IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e in particolare
l'art. 4, comma 1-quinquies, con il quale si istituisce un fondo con
una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011, finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di
energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle
categorie C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata
al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e generata da
pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole
centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni
funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non
superiore a 30 kW;
Visto che il medesimo art. 4, comma 1-quinquies, prevede che con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilita',
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sono stabilite le modalita' di erogazione mediante contributo
delle risorse del fondo, definendo un tetto di spesa massima per
ciascun rifugio;
Visto il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 che definisce
gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale,
finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli
obiettivi, fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia
da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e, in
particolare, nei trasporti;
Visto il Regolamento (CE) n.1998/2006 del 15 dicembre 2006 della
Commissione Europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano seduta del 22
febbraio 2012;
Vista la legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (legge stabilita' 2011)
che all'art. 1, comma 13, prevede che nel caso in cui, in sede di
attuazione del suddetto comma, si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alla previsione dei proventi
stimati, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con
proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello
scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie,
iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili
di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009,
delle missioni di spesa di ciascun Ministero;
Visto l'art. 40 comma 1-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011, n. 111, che
prevede che gli accantonamenti disposti, prima dell'entrata in vigore
del presente decreto, dall'art. 1, comma 13, terzo periodo, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalita'
ivi previste;
Visto l'allegato «Bando finalizzato all'efficientamento del parco
dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna
rientranti nelle categorie C, D ed E cui al titolo IV della regola
tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994.»
Decreta:
Articolo unico
1. E' approvato il «Bando finalizzato all'efficientamento del parco
dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna
rientranti nelle categorie C, D ed E cui al titolo IV della regola
tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994»
che definisce i requisiti degli interventi, i termini e le modalita'
per la presentazione e istruttoria delle domande di accesso al
contributo, per la formazione della graduatoria e per l'erogazione
(all. 1).
2. E' approvata la modulistica allegata al bando:
Allegato 2 «Modulo di domanda»;
Allegato 3 «Schema di consenso da parte del proprietario della
struttura all'esecuzione delle opere»;
Allegato 4 «Griglia dei punteggi relativi al sistema di
generazione di energia elettrica con un piu' alto standard di
ecocompatibilita'»;
Allegato 5 «Modulo richiesta di erogazione».
3. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui
al presente decreto, allocate sul capitolo 7334 - Fondo finalizzato
all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica
prodotta nei rifugi di montagna - dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, sono pari a euro 1.000.000,00 per
l'anno 2010.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 2 agosto 2012
Il Ministro
dello sviluppo economico
Passera
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Clini
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 11, foglio n. 283