IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, e in particolare l'art. 8, comma 4, e l'art. 27, comma 8; Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2004, e successive modificazioni, recante definizione degli indicatori del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la composizione e le modalita' di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia; Ritenuta la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, contenente norme razionalizzatrici dell'organizzazione e dell'attivita' della Commissione per la cinematografia e della valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 4 aprile 2012; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1 Composizione della Commissione per la cinematografia 1. La Commissione per la cinematografia, d'ora in avanti: Commissione, e' presieduta, in seduta plenaria e nelle sue articolazioni, dal direttore generale per il cinema, ed e' composta: a) dalla sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, che provvede, suddivisa in apposite sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di contributo assegnabile, nonche' alla valutazione delle sceneggiature di cui all'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo; b) dalla sottocommissione per la promozione e per i film d'essai, che, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'art. 19 del decreto legislativo, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto gia' valutato dalla sottocommissione di cui alla lettera a), ed i requisiti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo; provvede all'individuazione dei film d'essai. 2. I membri della Commissione sono scelti per due terzi dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 3. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'ambito della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e' costituita, oltre che dal Presidente, da quattro esperti di comprovata esperienza, nominati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, cosi' ripartiti: a) due componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, critici e professionisti del settore cinematografico; b) un componente nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio; c) un componente nel settore finanziario o legale con riguardo alla produzione e distribuzione cinematografica. 4. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, operante nell'ambito della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e' costituita, oltre che dal Presidente, da sei esperti di comprovata esperienza, nominati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, cosi' ripartiti: a) tre componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, critici e professionisti del settore cinematografico; b) due componenti nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio; c) un componente nel settore finanziario o legale con riguardo alla produzione cinematografica. 5. La sezione per la promozione, operante nell'ambito della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), e' costituita, oltre che dal Presidente, da quattro componenti di comprovata esperienza nel settore della promozione della cultura cinematografica, nominati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle sedute della sezione partecipano gli esperti designati ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo, nei termini ivi previsti. 6. La sezione per la verifica della rispondenza sostanziale delle opere riconosciute di interesse culturale e per l'individuazione dei film d'essai, operante nell'ambito della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), e' costituita, oltre che dal Presidente, da quattro componenti di comprovata esperienza nei vari settori delle attivita' cinematografiche, nominati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 7. I componenti della Commissione durano in carica due anni, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilita' derivanti dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto delle competenze istituzionali delle sezioni medesime.