IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la Decisione N. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni  in  materia  di
sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in  materia
di energia.", in particolare l'art. 4 (Attuazione  del  capo  II  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato
per la commercializzazione dei prodotti); 
  Visti il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni,  ed  in
particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55  di  istituzione  del
Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento  allo  stesso
delle  funzioni  del  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, del  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  del
Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni  urgenti
in materia  di  riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dei  Ministeri"  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  in  particolare
l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello  sviluppo
economico» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; 
  Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del  Consiglio
del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati Membri relative agli ascensori e sue  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, recante norme per l'attuazione della  direttiva  95/16/CE  sugli
ascensori,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 134 del 10 giugno 1999; 
  Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
214,  concernente  regolamento  recante  modifiche  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per  la  parziale
attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle  macchine  e  che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa  agli  ascensori,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010; 
  Visto  il  Decreto  22   dicembre   2009   "Prescrizioni   relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale
italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento  in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008."; 
  Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale
unico organismo nazionale italiano autorizzato a  svolgere  attivita'
di accreditamento e vigilanza del mercato."; 
  Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero
dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle  Politiche
Sociali  hanno   affidato   all'Organismo   Nazionale   Italiano   di
Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti  in
conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025,
UNI  CEI  EN  45011  e  alle  Guide  europee  di   riferimento,   ove
applicabili, agli  Organismi  incaricati  di  svolgere  attivita'  di
valutazione della conformita' ai requisiti essenziali  di  sicurezza,
tra le altre, della DIRETTIVA 95/16/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli ascensori; 
  Visto il decreto di proroga, al 30  settembre  2012,  della  citata
autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione CE  ai
sensi della direttiva 95/16/CE, per gli allegati VI Esame finale e  X
Verifica di unico prodotto (Modulo G)  della  direttiva  95/16/CE,  a
favore dell'Organismo TRIVENETO S.r.l., rilasciato il 13 luglio 2012; 
  Vista l'istanza di autorizzazione alla certificazione CE presentata
dall'Organismo TRIVENETO S.r.l., ai sensi del Decreto del  Presidente
della  Repubblica  30  aprile  1999,  n.  162  di  recepimento  della
Direttiva 95/16/CE per l'allegato V "Esame CE del tipo  (Modulo  B)",
allegato VI "Esame Finale" e allegato X "Verifica di  unico  prodotto
(Modulo G)" e  per  gli  articoli  13  "Verifiche  periodiche"  e  14
"Verifiche straordinarie", ritenuta ricevibile e acquisita in atti al
prot. n. 148129 del 28 giugno 2012; 
  Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per
gli  Organismi  Notificati  di  Accredia  del  27/07/2012,  in   data
21/08/2012 prot. N. 179042, con la quale e' rilasciato alla  societa'
TRIVENETO S.r.l. l'accreditamento per la norma UNI CEI EN  45011:1999
per la direttiva 95/16/CE, modulo B -esame CE del tipo- (Allegato  V,
lettera B), Esame finale (Allegato VI),  modulo  G  -verifica  di  un
unico prodotto- (Allegato X), attivita'  di  ispezione  di  cui  agli
articoli 13 "Verifiche periodiche" e 14 "Verifiche straordinarie", di
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
citato; 
  Vista   l'integrazione   all'istanza   di    autorizzazione    alla
certificazione CE presentata dall'Organismo TRIVENETO S.r.l., con  la
quale si specifica che la richiesta di autorizzazione per  l'allegato
V "Esame CE del tipo (Modulo B)" della Direttiva 95/16/CE e' relativa
soltanto alla lettera B, "Esame CE del tipo di  ascensore",  ritenuta
ricevibile e acquisita in atti al prot. n. 210339 del 11/10/2012; 
  Considerato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e
14 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n.  162  possono  effettuare  le  verifiche   periodiche   e   quelle
straordinarie  sugli  ascensori  gli  organismi   di   certificazione
notificati per le valutazioni di conformita' di cui agli allegati  VI
o X; 
  Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,   "Disposizioni   per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria  1994"  e  successive
modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2  e  4
secondo cui le spese, sulla base  dei  costi  effettivi  dei  servizi
resi, relative alle procedure  finalizzate  all'autorizzazione  degli
organismi  ad  effettuare  le  procedure  di  certificazione   e   ai
successivi controlli sono a carico degli organismi istanti; 
  Sentito il Ministero del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  in
ottemperanza al disposto art. 9, comma 2) del Decreto del  Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 con nota del 12 ottobre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Organismo Triveneto S.r.l. e' autorizzato all'esercizio  delle
attivita' di certificazione CE ai sensi della  direttiva  95/16/CE  e
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  162/99  "Attuazione
della direttiva  95/16/CE  sugli  ascensori",  per  gli  allegati  di
seguito riportati: 
    a) Allegato V, lettera B: Esame CE del tipo di ascensore  (Modulo
B); 
    b) Allegato VI: Esame finale; 
    c) Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G). 
  2. La valutazione e' effettuata dall'Organismo  conformemente  alle
disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 162/1999 citato. 
  3. L'organismo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e
14 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162, puo' effettuare verifiche periodiche  e  straordinarie  sugli
ascensori.