IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante  Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita', convertito con modificazioni  dalla  Legge  24  marzo
2012, n. 27, ed in particolare l'articolo 62; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  recante  "Norme  per  la
tutela della concorrenza e del mercato"; 
  Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192,  recante  "Disciplina  della
subfornitura nelle attivita' produttive"; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231  recante
Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativa alla lotta contro i  ritardi  di  pagamento  nelle
transazioni  commerciali,  ed  in  particolare  l'articolo   4   come
modificato dal comma 11 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, recante  Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo
sviluppo delle infrastrutture e la  competitivita',  come  convertito
con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27; 
  Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento  nelle  transazioni
commerciali, ed in particolare gli articoli 7 e 12, comma 3; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  recante
Regolazioni dei mercati  agroalimentari,  a  norma  dell'articolo  1,
comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della  sezione
consultiva per gli atti normativi del 27 settembre  2012  e  ritenuto
opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata con nota prot. n. 64 dell'11 ottobre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  reca  le  modalita'  applicative   delle
disposizioni di cui all'articolo  62  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Esso si applica ai contratti di cui all'articolo 62, comma 1 e
alle  relazioni  commerciali  in  materia  di  cessioni  di  prodotti
agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel  territorio  della
Repubblica  italiana,  con  particolare  riferimento  alle  relazioni
economiche  tra  gli  operatori  della  filiera   connotate   da   un
significativo  squilibrio  nelle  rispettive   posizioni   di   forza
commerciale. 
  2. Le disposizioni contenute  nel  presente  decreto  costituiscono
norme  ad  applicazione  necessaria  ai  sensi  dell'articolo  9  del
Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  17  giugno  2008,  sulla  legge  applicabile  alle  obbligazioni
contrattuali. 
  3.  Non  costituiscono  cessioni  ai  sensi  dell'articolo  62  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27: 
    a) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli
imprenditori, alle cooperative di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto legislativo 18  maggio  2001  n.  228,  se  gli  imprenditori
risultano soci delle cooperative stesse; 
    b) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli
imprenditori alle organizzazioni di  produttori  di  cui  al  decreto
legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci
delle organizzazioni di produttori stesse; 
    c) i conferimenti di prodotti  ittici  operati  tra  imprenditori
ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio  2012,
n. 4. 
  4. Le cessioni di prodotti agricoli e  alimentari  istantanee,  con
contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito,  non  rientrano
nel campo di applicazione di cui al comma 1 e comma  3  dell'articolo
62  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              L'articolo 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di governo e orientamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari ; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) . 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari . 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali
          . 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete . 
              L'art.  62  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.
          1(Disposizioni urgenti  per  la  concorrenza,  lo  sviluppo
          delle infrastrutture e la competitivita'),  convertito  con
          modificazioni  dalla  L.  24  marzo  2012,  n.  27,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 62. Disciplina  delle  relazioni  commerciali  in
          materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. 
              1. I contratti che hanno ad  oggetto  la  cessione  dei
          prodotti agricoli e  alimentari,  ad  eccezione  di  quelli
          conclusi  con  il  consumatore   finale,   sono   stipulati
          obbligatoriamente in forma scritta e  indicano  a  pena  di
          nullita' la durata, le quantita' e le  caratteristiche  del
          prodotto venduto, il prezzo, le modalita' di consegna e  di
          pagamento. I contratti devono essere informati  a  principi
          di trasparenza, correttezza, proporzionalita'  e  reciproca
          corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni
          forniti.  La  nullita'  del  contratto  puo'  anche  essere
          rilevata d'ufficio dal giudice. 
              2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici,
          ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto  la  cessione
          dei beni di cui al comma 1, e' vietato: 
                a) imporre direttamente o  indirettamente  condizioni
          di acquisto, di vendita  o  altre  condizioni  contrattuali
          ingiustificatamente     gravose,     nonche'     condizioni
          extracontrattuali e retroattive; 
                b) applicare condizioni  oggettivamente  diverse  per
          prestazioni equivalenti; 
                c)  subordinare  la  conclusione,  l'esecuzione   dei
          contratti e la continuita'  e  regolarita'  delle  medesime
          relazioni commerciali alla  esecuzione  di  prestazioni  da
          parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi
          commerciali, non abbiano alcuna connessione  con  l'oggetto
          degli uni e delle altre; 
                d) conseguire indebite prestazioni  unilaterali,  non
          giustificate dalla natura o dal contenuto  delle  relazioni
          commerciali; 
                e)  adottare  ogni  ulteriore  condotta   commerciale
          sleale che risulti tale anche tenendo conto  del  complesso
          delle   relazioni   commerciali   che   caratterizzano   le
          condizioni di approvvigionamento. 
              3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento  del
          corrispettivo  deve  essere   effettuato   per   le   merci
          deteriorabili entro il termine legale di  trenta  giorni  e
          per tutte le altre  merci  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni. In entrambi i casi il termine  decorre  dall'ultimo
          giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi
          decorrono  automaticamente  dal  giorno   successivo   alla
          scadenza del  termine.  In  questi  casi  il  saggio  degli
          interessi e' maggiorato di ulteriori due punti  percentuali
          ed e' inderogabile. 
              4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono
          i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie: 
                a)   prodotti   agricoli,   ittici    e    alimentari
          preconfezionati che riportano una data  di  scadenza  o  un
          termine minimo di conservazione non  superiore  a  sessanta
          giorni; 
                b) prodotti  agricoli,  ittici  e  alimentari  sfusi,
          comprese erbe  e  piante  aromatiche,  anche  se  posti  in
          involucro  protettivo  o  refrigerati,  non  sottoposti   a
          trattamenti atti a prolungare la durabilita'  degli  stessi
          per un periodo superiore a sessanta giorni; 
                c)  prodotti  a  base  di  carne  che  presentino  le
          seguenti caratteristiche fisico-chimiche: 
                aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 
              oppure 
                aW superiore a 0,91 
              oppure 
                pH uguale o superiore a 4,5; 
                d) tutti i tipi di latte. 
              5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
          ad eccezione del consumatore finale, che contravviene  agli
          obblighi di cui al comma  1  e'  sottoposto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro  20.000,00.
          L'entita' della sanzione e' determinata facendo riferimento
          al valore dei beni oggetto di cessione. 
              6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
          ad eccezione del consumatore finale, che contravviene  agli
          obblighi di cui al  comma  2  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a  euro  3.000,00.
          La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento
          al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato  i
          divieti di cui al comma 2. 
              7. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  mancato
          rispetto, da parte del debitore, dei termini  di  pagamento
          stabiliti al comma 3 e' punito con sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 500 euro  a  euro  500.000.  L'entita'  della
          sanzione  viene  determinata  in  ragione   del   fatturato
          dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. 
              8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato
          e'  incaricata  della  vigilanza  sull'applicazione   delle
          presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni  ivi
          previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.  A
          tal fine, l'Autorita' puo' avvalersi del supporto operativo
          della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in
          ordine ai poteri di accertamento degli  ufficiali  e  degli
          agenti  di  polizia  giudiziaria  dall'articolo  13   della
          predetta legge 24 novembre 1981, n.  689.  All'accertamento
          delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2  e
          3 del presente articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su
          segnalazione  di   qualunque   soggetto   interessato.   Le
          attivita' di cui al  presente  comma  sono  svolte  con  le
          risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a
          legislazione vigente. 
              9.  Gli  introiti  derivanti   dall'irrogazione   delle
          sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti
          con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          iscritti nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  al  Fondo  derivante  dalle  sanzioni
          amministrative irrogate dall'Autorita' Garante  Concorrenza
          e Mercato da destinare  a  vantaggio  dei  consumatori  per
          finanziare iniziative di informazione in materia alimentare
          a vantaggio dei consumatori e per finanziare  attivita'  di
          ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito
          dell'Osservatorio unico delle Attivita' produttive, nonche'
          nello stato di previsione del Ministero  per  le  Politiche
          agricole, alimentari e forestali per  il  finanziamento  di
          iniziative in materia agroalimentare. 
              10. Sono fatte salve  le  azioni  in  giudizio  per  il
          risarcimento del danno  derivante  dalle  violazioni  della
          presente   disposizione,   anche   ove    promosse    dalle
          associazioni dei  consumatori  aderenti  al  CNCU  e  delle
          categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio  Nazionale
          dell'Economia e del Lavoro  o  comunque  rappresentative  a
          livello nazionale. Le  stesse  associazioni  sono  altresi'
          legittimate ad agire, a tutela degli interessi  collettivi,
          richiedendo l'inibitoria  ai  comportamenti  in  violazione
          della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis
          e seguenti del codice di procedura civile. 
              11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto
          legislativo 9  ottobre  2002,  n.  231  e  il  decreto  del
          Ministro delle attivita' produttive del 13 maggio 2003. 
              11-bis. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo
          hanno  efficacia  decorsi  sette   mesi   dalla   data   di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'  applicative  delle
          disposizioni del presente articolo.". 
              La legge  10  ottobre  1990,  n.287  (Disciplina  della
          subfornitura  nelle  attivita'  produttive)  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1990, n. 240. 
              Si trascrive il testo  dell'  articolo  4  del  decreto
          legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231  (Attuazione  della
          direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          relativa alla lotta contro i  ritardi  di  pagamento  nelle
          transazioni commerciali): 
              "Art. 4. (Decorrenza degli  interessi  moratori). -  1.
          Gli  interessi  decorrono,  automaticamente,   dal   giorno
          successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 
              2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per
          il pagamento non e' stabilito nel contratto, gli  interessi
          decorrono, automaticamente, senza  che  sia  necessaria  la
          costituzione in mora, alla scadenza  del  seguente  termine
          legale: 
                a) trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
          fattura da  parte  del  debitore  o  di  una  richiesta  di
          pagamento di contenuto equivalente; 
                b) trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento  delle
          merci o dalla data di prestazione dei servizi,  quando  non
          e' certa la data  di  ricevimento  della  fattura  o  della
          richiesta equivalente di pagamento; 
                c) trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento  delle
          merci o dalla prestazione dei servizi, quando  la  data  in
          cui  il  debitore  riceve  la  fattura   o   la   richiesta
          equivalente  di  pagamento  e'  anteriore  a   quella   del
          ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 
                d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
          verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
          ai fini dell'accertamento della conformita' della  merce  o
          dei  servizi  alle  previsioni  contrattuali,  qualora   il
          debitore riceva la fattura o la  richiesta  equivalente  di
          pagamento in epoca non successiva a tale data.". 
              Si trascrive il testo degli articoli 7 e 12,  comma  3,
          della "Direttiva 2011/7/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
          nelle transazioni commerciali": 
              "Art. 7. (Clausole contrattuali e prassi  inique) -  1.
          Gli Stati membri dispongono che una clausola contrattuale o
          una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al
          tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i  costi
          di recupero  non  possa  essere  fatta  valere  oppure  dia
          diritto  a  un  risarcimento  del  danno  qualora   risulti
          gravemente iniqua per il creditore. 
              Per determinare se  una  clausola  contrattuale  o  una
          prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del
          primo comma, si tiene conto di  tutte  le  circostanze  del
          caso, tra cui: 
                a) qualsiasi grave scostamento dalla corretta  prassi
          commerciale, in contrasto con il principio della buona fede
          e della correttezza; 
                b) la natura del prodotto o del servizio; e 
                c) se il debitore abbia qualche motivo oggettivo  per
          derogare al tasso d'interesse di mora legale, al periodo di
          pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5,  all'articolo
          4, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 4, paragrafo 4,  e
          all'articolo 4, paragrafo 6, o all'importo  forfettario  di
          cui all'articolo 6, paragrafo 1. 
              2. Ai fini del paragrafo 1, una clausola contrattuale o
          una prassi che escluda l'applicazione di interessi di  mora
          e' considerata gravemente iniqua. 
              3. Ai fini del paragrafo 1, si presume che una clausola
          contrattuale o una prassi che escluda il risarcimento per i
          costi di recupero di  cui  all'articolo  6  sia  gravemente
          iniqua. 
              4. Gli Stati membri assicurano che, nell'interesse  dei
          creditori e dei concorrenti,  esistano  mezzi  efficaci  ed
          idonei  per  impedire  il  continuo  ricorso   a   clausole
          contrattuali  e  prassi  gravemente  inique  ai  sensi  del
          paragrafo1. 
              5.  I  mezzi  di  cui  al   paragrafo   4   comprendono
          disposizioni    che    consentono    che     organizzazioni
          ufficialmente  riconosciute  per  la  rappresentanza  delle
          imprese  o   titolari   di   un   legittimo   interesse   a
          rappresentare   le   imprese   agiscano   a   norma   della
          legislazione nazionale applicabile dinanzi  alle  autorita'
          giurisdizionali o  agli  organi  amministrativi  competenti
          qualora  le  clausole  contrattuali  o  le   prassi   siano
          gravemente inique ai sensi del paragrafo  1,  in  modo  che
          possano ricorrere  a  mezzi  appropriati  ed  efficaci  per
          impedire il ricorso continuo a tali clausole." 
              "Art. 12. (Recepimento) 
              (Omissis). 
              3. Gli Stati  membri  possono  mantenere  in  vigore  o
          adottare  disposizioni  piu'  favorevoli  al  creditore  di
          quelle   necessarie   per   conformarsi    alla    presente
          direttiva.". 
              Il  decreto  legislativo  27  maggio   2005,   n.   102
          (Regolazioni   dei   mercati   agroalimentari,   a    norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera e) , della legge 7  marzo
          2003, n. 38) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2005,
          n. 137. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  9  del  regolamento
          (CE) n. 593/2008 del Palamento europeo e del Consiglio, del
          17 giugno 2008, sulla legge applicabile  alle  obbligazioni
          contrattuali: 
              "Art. 9. (Norme di applicazione necessaria) 
              1.   Le   norme   di   applicazione   necessaria   sono
          disposizioni il cui rispetto e'  ritenuto  cruciale  da  un
          paese per la  salvaguardia  dei  suoi  interessi  pubblici,
          quali la sua organizzazione politica,sociale  o  economica,
          al punto da esigerne l'applicazione a tutte  le  situazioni
          che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque  sia
          la legge  applicabile  al  contratto  secondo  il  presente
          regolamento. 
              2. Le disposizioni del presente regolamento non  ostano
          all'applicazione delle  norme  di  applicazione  necessaria
          della legge del foro. 
              3. Puo' essere  data  efficacia  anche  alle  norme  di
          applicazione necessaria  del  paese  in  cui  gli  obblighi
          derivanti  dal  contratto  devono  essere  o   sono   stati
          eseguiti, nella misura in cui tali  norme  di  applicazione
          necessaria rendono illecito  l'adempimento  del  contratto.
          Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve
          tenere conto della  loro  natura  e  della  loro  finalita'
          nonche' delle conseguenze derivanti  dal  fatto  che  siano
          applicate, o meno.". 
              Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo  18  maggio  2001  n.   228   (Orientamento   e
          modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
          7 della legge 5 marzo 2001, n. 57): 
              "2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
          di  imprenditori  agricoli  ed  i  loro   consorzi   quando
          utilizzano  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
          all'articolo 2135 del codice civile,  come  sostituito  dal
          comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei
          soci, ovvero forniscono  prevalentemente  ai  soci  beni  e
          servizi diretti  alla  cura  ed  allo  sviluppo  del  ciclo
          biologico.". 
              Il  decreto  legislativo  27   maggio   2005   n.   102
          (Regolazioni   dei   mercati   agroalimentari,   a    norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge  7  marzo
          2003, n.38), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2005,
          n. 137. 
              Si riporta  il  testo  dell'  articolo  4  del  decreto
          legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per  il  riassetto
          della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma
          dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.96 ): 
              "Art. 4. (Imprenditore  ittico) -  1.  E'  imprenditore
          ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo
          4 del decreto legislativo  26  maggio  2004,  n.  153,  che
          esercita, professionalmente ed in forma singola,  associata
          o societaria, l'attivita' di  pesca  professionale  di  cui
          all'articolo 2 e le relative attivita' connesse. 
              2. Si considerano,  altresi',  imprenditori  ittici  le
          cooperative di  imprenditori  ittici  ed  i  loro  consorzi
          quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci  ovvero
          forniscono  prevalentemente  ai  medesimi  beni  e  servizi
          diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. 
              3. Ai fini del presente decreto, si considera  altresi'
          imprenditore ittico l'acquacoltore che  esercita  in  forma
          singola o associata l'attivita' di cui all'articolo 3. 
              4. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge
          di  settore,  all'imprenditore  ittico  si   applicano   le
          disposizioni previste per l'imprenditore agricolo. 
              5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita'  di
          cui al comma 1, si applicano le disposizioni della  vigente
          normativa  in  materia  di  iscrizioni,   abilitazioni   ed
          autorizzazioni. 
              6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4,
          del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce
          a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale  ivi
          previsto. 
              7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali
          e previdenziali e della concessione di contributi nazionali
          e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i
          pertinenti  contratti  collettivi   nazionali   di   lavoro
          stipulati dalle organizzazioni  sindacali  e  di  categoria
          comparativamente piu' rappresentative,  ferme  restando  le
          previsioni di cui all'articolo 3, legge 3 aprile  2001,  n.
          142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 
              8. Le concessioni di aree demaniali  marittime  e  loro
          pertinenze,  di  zone  di  mare   territoriale,   destinate
          all'esercizio  delle  attivita'   di   acquacoltura,   sono
          rilasciate per un periodo iniziale di durata non  inferiore
          a quella del  piano  di  ammortamento  dell'iniziativa  cui
          pertiene la concessione.". 
              Per il testo dell'articolo 62 del citato  decreto-legge
          n. 1 del 2012, si veda nelle note alle premesse.