IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale» convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio
2009,  n.  2  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e,   in
particolare,  l'art.  9,  commi  3-bis  e   3-ter   in   materia   di
certificazione dei crediti per  somme  dovute  per  somministrazioni,
forniture e appalti; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  recante  disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di  efficientamento
e potenziamento delle  procedure  di  accertamento,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare,
l'art. 12, commi 11-quater ed 11-quinquies, concernenti  l'estensione
dell'istituto della certificazione alle  amministrazioni  statali  ed
agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata,  anche  in
via  telematica  dei  processi  di  cessione  dei  crediti  verso  le
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante  "Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della  spesa  pubblica",  convertito
con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n.94 ed, in  particolare
l'art. 13-bis recante disposizioni in  materia  di  certificazione  e
compensazione dei crediti vantati dai fornitori; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica); 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE,  ed,  in
particolare, l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti
da contratti di servizi, forniture e lavori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  dicembre
2000,  n.  445,  recante  disposizioni  legislative  in  materia   di
documentazione amministrativa (testo A); 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni,  recante  le  disposizioni  sulla
riscossione delle imposte  sul  reddito  e,  in  particolare,  l'art.
48-bis concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,   recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato  ed,  in  particolare,  gli  articoli  69  e  70
riguardanti la cessione dei  crediti  nei  confronti  della  pubblica
amministrazione; 
  Visto il regio decreto 23  maggio  1924,  n.  827,  concernente  il
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  18
gennaio 2008, n. 40, recante modalita' di attuazione dell'art. 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, recante disposizioni in materia  di  pagamenti  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n.
173, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  30
gennaio 2008, n. 43, concernente la  riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
gennaio 2009, recante individuazione e attribuzioni degli  Uffici  di
livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  16
dicembre 2010 recante  individuazione  e  attribuzioni  degli  uffici
territoriali di livello dirigenziale non  generale  del  Dipartimento
della  ragioneria   generale   dello   Stato   e   del   Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Considerato   che,   ai   fini   della   definizione   di   credito
certificabile,   occorre   fare   riferimento:   alle    obbligazioni
giuridicamente perfezionate, che determinano la somma da  pagare,  il
soggetto creditore, la ragione del credito  e  costituiscono  vincolo
sulle   previsioni   di   bilancio   nell'ambito    delle    relative
disponibilita'; 
  Ritenuto opportuno adeguare  il  testo  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012  alle  modifiche  recate
dal predetto decreto-legge 7 maggio  2012,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 (Modifiche al D.M. 22 maggio 2012) 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22  maggio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 21 giugno 2012, n. 143 recante "Modalita' di  certificazione  del
credito,  anche  in   forma   telematica,   di   somme   dovute   per
somministrazione, forniture e appalti da parte delle  amministrazioni
dello Stato e degli enti pubblici nazionali", gli allegati 1,  1-bis,
2 e 2-bis sono sostituiti dagli allegati  1,  1-bis,  2  e  2-bis  al
presente decreto e sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 2, la parola  "sessanta"  e'  sostituita
con la parola "trenta"; 
    b) all'articolo 2, comma 4, aggiungere il seguente  periodo:  "In
tal caso, l'eventuale cessione del credito potra'  essere  effettuata
solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito  indicato
nella certificazione, decurtato delle  somme  relative  all'accertata
inadempienza." 
    c) all'articolo 2, dopo il  comma  4,  e'  aggiunto  il  seguente
"4-bis. Laddove previsto, il versamento di cui all'articolo 28-quater
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602,  deve  essere  effettuato  entro  12  mesi  dal  rilascio  della
certificazione."; 
    d) all'articolo 2, comma 5, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: "Tra i debiti di cui al periodo precedente non  rientrano  le
somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29
e 30 del decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."; 
    e) all'articolo 2, dopo il  comma  5,  e'  aggiunto  il  seguente
"5-bis. Ove l'importo  certificato  venga  in  parte  utilizzato  dal
creditore, in compensazione con  le  somme  dovute  per  cartelle  di
pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del  decreto  legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio  2010,  n.  122,  l'importo  del  credito  da  utilizzare   in
compensazione e' annotato sulla copia della certificazione rilasciata
dall'agente  della  riscossione.  Il  credito  residuo  puo'   essere
utilizzato solo se la  copia  della  certificazione  e'  accompagnata
dall'attestazione di avvenuta compensazione." 
    f) all'articolo 2, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:  "  8.
Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad
una banca o ad un intermediario finanziario,  quest'ultimo  trattiene
l'originale della certificazione e ne  rilascia  copia  timbrata  per
ricevuta al titolare del  credito  e  procede,  entro  i  tre  giorni
lavorativi     successivi,     mediante      richiesta      trasmessa
all'amministrazione   o   ente   debitore   con   posta   elettronica
certificata,  alla  verifica  dell'esistenza  e  validita'  di   tale
certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla  richiesta  di
cui al periodo precedente, l'amministrazione o ente debitore comunica
con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'istituto  cessionario
che informa il titolare del credito. L'istituto cessionario  in  caso
di  utilizzo  totale  del   credito   trattiene   l'originale   della
certificazione  e   invia   all'amministrazione   o   ente   debitore
contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito
una copia conforme  dello  stesso;  in  caso  di  utilizzo  parziale,
l'istituto  cessionario  annota  l'ammontare  oggetto   di   cessione
sull'originale della certificazione, consegnando una  copia  conforme
dello  stesso  al  titolare  del  credito  completa  della   predetta
annotazione.   Contestualmente   alla   comunicazione   dell'avvenuto
subentro  parziale  nel  credito,  l'istituto  cessionario  trasmette
all'amministrazione  o  ente  debitore  una  copia   conforme   della
certificazione completa della predetta annotazione . La procedura  di
cui al presente comma non si applica per le certificazioni rilasciate
attraverso la piattaforma elettronica." 
    g) all'articolo 3 comma 2, sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti
parole "Trascorso tale termine, il sistema potra' comunque acquisire,
ai  soli  fini  della  decorrenza  dei  termini   per   l'attivazione
dell'istanza di  nomina  del  commissario  ad  acta,  le  istanze  di
certificazione per crediti nei confronti di amministrazioni  ed  enti
che non abbiano richiesto la predetta abilitazione.". 
    h) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
 
                               "Art. 4 
 
          (Commissario ad acta - certificazione ordinaria) 
 
  1. Decorso il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del  presente
decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, ne' sia stata
rilevata  l'insussistenza  o  l'inesigibilita'  del  credito,   anche
parziale, il creditore  puo'  presentare  istanza  di  nomina  di  un
commissario  ad  acta  per  le  certificazioni  di  pertinenza  delle
amministrazioni statali centrali al competente Ufficio  Centrale  del
Bilancio, per le certificazioni di  pertinenza  degli  enti  pubblici
nazionali all'Ufficio  Centrale  del  Bilancio  presso  il  Ministero
vigilante e per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni
statali  periferiche  alla  Ragioneria   territoriale   dello   Stato
competente per territorio, utilizzando l'allegato 1-bis, evidenziando
il numero identificativo dell'istanza  di  certificazione  presentata
all'amministrazione o ente debitore. 
  2. Il direttore  della  competente  Ragioneria  territoriale  dello
Stato ovvero del competente Ufficio Centrale del Bilancio,  entro  il
termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al  comma
precedente, nomina un commissario ad acta, utilizzando l'allegato  3,
previa verifica  che  la  certificazione  non  sia  stata  gia'  resa
dall'amministrazione o dall'ente debitore. 
  3. L'incarico di commissario ad acta e' conferito  prioritariamente
a un dirigente o funzionario dell'amministrazione o ente debitore  o,
in subordine, della competente prefettura - ufficio territoriale  del
Governo o, infine, della relativa Ragioneria territoriale dello Stato
o del relativo Ufficio Centrale del Bilancio. 
  4. Il commissario ad acta opera in qualita' di pubblico ufficiale e
puo' svolgere presso gli uffici dell'amministrazione  debitrice  ogni
attivita'  funzionale  al  rilascio  della  certificazione,  compresi
l'accesso e l'estrazione di atti e documenti. 
  5.  Il   commissario   ad   acta   provvede   al   rilascio   della
certificazione, entro i successivi  cinquanta  giorni  dalla  nomina,
utilizzando l'allegato  2-bis  e  ne  da'  contestuale  comunicazione
all'amministrazione o ente debitore. 
  6. Le attivita' previste dal presente articolo  sono  svolte  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   con
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente."; 
    i) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
 
                               "Art. 5 
 
(Commissario  ad   acta   -   certificazione   mediante   piattaforma
                            elettronica) 
 
  1. Decorso il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del  presente
decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, ne' sia stata
rilevata  l'insussistenza  o  l'inesigibilita'  del  credito,   anche
parziale, il creditore  puo'  presentare  istanza  di  nomina  di  un
commissario  ad  acta  per  le  certificazioni  di  pertinenza  delle
amministrazioni statali centrali al competente Ufficio  Centrale  del
Bilancio, per le certificazioni di  pertinenza  degli  enti  pubblici
nazionali all'Ufficio  Centrale  del  Bilancio  presso  il  Ministero
vigilante e per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni
statali  periferiche  alla  Ragioneria   territoriale   dello   Stato
competente   per   territorio,   mediante   piattaforma   elettronica
utilizzando il modello generato dal  sistema,  conforme  all'allegato
1-bis,  evidenziando  il  numero   identificativo   dell'istanza   di
certificazione presentata all'amministrazione o ente debitore. 
  2. Il direttore  della  competente  Ragioneria  territoriale  dello
Stato ovvero del competente Ufficio Centrale del Bilancio,  entro  il
termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al  comma
precedente,  nomina  un  commissario  ad  acta  mediante  piattaforma
elettronica, utilizzando il modello generato  dal  sistema,  conforme
all'allegato 3, previa verifica che la certificazione non  sia  stata
gia' resa dall'amministrazione o dall'ente debitore. 
  3. L'incarico di commissario ad acta e' conferito  prioritariamente
a un dirigente o funzionario dell'amministrazione o ente debitore  o,
in subordine, della competente prefettura - ufficio territoriale  del
Governo o, infine, della relativa Ragioneria territoriale dello Stato
ovvero del relativo Ufficio Centrale del Bilancio. 
  4. Il commissario ad acta opera in qualita' di pubblico ufficiale e
puo' svolgere presso l'ente debitore  ogni  attivita'  funzionale  al
rilascio della certificazione, compresi l'accesso e  l'estrazione  di
atti e documenti. 
  5. Il commissario ad acta provvede al rilascio della certificazione
mediante piattaforma elettronica, utilizzando il modello generato dal
sistema, conforme all'allegato 2-bis  entro  i  successivi  cinquanta
giorni dalla nomina, e  ne  da'  contestuale  comunicazione  all'ente
debitore. 
  6. Le attivita' previste dal presente articolo  sono  svolte  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   con
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente." 
    l) all'articolo 7, comma 1, primo periodo aggiungere in  fine  le
parole: ", nonche' quelle relative alle compensazioni  con  le  somme
dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e  30
del  decreto  legge  31  maggio  2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".