IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il Titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione; Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009; Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo; Visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 401/2010 del 7 maggio 2010, n. 538/2011 del 1° giugno 2011 e n. 670 del 12 luglio 2011, con i quali sono state apportate talune modifiche al predetto regolamento (CE) n. 607/2009; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti, in particolare, l'art. 7, comma 2, e l'art. 11, comma 1, del predetto decreto legislativo, che prevedono di stabilire la procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il proprio decreto 16 dicembre 2010 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Visto il proprio decreto 14 giugno 2012 recante l'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'art. 13, comma 17, del decreto legislativo n. 61/2010; Considerato che si rende necessario apportare alcune modifiche e integrazioni al predetto decreto 16 dicembre 2010, al fine di semplificare gli adempimenti procedurali previsti a carico dei soggetti legittimati al momento della presentazione delle domande di riconoscimento delle DOP e IGP e di modifica dei disciplinari di produzione, nonche' per adeguarlo a talune innovazioni procedurali introdotte con i citati regolamenti comunitari di modifica del Reg. (CE) n. 607/2009; Ritenuto, per motivi di semplificazione, di dover ricodificare in un unico decreto le disposizioni relative alla procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, procedendo alla conseguente abrogazione del richiamato decreto 16 dicembre 2010; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 25 ottobre 2012; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per soggetto richiedente, il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione di una denominazione di origine o una indicazione geografica di cui all'art. 118-sexies del Reg. (CE) n. 1234/2007; b) per Ministero, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) per regione, la competente regione o provincia autonoma, ovvero le competenti regioni o province autonome, sul cui territorio insiste la produzione interessata alla protezione; d) per Comitato, il Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; e) quando non diversamente specificato, per Denominazione, indistintamente «Denominazione di origine protetta» (DOP) ovvero «Indicazione geografica protetta» (IGP); f) per «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) e «Denominazione di origine controllata» (DOC), le «menzioni tradizionali» italiane di cui all'art. 118-duovicies, par. 1, lettera a) del Reg. (CE) n. 1234/2007, utilizzate per indicare che i prodotti in questione recano una DOP.