IL DIRETTORE 
                     dell'Agenzia del territorio 
 
 
                           di concerto con 
 
 
            IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE 
            del Dipartimento per gli affari di giustizia 
                    del Ministero della giustizia 
 
  Vista la legge 25  luglio  1971,  n.  545,  recante  le  norme  sul
riordinamento delle circoscrizioni territoriali  delle  conservatorie
dei registri immobiliari e disposizioni connesse; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  29  aprile  1972,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  269
del  14  ottobre  1972,  recante   approvazione   delle   norme   sul
riordinamento delle circoscrizioni territoriali  delle  conservatorie
dei registri immobiliari; 
  Visto l'art. 64 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede
che le  sedi  delle  sezioni  staccate  dei  servizi  di  pubblicita'
immobiliare,  istituite  ai  sensi  dell'art.  42,   comma   6,   del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
marzo 1992, n. 287,  possono  essere  trasferite  presso  gli  Uffici
provinciali  dell'Agenzia  del  territorio  da  cui   dipendono   per
competenza; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 10
maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio
in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'attribuzione  delle  funzioni
di  Conservatore  dei  registri   immobiliari,   laddove   e'   stata
considerata  l'opportunita'  di  individuare   specifiche   strutture
organizzative competenti in materia di pubblicita' immobiliare; 
  Considerato  che,  in  attuazione  del  citato  provvedimento   del
Direttore dell'Agenzia  del  territorio  10  maggio  2011,  e'  stato
istituito presso gli Uffici provinciali,  ad  eccezione  di  Bolzano,
Gorizia,  Trento  e  Trieste,  il  Reparto  Servizi  di   pubblicita'
immobiliare e che pertanto, ciascuna Sezione staccata di  pubblicita'
immobiliare  costituisce  ora  un  Reparto  Servizi  di   pubblicita'
immobiliare; 
  Considerato che il Reparto Servizi di  pubblicita'  immobiliare  di
Castiglione  delle  Stiviere  non  e'   operante   in   citta'   sede
circondariale di tribunale; 
  Considerata  l'opportunita',  in   relazione   alle   esigenze   di
economicita'  ed   efficienza   dell'attivita'   amministrativa,   di
trasferire il Reparto Servizi  di  pubblicita'  immobiliare  operante
nella sede di Castiglione delle Stiviere presso l'Ufficio provinciale
di Mantova; 
 
                             Dispongono: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 4 dicembre 2012, la sede del Reparto Servizi  di
pubblicita' immobiliare di Castiglione delle Stiviere  e'  trasferita
presso  l'Ufficio  provinciale  di  Mantova,  da  cui   dipende   per
competenza. 
  2. Permane la circoscrizione territoriale stabilita con il  decreto
del Ministro delle finanze 29 aprile 1972 per il Reparto  Servizi  di
pubblicita' immobiliare di Castiglione delle Stiviere.