IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana
n.  89  del  16  aprile   2012,   concernente   il   Regolamento   di
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Considerato che la Commissione sementi di  cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/71, nelle riunioni del 15 marzo e del 10  maggio
2012, ha espresso  parere  favorevole  all'iscrizione,  nel  relativo
registro, delle varieta' di sorgo indicate nel dispositivo; 
  Vista la nota dell'Apsovsementi pervenuta il 24 agosto 2012 con  la
quale  si  provvede  a  confermare  le  denominazioni  proposte  come
definitive; 
  Considerata conclusa la verifica delle denominazioni  in  questione
in quanto pubblicate nel Bollettino delle varieta' vegetali n. 2/2010
senza  che  siano  pervenuti  avvisi  contrari   all'uso   di   dette
denominazioni; 
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, le sotto riportate  varieta',  le
cui descrizione e i risultati delle prove  eseguite  sono  depositati
presso questo Ministero: 
SORGO 
    

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                       Classe  Tipo di  Responsabile della
Codice  Denominazione   Fao    Ibrido   conservazione in purezza
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13658   Argensor 151DP           HS     Apsovsementi S.p.A. - Voghera
                                        (PV)
                                        e Criadero y Semillero Pedro
                                        Jose' Maranessi - Argentina
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13659   Argensil 162             HT     Apsovsementi S.p.A. - Voghera
                                        (PV)
                                        e Criadero y Semillero Pedro
                                        Jose' Maranessi - Argentina
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  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 ottobre 2012 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi 
  Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,
legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla  registrazione  da  parte
dell'Ufficio centrale del  bilancio  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
38/1998.