IL MINISTRO PER I BENI 
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  28,  di  riforma
della disciplina in  materia  di  attivita'  cinematografiche,  e  in
particolare l'art. 8, comma 4, e l'art. 27, comma 8; 
  Visto il decreto  ministeriale  27  settembre  2004,  e  successive
modificazioni, recante definizione degli indicatori del criterio  per
il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica di  cui
all'art. 8, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni, nonche' la composizione e le  modalita'  di
organizzazione  e  di  funzionamento   della   Commissione   per   la
cinematografia; 
  Ritenuta  la  necessita'  di   sostituire   il   predetto   decreto
ministeriale con un nuovo decreto, contenente norme razionalizzatrici
dell'organizzazione  e  dell'attivita'  della  Commissione   per   la
cinematografia e della  valutazione  dell'interesse  culturale  delle
opere cinematografiche; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 4 aprile 2012; 
 
                             A d o t t a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Composizione della Commissione per la cinematografia 
 
  1.  La  Commissione  per  la  cinematografia,  d'ora   in   avanti:
Commissione,  e'  presieduta,  in  seduta  plenaria   e   nelle   sue
articolazioni, dal direttore generale per il cinema, ed e' composta: 
    a) dalla sottocommissione per  il  riconoscimento  dell'interesse
culturale,  che  provvede,  suddivisa   in   apposite   sezioni,   al
riconoscimento dell'interesse culturale,  in  fase  progettuale,  dei
lungometraggi, delle opere prime e seconde e  dei  cortometraggi,  ed
alla definizione  della  quota  massima  di  contributo  assegnabile,
nonche' alla valutazione delle  sceneggiature  di  cui  all'art.  13,
comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo; 
    b) dalla sottocommissione per la promozione e per i film d'essai,
che, suddivisa in apposite  sezioni,  esprime  parere  sulle  istanze
relative ai contributi di cui all'art. 19 del decreto legislativo,  e
ne  definisce  l'importo   assegnabile;   verifica   la   rispondenza
sostanziale dell'opera realizzata al  progetto  gia'  valutato  dalla
sottocommissione di cui alla  lettera  a),  ed  i  requisiti  di  cui
all'art.   9,   comma   1,   del   decreto   legislativo;    provvede
all'individuazione dei film d'essai. 
  2. I membri  della  Commissione  sono  scelti  per  due  terzi  dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per  un  terzo  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, anche su indicazione  delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 
  3. La sezione per il riconoscimento  dell'interesse  culturale  dei
lungometraggi, operante nell'ambito della sottocommissione di cui  al
comma 1, lettera a), e' costituita,  oltre  che  dal  Presidente,  da
quattro esperti di comprovata esperienza, nominati dal Ministro per i
beni e le attivita' culturali, di cui uno designato dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' ripartiti: 
    a) due componenti, scelti tra registi, sceneggiatori,  critici  e
professionisti del settore cinematografico; 
    b)  un   componente   nel   settore   della   produzione,   della
distribuzione o dell'esercizio; 
    c) un componente nel settore finanziario o  legale  con  riguardo
alla produzione e distribuzione cinematografica. 
  4. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale  delle
opere prime e seconde e dei cortometraggi, operante nell'ambito della
sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e' costituita,  oltre
che dal Presidente, da sei esperti di comprovata esperienza, nominati
dal Ministro per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  di  cui  due
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  cosi'
ripartiti: 
    a) tre componenti, scelti tra registi, sceneggiatori,  critici  e
professionisti del settore cinematografico; 
    b)  due  componenti   nel   settore   della   produzione,   della
distribuzione o dell'esercizio; 
    c) un componente nel settore finanziario o  legale  con  riguardo
alla produzione cinematografica. 
  5.  La  sezione  per  la  promozione,  operante  nell'ambito  della
sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), e' costituita,  oltre
che dal Presidente, da quattro componenti  di  comprovata  esperienza
nel settore della promozione della cultura cinematografica,  nominati
dal Ministro per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  di  cui  uno
designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Alle  sedute
della sezione partecipano gli esperti designati ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del decreto legislativo, nei termini ivi previsti. 
  6. La sezione per la verifica della rispondenza  sostanziale  delle
opere riconosciute di interesse culturale e per l'individuazione  dei
film d'essai, operante nell'ambito della sottocommissione di  cui  al
comma 1, lettera b), e' costituita,  oltre  che  dal  Presidente,  da
quattro componenti di comprovata esperienza nei  vari  settori  delle
attivita' cinematografiche, nominati dal Ministro per  i  beni  e  le
attivita' culturali, di cui due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  7. I componenti  della  Commissione  durano  in  carica  due  anni,
possono essere riconfermati per  una  sola  volta  e  possono  essere
nuovamente nominati trascorsi due anni dalla  cessazione  dell'ultimo
incarico.  Essi  sono  tenuti  a  dichiarare,   all'atto   del   loro
insediamento,  di  non  versare  in  situazioni  di  incompatibilita'
derivanti dall'esercizio attuale e  personale  di  attivita'  oggetto
delle competenze istituzionali delle sezioni medesime.