IL MINISTRO PER I BENI 
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e  successive
modificazioni, di riforma della disciplina in  materia  di  attivita'
cinematografiche; 
  Visto il decreto ministeriale 12  aprile  2007,  recante  modalita'
tecniche per  il  sostegno  alla  produzione  ed  alla  distribuzione
cinematografica; 
  Ritenuta  la  necessita'  di   sostituire   il   predetto   decreto
ministeriale con un nuovo decreto,  contenente  criteri  di  maggiore
efficacia e sostenibilita' finanziaria; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta  del
2 febbraio 2012; 
 
                             A d o t t a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Istanze di riconoscimento della nazionalita' italiana 
 
  1. Per l'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, e  successive  modificazioni,  d'ora  in  avanti
denominato «decreto  legislativo»,   ai   fini   del   riconoscimento
provvisorio della nazionalita' italiana, previsto dall'art. 5,  comma
1, del medesimo decreto legislativo, l'impresa di produzione presenta
apposita istanza, contestualmente alla denuncia di inizio lavorazione
di cui all'art. 20 dello stesso. 
  2. L'istanza, da presentare per via  telematica,  dovra'  contenere
tutti gli elementi richiesti nel provvedimento di cui  al  successivo
art. 2, comma 1, del presente decreto e, in particolare: 
    a) la dichiarazione che il  film  e'  destinato  prioritariamente
alla fruizione del  pubblico  nelle  sale  cinematografiche,  e  solo
successivamente alle altre forme di fruizione; tale  obbligo  non  si
applica ai cortometraggi; 
    b) la dichiarazione che il progetto filmico si intende realizzato
quale film di produzione nazionale o di interesse culturale; 
    c)  la  dichiarazione  di  sussistenza  dei  requisiti   per   il
riconoscimento  definitivo  della  nazionalita'  italiana   richiesti
dall'art. 5 o, per i film di interesse  culturale,  dall'art.  7  del
decreto legislativo, ed eventuali richieste di deroghe, adeguatamente
motivate, previste dai medesimi articoli. 
  3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalita'
italiana sono adottati,  entro  novanta  giorni  dalla  presentazione
dell'istanza, dal direttore generale per il cinema. 
  4. Il provvedimento di riconoscimento della nazionalita'  italiana,
concesso ai sensi del comma 3, ai fini  dell'ammissione  ai  benefici
previsti dal decreto  legislativo,  e'  revocato,  a  film  ultimato,
qualora questo non presenti i requisiti  preventivamente  dichiarati.
La revoca puo' essere disposta  immediatamente  quando  risulti  agli
atti dell'Amministrazione  la  mancanza  dei  requisiti  richiesti  e
dichiarati.  Il  soggetto  che  ha  ottenuto  il   provvedimento   di
riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana  e'  tenuto  a
comunicare alla Direzione generale  per  il  cinema  ogni  variazione
intervenuta rispetto a quanto preventivamente dichiarato. 
  5. A pena di inammissibilita', entro trenta giorni  dalla  data  di
presentazione della copia campione, le  imprese  produttrici  per  le
quali non sia intervenuto provvedimento di revoca ai sensi del  comma
4,  presentano  al  direttore  generale  per  il  cinema  istanza  di
riconoscimento  definitivo  della  nazionalita'  italiana   ai   fini
dell'ammissione ai benefici di legge. Il direttore generale  provvede
entro i successivi novanta  giorni,  disponendo,  in  caso  positivo,
l'iscrizione del  film  in  appositi  elenchi  informatici  istituiti
presso la Direzione generale.