IL PRESIDENTE 
             del Consiglio Superiore della Magistratura 
 
  Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195; 
  Visto il testo attualmente  vigente  del  Regolamento  interno  del
Consiglio Superiore della Magistratura; 
  Vista la delibera in data 6 giugno 2012 con la quale  il  Consiglio
Superiore della Magistratura ha modificato l'art. 32 del  Regolamento
interno aggiungendo il comma 3; 
 
                              Decreta: 
 
  Dopo il comma 2 dell'art. 32 del Regolamento interno e' inserito il
seguente comma: 
  «Art. 32. (Rinnovo delle Commissioni). - "3.  Ogni  componente  non
puo' far parte della stessa commissione per piu' di due  anni,  anche
non consecutivi"». 
 
    Roma, 8 ottobre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                     Il segretario generale: Visconti