuto essere utilizzate dall'Agcom ai fini
dell'adozione del piano di numerazione automatica dei canali della
televisione digitale terrestre»; infatti tali graduatorie erano
«compilate per finalita' diverse da quelle per le quali veniva
predisposto il piano Agcom essendo il frutto combinato di due fattori
di assegnazione del punteggio e cioe' del fatturato e del numero dei
dipendenti». Il Consiglio di Stato ha, inoltre, evidenziato che la
procedura per l'accesso a tali contributi avveniva su impulso
volontario da parte delle emittenti locali, tanto che all'incirca il
13% di queste non compariva in tali graduatorie, non avendo
presentato istanza per partecipare. Ne deriva che le graduatorie
citate, essendo state adottate con una diversa ratio e perseguendo
finalita' che si discostano dai requisiti di cui all'art. 32 del
Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, potevano
solo in parte essere considerate come un criterio di qualita' e un
indice di rilevamento delle preferenze degli utenti e del radicamento
nel territorio, in quanto «in esse venivano nel contempo in rilievo
esigenze di sostegno all'emittenza locale, preordinate alla sola
erogazione di contributi pubblici», costituendo, pertanto, un
criterio inidoneo ad accertare le abitudini e preferenze degli utenti
e il radicamento delle emittenti sul territorio;
con la sentenza n. 4659/2012 il Consiglio di Stato ha rilevato
l'illegittimita' del termine di quindici giorni stabilito
dall'Autorita' per la consultazione pubblica indetta con delibera n.
122/10/CONS a seguito della quale e' stata approvata la delibera n.
366/10/CONS, in luogo dei trenta giorni stabiliti dall'art. 11 del
decreto legislativo n. 259/2003 (recante il Codice delle
comunicazioni elettroniche). Con la medesima sentenza, inoltre, il
Consiglio di Stato ha ulteriormente argomentato l'inidoneita'
dell'utilizzo del criterio delle graduatorie Corecom con riferimento
all'attribuzione delle numerazioni alle emittenti locali. Infatti,
essendo tali graduatorie compilate sulla base del fatturato delle
emittenti, le stesse sono inidonee ad attestare le preferenze degli
utenti in quanto «anche ove si consideri che una delle principale
voci di fatturato e' rappresentata dalla raccolta della pubblicita',
cionondimeno l'ulteriore passaggio, tra la raccolta della pubblicita'
e le preferenze degli utenti, rimane non dimostrato. Infatti la
raccolta della pubblicita', pur se e' un utile indicatore della
preferenza degli utenti (in quanto di solito gli inserzionisti si
rivolgono alle emittenti con maggior numero di utenti), tuttavia da
solo non e' univoco ne' sufficiente». Invece, le abitudini e le
preferenze degli utenti si prestano ad essere soppesate piu'
correttamente con riferimento «all'unico indice di carattere diretto
ed endogeno cioe' il livello di ascolto di ciascuna emittente ed il
suo radicamento nel territorio, fermo restando che il legislatore ha
attribuito al criterio "abitudine dell'utente" una valenza autonoma
rispetto agli ascolti-preferenze.»
Inoltre, il Consiglio di Stato ha rilevato che «le emittenti che
non avevano chiesto le sovvenzioni per l'adeguamento delle rete, non
erano inserite nelle graduatorie Corecom e comunque, anche applicando
i criteri alternativi previsti, non sarebbero valutate in condizioni
di parita' con le altre emittenti inserite in graduatoria(...) le
graduatorie CORECOM, compilate su base regionale, sono
intrinsecamente disomogenee rispetto alle aree di servizio delle
emittenti irradianti il segnale su aree interregionali oppure
soltanto provinciale: ne discende che un'emittente che, trasmettendo
in piu' regioni, avesse numeri di LCN diversi per ciascuna delle aree
servite dovrebbe provvedere ad onerosi adeguamenti tecnici per
differenziare la trasmissione del numero LCN da impianto ad impianto
ed evitare facili sovrapposizioni di segnale». Con riferimento al
criterio della qualita' delle emittenti stabilito dalla legge, il
Consiglio di Stato ha evidenziato che «appare di intuitiva portata il
ruolo strategico acquisito di fatto dalle emittenti locali di
qualita' che hanno valorizzato usi e costumi di specifiche aree
geografiche, costituenti in patrimonio di cultura locale
tradizionale, profana e religiosa che (attraverso servizi
giornalistici e trasmissioni divulgative su feste, cibi, luoghi di
culto e beni storico ambientali) viene proposta alle nuove
generazioni ed alla platea di cultori ed operatori commerciali (come
quelli del settore turistico ed agroalimentare oppure dei prodotti
dell'artigianato), evitando sia la dispersione di tali risorse sia
l'affievolimento dello spirito di identita' della comunita' locale in
antitesi a modelli di comportamento di massa, diffusi dalle
comunicazioni in rete e provenienti da altre culture, che possono
essere recepiti passivamente dagli utenti e comportare effetti
disaggreganti su contesti socio culturali gia' a rischio. Ne' si puo'
dimenticare, sotto altro profilo, il contributo informativo e
socio-assistenziale che l'emittente locale di qualita' e' in grado di
offrire alla platea di utenti della propria area geografica in
occasione di situazioni di emergenza, nonche' di specifiche
problematiche circoscritte al territorio corrispondente al proprio
bacino di utenza».
Infine, nella medesima sentenza il Consiglio di Stato ha espresso
rilievi in ordine all'assegnazione delle posizioni otto e nove del
piano di numerazione alle emittenti «MTV - Music television» e
«Deejay TV», in quanto «le posizioni otto e nove devono essere
attribuite (in conformita' alle abitudini e preferenze degli utenti
nella sintonizzazione dei canali) ad emittenti generaliste, ove
operative, fermo restando che il criterio delle abitudini consolidate
(come si e' detto) ha una valenza sua propria rispetto agli ascolti,
mentre Music TV e Deejay Television non possono essere inserite nella
categoria delle emittenti generaliste c.d. storiche che trasmettono
programmi generalisti da decenni»;
con la sentenza n. 4660/2012 il Consiglio di Stato, sempre a
proposito dell'attribuzione delle posizioni 8 e 9 del telecomando ha
rilevato che «gli esiti della indagine-sondaggio (con 10.000
interviste) effettuata da Demoskopea s.p.a., alla data del 2 luglio
2010, che ha portato al l'individuazione di 9 canali nazionali
generalisti quali preferiti nelle abitudini e nelle preferenze degli
utenti, ad avviso del collegio, non risulta suffragata da
corrispondente ed univoco riscontro» in quanto «secondo il sondaggio,
nelle aree a ricezione analogica sui numeri da 1 ad 8 risultano
sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche, mentre al numero 9
risulta sintonizzata per il 51,1% una emittente locale; la
situazione, peraltro, cambia nelle aree a ricezione digitale, in cui,
invece, in prevalenza su tutti i numeri da 1 a 9 del telecomando sono
sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche (...). Infatti «da
un lato, i dati non sono univoci e, dall'altro, i risultati del
sondaggio sono fuorvianti in quanto assommano elementi disomogenei,
considerato che, all'epoca, in 6 Regioni era stato gia' effettuato lo
switch-off con il passaggio definitivo alla tecnica digitale e,
quindi, con la sintonizzazione incontrollata dei vari canali sul
telecomando, che non poteva certo reputarsi rispondente alle
abitudini e preferenze degli utenti». Il Consiglio di Stato,
conseguentemente, ha ritenuto che «un argomento ex post a conferma di
tale difetto d'istruttoria si rinviene nella stessa individuazione
delle due emittenti nazionali cui la connessa determinazione del
Ministero dello Sviluppo economico del 24 novembre 2010 ha attribuito
i numeri 8 e 9 del telecomando: infatti MTV e Deejay TV certamente
non hanno le caratteristiche richieste per inserirsi nella categoria
delle emittenti ex analogiche generaliste, poiche' si tratta,
all'evidenza, di emittenti con programmazione chiaramente non rivolte
ad un pubblico generalizzato, ma dedicata ad una specifica fascia di
utenza con prevalenza di trasmissioni sul mondo giovanile e,
comunque, di programmi con impostazione per una utenza specifica,
spesso tratti anche da emittenti anglofone (per cui sono diffuse in
lingua inglese con i sottotitoli in italiano), nonche' di spettacoli
su generi musicali di tendenza per un pubblico di giovani»;
con la sentenza n. 4661/2012, il Consiglio di Stato, nel ribadire
l'illegittimita' dell'esiguo termine di quindici giorni concesso per
la consultazione pubblica, ha comunque condiviso l'impostazione
dell'Autorita' secondo la quale «l'indicazione dei "canali
generalisti nazionali" nell'art. 32 comma 2, citato, ai fini del
rispetto delle preferenze degli utenti, si riferisce ai soli canali
ex analogici, anche perche' solo con riguardo a questo era
ragionevole ancorare al criterio delle abitudini e preferenze
l'assegnazione dei numeri di LCN» ed ha, inoltre, confermato la
legittimita' dell'attribuzione delle numerazioni da 10 a 19 alle
emittenti locali, in quanto «l'AGCOM, visti i risultati del sondaggio
Demoskopea, non poteva che attribuire alle emittenti locali i numeri
da 10 a 19 in corrispondenza alle abitudini e preferenze degli utenti
e tenendo conto del legame di tali emittenti con il territorio; tra
l'altro in tal guisa l'AGCOM ha anche, sia pur con risultati non
soddisfacenti, provveduto a valorizzare il pluralismo culturale
rappresentato dal rapporto di tali emittenti con il contesto sociale
del territorio. Pertanto il posizionamento dei canali nativi digitali
a partire dal numero 21 LCN non costituisce una violazione dell'art.
32, comma 2, citato, oppure una discriminazione rispetto di canali
storici ex analogici, ma discende direttamente dall'applicazione del
parametro normativo che prescrive di attribuire i numeri del LCN nel
"rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare
riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali»;
Considerato che nella rinnovazione del procedimento ai fini
dell'adozione del nuovo Piano di numerazione l'Autorita' dovra'
doverosamente tenere conto dei rilievi formulati dal Consiglio di
Stato con le citate sentenze;
Considerato, altresi', che l'art. 32, comma 2, lettera f), del
Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici prevede
che l'Autorita' proceda alla revisione del Piano di numerazione in
base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati;
Considerato che dalla data di adozione della delibera n.
366/10/CONS ad oggi il contesto di mercato risulta significativamente
modificato in relazione al compimento del processo di definitivo
spegnimento della televisione analogica terrestre avvenuto il 4
luglio 2012 e allo sviluppo di nuovi canali digitali terrestri
nazionali e locali;
Rilevato che con la delibera n. 427/12/CONS del 13 settembre 2012
l'Autorita' ha avviato la procedura per la scelta del soggetto cui
affidare una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti
da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocita' di dati
ed omogeneita' di elementi di comparazione;
Considerato che l'Autorita' intende sottoporre a consultazione
pubblica lo schema di provvedimento relativo all'adozione del nuovo
Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale
terrestre alla luce della necessita' di modificare le parti del Piano
ritenute dal Consiglio di Stato incompatibili con l'art. 32 del Testo
unico e dell'opportunita' di effettuarne la revisione in base allo
sviluppo del mercato;
Vista la proposta della Direzione Servizi Media;
Udita la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi
dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Articolo unico
1. E' sottoposto a consultazione pubblica lo schema di
provvedimento, allegato A alla presente delibera, di cui costituisce
parte integrante, recante «Schema di provvedimento recante il Nuovo
piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale
terrestre, in chiaro e a pagamento, modalita' di attribuzione dei
numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla
diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e
relative condizioni di utilizzo».
2. Le modalita' di consultazione sono stabilite nell'allegato B
alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica devono
pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Napoli, 4 ottobre 2012
Il presidente
Cardani
Il commissario relatore
Preto