IL DIRETTORE REGIONALE 
                      per le Marche e l'Umbria 
 
  Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre  2000,  registro
n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio  2001
e' stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista  dall'art.
64 del decreto - legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  Regolamento  di  Amministrazione
dell'Agenzia del Territorio approvato dal  comitato  direttivo  nella
seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte  le
strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in  essere
nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle
strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente
art. 8, comma 1»; 
  Visto il decreto - legge 21 giugno 1961,  n.  498,  convertito  con
modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme  per
la  sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato   o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari; 
  Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26  gennaio  2001,  n.  32,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo  2001,  che  ha
modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto - legge n. 498/1961,
sancendo che prima dell'emissione del  decreto  di  accertamento  del
periodo di mancato o irregolare  funzionamento  dell'ufficio  occorre
verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni  organizzative
dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del
contribuente; 
  Vista la nota dell'Agenzia del territorio - Ufficio Provinciale  di
Terni - prot. n. 4971 del 28 settembre 2012 - con la quale  e'  stato
comunicato che nella giornata del 28  settembre  2012  non  e'  stato
possibile  attivare  i  servizi  di  Pubblicita'  Immobiliare  presso
l'Ufficio Provinciale di Terni a causa dello sciopero; 
  Considerato che effettivamente i  Servizi  di P.I.  di  Terni  sono
stati chiusi al pubblico il giorno 28 settembre 2012  a  causa  dello
sciopero; 
  Constatato che il mancato funzionamento del citato  ufficio  e'  da
attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere
eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento  delle  attivita'
connesse  ai  servizi  di  gestione   di   pubblicita'   immobiliare,
producendo  il  mancato   funzionamento   dell'Ufficio   nel   giorno
suindicato,  non  riconducibile  a  disfunzioni  organizzative,   con
conseguenti disagi per i contribuenti; 
  Considerato che l'Ufficio  del  garante  del  contribuente  per  la
Regione Umbria con nota  del  10  ottobre  2012  ha  espresso  parere
favorevole all'emanazione del provvedimento di cui  all'art.  10  del
decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32; 
  Vista la disposizione dell'Agenzia del  territorio  del  10  aprile
2001, prot. n. R/16123, che individua nella  Direzione  regionale  la
struttura competente ad adottare i decreti di  mancato  o  irregolare
funzionamento degli uffici dell'Agenzia; 
  Ritenuto che, ai sensi del citato decreto - legge 21  giugno  1961,
n. 498, e'  stato  accertato  il  periodo  di  mancato  e  irregolare
funzionamento dell'Ufficio presso il quale si e' verificato  l'evento
eccezionale; 
 
                              Decreta: 
 
  Il periodo di mancato funzionamento al pubblico del sotto  indicato
Ufficio, e' accertato come segue: 
  Regione Umbria; 
  Ufficio:  Agenzia  del  Territorio   -   Servizi   di   Pubblicita'
Immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Terni; 
  giorno: 28 settembre 2012. 
    Ancona, 11 ottobre 2012 
 
                                     Il direttore regionale: Sabatini