IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  garantire,  in
considerazione dell'attuale stato di tensione nei mercati  finanziari
internazionali, la verifica, a tutela della finanza  pubblica,  della
sostenibilita'  del  piano  economico  finanziario  del  collegamento
stabile viario e ferroviario  tra  Sicilia  e  Continente,  anche  in
relazione alle modalita' di finanziamento previste; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
emanare disposizioni volte ad evitare l'interruzione dei  servizi  di
trasporto pubblico locale e ferroviari  regionali,  assicurando,  per
l'esercizio  2012,  l'immediato  trasferimento  alle  regioni   delle
risorse allo scopo destinate; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 ottobre 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e  ferroviario
                      tra Sicilia e continente 
 
  1.  In  considerazione  dell'attuale  condizione  di  tensione  dei
mercati finanziari internazionali che impone, a tutela della  finanza
pubblica,  particolari  esigenze  di  cautela  nella  verifica  della
sostenibilita'  del  piano  economico  finanziario  del  collegamento
stabile viario e ferroviario tra Sicilia  e  Continente  (di  seguito
Ponte), anche in relazione alle modalita' di finanziamento  previste,
la Societa' Stretto di  Messina  S.p.A.  ed  il  Contraente  generale
stipulano  apposito  atto  aggiuntivo  al   contratto   vigente   per
l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. 
  2. Entro 60 giorni dalla stipula dell'atto aggiuntivo  la  Societa'
Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai fini di un primo esame
in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, unitamente  agli
elaborati tecnici nonche' ai necessari  pareri  e  autorizzazioni,  i
piani economico finanziari accompagnati da una completa e dettagliata
analisi    dell'intervento    che    attesti    la     sostenibilita'
dell'investimento, con riguardo sia  alle  condizioni  praticate  nel
mercato  dei  capitali  sia  alle  varie  ipotesi  di   finanziamento
pubblico. Il CIPE in  sede  di  esame  tecnico  puo'  valutare  parti
progettuali dotate di autonoma funzionalita'. 
  3. In esito all'esame in  linea  tecnica  del  progetto  definitivo
dell'intervento, la societa'  Stretto  di  Messina  S.p.a.  avvia  le
necessarie iniziative per la  selezione  della  migliore  offerta  di
finanziamento dell'infrastruttura con  capitali  privati,  senza  che
cio'  dia  luogo  ad   impegni   contrattuali   vincolanti   per   la
concessionaria.  In  caso  di  mancata  individuazione  del  soggetto
finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo  di
cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i  rapporti
di  concessione,  nonche'  le  convenzioni  ed  ogni  altro  rapporto
contrattuale  stipulato  dalla  societa'  concessionaria.   In   tale
circostanza, a definitiva e completa tacitazione di  ogni  diritto  e
pretesa, gli  effetti  della  caducazione  dei  vincoli  contrattuali
comportano  esclusivamente  il  riconoscimento   di   un   indennizzo
costituito    dal    pagamento    delle    prestazioni    progettuali
contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento  di
una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto. 
  4. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  fino
all'approvazione del progetto definitivo  da  parte  del  CIPE  delle
opere come individuate dal comma 2, entro e non oltre  i  540  giorni
successivi al completamento dell'esame del progetto in linea tecnica,
tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla Societa'  Stretto  di
Messina S.p.A. con  il  Contraente  generale  e  gli  altri  soggetti
affidatari dei servizi connessi alla  realizzazione  dell'opera  sono
sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere  avanzate
dai contraenti pretese  risarcitorie  o  di  altra  natura  a  nessun
titolo. Sono altresi' sospesi gli adeguamenti economici  a  qualsiasi
titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal  CIPE  la
sospensione degli effetti  contrattuali  permane,  con  le  modalita'
sopra  indicate,  fino  al  reperimento  della  integrale   copertura
finanziaria. Le  parti  dovranno  improntare  il  loro  comportamento
secondo i principi della buona fede. 
  5. La mancata approvazione del progetto  definitivo  dell'opera  da
parte del CIPE, ai sensi del comma  4,  comporta  la  caducazione  di
tutti gli atti che regolano i rapporti  di  concessione,  nonche'  le
convenzioni ed  ogni  altro  rapporto  contrattuale  stipulato  dalla
societa' concessionaria, secondo le modalita' e per  gli  effetti  di
cui al comma 3. 
  6. La Societa' Stretto di Messina S.p.A. puo'  essere  autorizzata,
previa approvazione dei progetti definitivi da  parte  del  CIPE,  ad
eseguire lavori infrastrutturali funzionali all'esigenza dell'attuale
domanda di trasporto anche  in  caso  di  mancata  realizzazione  del
Ponte, ricompresi nel progetto  definitivo  generale,  a  carico  del
bilancio dello Stato nei limiti delle risorse che saranno individuate
con successivi provvedimenti. 
  7. Con  atto  di  indirizzo  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  sono  impartite   direttive   finalizzate   all'immediato
contenimento dei costi di gestione  e  di  personale  della  societa'
Stretto di Messina S.p.a. 
  8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma  1  non  venga
stipulato  entro  il  termine  perentorio  del  1°  marzo  2013  sono
caducati, con effetto dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, tutti gli atti  che  regolano  i  rapporti  di  concessione,
nonche' le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale  stipulato
dalla societa' concessionaria secondo le modalita' e per gli  effetti
di cui al comma 3. 
  9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e  8,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, la Societa' Stretto di Messina  S.p.a.
e' posta in  liquidazione  e,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
liquidatorie, e'  nominato  un  commissario  liquidatore  che  dovra'
concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina. 
  10. Agli oneri derivanti  dagli  eventuali  indennizzi  conseguenti
all'attuazione del presente articolo si  provvede  mediante  utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289,  e  successivi  rifinanziamenti,  relativa  al
Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo
sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni
destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.