IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.", in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti); Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori e sue successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010; Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008."; Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato."; Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della DIRETTIVA 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; Visto il decreto di proroga, al 30 settembre 2012, della citata autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, per gli allegati VI Esame finale e X Verifica di unico prodotto (Modulo G) della direttiva 95/16/CE, a favore dell'Organismo TRIVENETO S.r.l., rilasciato il 13 luglio 2012; Vista l'istanza di autorizzazione alla certificazione CE presentata dall'Organismo TRIVENETO S.r.l., ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di recepimento della Direttiva 95/16/CE per l'allegato V "Esame CE del tipo (Modulo B)", allegato VI "Esame Finale" e allegato X "Verifica di unico prodotto (Modulo G)" e per gli articoli 13 "Verifiche periodiche" e 14 "Verifiche straordinarie", ritenuta ricevibile e acquisita in atti al prot. n. 148129 del 28 giugno 2012; Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 27/07/2012, in data 21/08/2012 prot. N. 179042, con la quale e' rilasciato alla societa' TRIVENETO S.r.l. l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 95/16/CE, modulo B -esame CE del tipo- (Allegato V, lettera B), Esame finale (Allegato VI), modulo G -verifica di un unico prodotto- (Allegato X), attivita' di ispezione di cui agli articoli 13 "Verifiche periodiche" e 14 "Verifiche straordinarie", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato; Vista l'integrazione all'istanza di autorizzazione alla certificazione CE presentata dall'Organismo TRIVENETO S.r.l., con la quale si specifica che la richiesta di autorizzazione per l'allegato V "Esame CE del tipo (Modulo B)" della Direttiva 95/16/CE e' relativa soltanto alla lettera B, "Esame CE del tipo di ascensore", ritenuta ricevibile e acquisita in atti al prot. n. 210339 del 11/10/2012; Considerato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 possono effettuare le verifiche periodiche e quelle straordinarie sugli ascensori gli organismi di certificazione notificati per le valutazioni di conformita' di cui agli allegati VI o X; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti; Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto art. 9, comma 2) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 con nota del 12 ottobre 2012; Decreta: Art. 1 1. L'Organismo Triveneto S.r.l. e' autorizzato all'esercizio delle attivita' di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 "Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori", per gli allegati di seguito riportati: a) Allegato V, lettera B: Esame CE del tipo di ascensore (Modulo B); b) Allegato VI: Esame finale; c) Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G). 2. La valutazione e' effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato. 3. L'organismo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, puo' effettuare verifiche periodiche e straordinarie sugli ascensori.