IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, e in particolare gli articoli 15, 16 e 27, comma 8; Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2004, e successive modificazioni, recante modalita' tecniche di sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche; Ritenuta la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, contenente criteri di maggiore efficacia e sostenibilita' finanziaria; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 2 febbraio 2012; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell'art. 12 e dell'art. 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo, sono disciplinate nel presente decreto le modalita' di intervento finanziario del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito indicato come «Ministero», per sostenere: a) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi; b) la trasformazione delle sale esistenti mediante l'aumento del numero degli schermi; c) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico, anche digitale, delle sale cinematografiche esistenti; d) l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale. 2. A favore delle imprese di esercizio cinematografico, iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, ed a favore dei proprietari di sale cinematografiche, sono previsti, con le modalita', misure e condizioni fissate nel presente decreto: a) contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria stipulati con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria; b) contributi in conto capitale. 3. Ai fini del presente decreto, il numero dei posti delle sale cinematografiche e' individuato con riferimento a quanto indicato nelle delibere delle locali commissioni di vigilanza. 4. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 5. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti al comma 1, lettere a), b) e c), il Ministero tiene conto dei programmi triennali predisposti dalla Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, di cui all'art. 4 del decreto legislativo. 6. Per ciascun esercizio finanziario e' stabilito con decreto ministeriale l'ammontare di contributi per le istanze presentate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo nell'esercizio medesimo. Nello stesso decreto ministeriale, e' stabilita la quota-parte destinata ai contributi di cui al comma 2, lettera a) e quella destinata ai contributi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, fermo restando che eventuali risorse inutilizzate per una delle due finalita' sono assegnate automaticamente all'altra finalita', ovvero ad incremento per l'esercizio finanziario successivo del sottoconto relativo all'esercizio cinematografico del Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo. 7. Le risorse annualmente stanziate nel pertinente capitolo di spesa con il decreto ministeriale di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, vengono utilizzate per soddisfare in ordine cronologico le istanze giacenti presso l'Amministrazione, con prioritario riferimento a quelle di cui al successivo art. 15, comma 2, del presente decreto. 8. Qualora le leggi successive alla emanazione del decreto di cui al comma 7 determinino una consistenza del Fondo unico per lo spettacolo inferiore o superiore a quella definita all'atto dell'emanazione di tale decreto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, d'ora in avanti: Ministro, provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione o aumento, in misura corrispondente alla riduzione o aumento attuata sulla somma del Fondo destinata ai contributi di cui al presente articolo. 9. Nel caso in cui l'applicazione delle percentuali stabilite all'art. 2, comma 2, e all'art. 7, comma 2, del presente decreto determini una concessione, in via teorica, di contributi per un importo incompatibile con una o entrambi le quote-parti individuate ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 6, il direttore generale per il cinema procedera', con proprio decreto, ad una riduzione proporzionale delle percentuali medesime, che consenta il rispetto del sopra citato decreto ministeriale. 10. Nell'attribuzione dei contributi di cui al successivo art. 7, verra' data priorita' alle sale ubicate nei centri storici delle citta', come definiti nei relativi piani regolatori, e, solo per i primi due anni di applicazione del presente decreto, alla digitalizzazione delle sale da uno a quattro schermi, ovunque ubicate.