IL MINISTRO PER I BENI 
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e  successive
modificazioni, di riforma della disciplina in  materia  di  attivita'
cinematografiche, e in particolare gli articoli 15, 16 e 27, comma 8; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  giugno  2004,  e   successive
modificazioni, recante modalita' tecniche di sostegno all'esercizio e
alle industrie tecniche cinematografiche; 
  Ritenuta  la  necessita'  di   sostituire   il   predetto   decreto
ministeriale con un nuovo decreto,  contenente  criteri  di  maggiore
efficacia e sostenibilita' finanziaria; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta  del
2 febbraio 2012; 
 
                             A d o t t a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  In  attuazione  dell'art.  12  e  dell'art.  15   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora
in  avanti:  decreto  legislativo,  sono  disciplinate  nel  presente
decreto le modalita' di intervento finanziario del  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali, di seguito indicato come  «Ministero»,
per sostenere: 
    a) la realizzazione  di  nuove  sale  o  il  ripristino  di  sale
inattive,  anche  mediante  acquisto  di   locali   per   l'esercizio
cinematografico e per i servizi connessi; 
    b) la trasformazione delle sale esistenti mediante l'aumento  del
numero degli schermi; 
    c) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico,
anche digitale, delle sale cinematografiche esistenti; 
    d)  l'installazione,  la  ristrutturazione  e  il  rinnovo  delle
apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale. 
  2. A favore delle imprese di  esercizio  cinematografico,  iscritte
negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, ed a  favore
dei proprietari di  sale  cinematografiche,  sono  previsti,  con  le
modalita', misure e condizioni fissate nel presente decreto: 
    a) contributi in conto interessi sui  contratti  di  mutuo  e  di
locazione   finanziaria   stipulati    con    soggetti    autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria; 
    b) contributi in conto capitale. 
  3. Ai fini del presente decreto, il numero  dei  posti  delle  sale
cinematografiche e' individuato con  riferimento  a  quanto  indicato
nelle delibere delle locali commissioni di vigilanza. 
  4. Nel caso di vendita dei locali adibiti a  sala  cinematografica,
l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi  degli
articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 
  5. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti  al  comma  1,
lettere a), b) e c), il Ministero tiene conto dei programmi triennali
predisposti   dalla   Consulta   territoriale   per   le    attivita'
cinematografiche, di cui all'art. 4 del decreto legislativo. 
  6. Per ciascun  esercizio  finanziario  e'  stabilito  con  decreto
ministeriale l'ammontare di contributi per le istanze  presentate  ai
sensi dell'art. 15 del decreto legislativo  nell'esercizio  medesimo.
Nello  stesso  decreto  ministeriale,  e'  stabilita  la  quota-parte
destinata ai contributi di cui  al  comma  2,  lettera  a)  e  quella
destinata ai contributi di cui al comma 2, lettera  b)  del  presente
articolo, fermo restando che eventuali risorse inutilizzate  per  una
delle  due  finalita'  sono   assegnate   automaticamente   all'altra
finalita',  ovvero  ad   incremento   per   l'esercizio   finanziario
successivo del sottoconto relativo all'esercizio cinematografico  del
Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo. 
  7. Le risorse annualmente  stanziate  nel  pertinente  capitolo  di
spesa con il decreto ministeriale di ripartizione del Fondo unico per
lo spettacolo di cui alla legge  30  aprile  1985,  n.  163,  vengono
utilizzate per soddisfare in ordine cronologico le  istanze  giacenti
presso l'Amministrazione, con prioritario riferimento a quelle di cui
al successivo art. 15, comma 2, del presente decreto. 
  8. Qualora le leggi successive alla emanazione del decreto  di  cui
al comma 7  determinino  una  consistenza  del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo  inferiore  o  superiore  a   quella   definita   all'atto
dell'emanazione di  tale  decreto,  il  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali,  d'ora  in  avanti:  Ministro,  provvede   alle
conseguenti  variazioni  in  diminuzione   o   aumento,   in   misura
corrispondente alla riduzione o aumento attuata sulla somma del Fondo
destinata ai contributi di cui al presente articolo. 
  9. Nel caso  in  cui  l'applicazione  delle  percentuali  stabilite
all'art. 2, comma 2, e all'art. 7,  comma  2,  del  presente  decreto
determini una concessione, in  via  teorica,  di  contributi  per  un
importo incompatibile con una o entrambi le  quote-parti  individuate
ai sensi del decreto ministeriale di cui al  comma  6,  il  direttore
generale per il  cinema  procedera',  con  proprio  decreto,  ad  una
riduzione proporzionale delle percentuali medesime, che  consenta  il
rispetto del sopra citato decreto ministeriale. 
  10. Nell'attribuzione dei contributi di cui al successivo  art.  7,
verra' data priorita' alle sale  ubicate  nei  centri  storici  delle
citta', come definiti nei relativi piani regolatori, e,  solo  per  i
primi  due  anni  di  applicazione   del   presente   decreto,   alla
digitalizzazione  delle  sale  da  uno  a  quattro  schermi,  ovunque
ubicate.