IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il Titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali, e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e
presentazione;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il
quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato
inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento
unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio
2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del
Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e
le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura
e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
Visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 401/2010 del 7 maggio
2010, n. 538/2011 del 1° giugno 2011 e n. 670 del 12 luglio 2011, con
i quali sono state apportate talune modifiche al predetto regolamento
(CE) n. 607/2009;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n.
88;
Visti, in particolare, l'art. 7, comma 2, e l'art. 11, comma 1, del
predetto decreto legislativo, che prevedono di stabilire la procedura
nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei
vini e di modifica dei disciplinari con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il proprio decreto 16 dicembre 2010 recante la procedura a
livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e
IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento
(CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il proprio decreto 14 giugno 2012 recante l'approvazione
dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'art. 13,
comma 17, del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che si rende necessario apportare alcune modifiche e
integrazioni al predetto decreto 16 dicembre 2010, al fine di
semplificare gli adempimenti procedurali previsti a carico dei
soggetti legittimati al momento della presentazione delle domande di
riconoscimento delle DOP e IGP e di modifica dei disciplinari di
produzione, nonche' per adeguarlo a talune innovazioni procedurali
introdotte con i citati regolamenti comunitari di modifica del Reg.
(CE) n. 607/2009;
Ritenuto, per motivi di semplificazione, di dover ricodificare in
un unico decreto le disposizioni relative alla procedura a livello
nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei
vini e di modifica dei disciplinari, procedendo alla conseguente
abrogazione del richiamato decreto 16 dicembre 2010;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella riunione del 25 ottobre 2012;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per soggetto richiedente, il soggetto legittimato a presentare
la domanda di protezione di una denominazione di origine o una
indicazione geografica di cui all'art. 118-sexies del Reg. (CE) n.
1234/2007;
b) per Ministero, il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali;
c) per regione, la competente regione o provincia autonoma, ovvero
le competenti regioni o province autonome, sul cui territorio insiste
la produzione interessata alla protezione;
d) per Comitato, il Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
e) quando non diversamente specificato, per Denominazione,
indistintamente «Denominazione di origine protetta» (DOP) ovvero
«Indicazione geografica protetta» (IGP);
f) per «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) e
«Denominazione di origine controllata» (DOC), le «menzioni
tradizionali» italiane di cui all'art. 118-duovicies, par. 1, lettera
a) del Reg. (CE) n. 1234/2007, utilizzate per indicare che i prodotti
in questione recano una DOP.