IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche; Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2007, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica; Ritenuta la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, contenente criteri di maggiore efficacia e sostenibilita' finanziaria; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 2 febbraio 2012; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1 Istanze di riconoscimento della nazionalita' italiana 1. Per l'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «decreto legislativo», ai fini del riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana, previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, l'impresa di produzione presenta apposita istanza, contestualmente alla denuncia di inizio lavorazione di cui all'art. 20 dello stesso. 2. L'istanza, da presentare per via telematica, dovra' contenere tutti gli elementi richiesti nel provvedimento di cui al successivo art. 2, comma 1, del presente decreto e, in particolare: a) la dichiarazione che il film e' destinato prioritariamente alla fruizione del pubblico nelle sale cinematografiche, e solo successivamente alle altre forme di fruizione; tale obbligo non si applica ai cortometraggi; b) la dichiarazione che il progetto filmico si intende realizzato quale film di produzione nazionale o di interesse culturale; c) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana richiesti dall'art. 5 o, per i film di interesse culturale, dall'art. 7 del decreto legislativo, ed eventuali richieste di deroghe, adeguatamente motivate, previste dai medesimi articoli. 3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana sono adottati, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal direttore generale per il cinema. 4. Il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana, concesso ai sensi del comma 3, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo, e' revocato, a film ultimato, qualora questo non presenti i requisiti preventivamente dichiarati. La revoca puo' essere disposta immediatamente quando risulti agli atti dell'Amministrazione la mancanza dei requisiti richiesti e dichiarati. Il soggetto che ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e' tenuto a comunicare alla Direzione generale per il cinema ogni variazione intervenuta rispetto a quanto preventivamente dichiarato. 5. A pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, le imprese produttrici per le quali non sia intervenuto provvedimento di revoca ai sensi del comma 4, presentano al direttore generale per il cinema istanza di riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana ai fini dell'ammissione ai benefici di legge. Il direttore generale provvede entro i successivi novanta giorni, disponendo, in caso positivo, l'iscrizione del film in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale.