IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II 
                     del Dipartimento del Tesoro 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  102831  del  22  dicembre  2011,
emanato  in  attuazione  dell'articolo  3  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono,  per
l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le  modalita'  cui
il  Dipartimento  del  Tesoro  dovra'  attenersi  nell'effettuare  le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano  disposte  dal  Direttore  della  Direzione
Seconda del Dipartimento medesimo; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17  aprile  2000,  n.143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del  22  dicembre  2009  e  in
particolare l'articolo 23, relativo  agli  operatori  specialisti  in
titoli di Stato italiani; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in
particolare  il  terzo  comma  dell'articolo   2,   come   sostituito
dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2012 n. 182,  con  cui  si  e'
stabilito il limite massimo di emissione dei  prestiti  pubblici  per
l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle  emissioni  disposte  a  tutto  l'8
novembre 2012 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a 74.305 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare; 
  Visti i decreti in data 10 aprile, 9 giugno, 9 luglio e 9  dicembre
2008, 10 febbraio, 6 aprile e 10 giugno 2009, 9 luglio e  13  ottobre
2010, 13 aprile e 12 luglio 2011, 6 aprile e 11 luglio  2012,  con  i
quali e' stata disposta l'emissione delle prime  venticinque  tranche
dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008
e scadenza 1° agosto 2023; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una ventiseiesima tranche dei predetti  buoni
del Tesoro poliennali; 
  Considerato che  in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta, viene disposta l'emissione della trentottesima tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre  1998  e
scadenza 1° novembre 2029; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,  n.  398,  nonche'  del
decreto ministeriale del 22  dicembre  2011,  entrambi  citati  nelle
premesse, e' disposta l'emissione di una  ventiseiesima  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio  2008  e
scadenza 1° agosto 2023,  di  cui  al  decreto  del  9  giugno  2008,
altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione della  seconda  e
terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, e
l'emissione  della  trentottesima  tranche  dei  buoni   del   Tesoro
poliennali 5,25%, con  godimento  1°  novembre  1998  e  scadenza  1°
novembre  2029,  citata  nelle  premesse,  vengono  disposte  per  un
ammontare nominale complessivo compreso  fra  un  importo  minimo  di
1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto 9 giugno 2008. 
  I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione  ufficiale,  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di  essi,  come
previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8  gennaio  2008,   possono   essere
effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare  complessivo
massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo'  superare
il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi. 
  Le prime nove cedole dei buoni  emessi  con  il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.