IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 16, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 il
quale prescrive che il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi
dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i
trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e
della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno
2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e
1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
Considerato che il predetto comma 7 dell'art. 16 del decreto legge
n. 95 del 2012 prevede anche che le riduzioni da imputare a ciascuna
provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della
spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'art. 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno
entro il 30 settembre 2012 e che, in caso di mancata deliberazione
della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto del
Ministero dell'interno e' comunque emanato entro il 15 ottobre 2012,
ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per
consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE;
Visto il testo dell'art. 8, comma 2, lettere a) e b) del decreto
legge 10 ottobre 2012 n. 174 che differisce al 15 ottobre 2012 la
data utile per determinare le riduzioni da operare, nell'anno 2012,
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e che fissa ai
15 giorni successivi il termine di emanazione dell'eventuale decreto
del Ministero dell'interno;
Visto l'art. 17, comma 13-bis del predetto decreto legge n. 95 del
2012, il quale prescrive che per l'anno 2012 alle province soggette
alle riduzioni e' attribuito un contributo nei limiti di un importo
complessivo di 100 milioni di euro e che tale contributo non e'
conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilita'
interno ed e' destinato alla riduzione del debito;
Considerato inoltre che il riparto del predetto contributo di 100
milioni di euro e' stabilito con le modalita' previste dal comma 7
del richiamato art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95;
Dato atto che entro la data 15 ottobre 2012 non risulta adottata la
deliberazione della Conferenza Stato citta' ed autonomie locali;
Acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato i dati di
pagamento desunti dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti
pubblici (SIOPE) per l'anno 2011 relativi a province ricadenti nelle
regioni a statuto ordinario nonche' di quelle delle regioni Sicilia e
Sardegna;
Considerato che i consumi intermedi, secondo quanto previsto dal
sistema europeo dei conti nazionali (Sec 95) rappresentano il valore
dei beni e dei servizi consumati quali input nel processo produttivo,
per cui occorre far riferimento alle voci SIOPE corrispondenti agli
interventi "Acquisto di beni di consumo e/o materie prime",
"Prestazioni di servizi" e "Utilizzo di beni dei terzi" della spesa
corrente delle province;
Considerato, pertanto, che le voci contabili del SIOPE da
considerare sono quelle anzidette che sono state, peraltro, prese a
riferimento nei lavori tecnici di predisposizione della normativa in
esame, come risultante dal documento del Servizio del bilancio del
Senato n. 59 del luglio 2012, concernente "La documentazione
trasmessa dal Commissario straordinario per la razionalizzazione
della spesa. Una sintesi delle metodologie e dei risultati";
Decreta:
Art. 1
Determinazione riduzioni e contributi destinati alla riduzione del
debito
1. Sono determinate le riduzioni del fondo sperimentale di
riequilibrio e dei trasferimenti erariali dovuti alle province per un
importo complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, come
riportate nell'elenco A allegato al presente decreto.
2. E' determinato l'ammontare del contributo attribuito alle
predette province, nell'importo complessivo di 100 milioni, destinato
alla riduzione del debito, come riportato nell'elenco B allegato al
presente decreto. Tale contributo non e' conteggiato fra le entrate
valide ai fini del patto di stabilita' interno.