IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il Titolo III, Capo III, IV  e  V,  recanti  norme  sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali,  e  il  Capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura  e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007,  con  il
quale in  particolare  il  regolamento  (CE)  n.  479/2008  e'  stato
inserito nello stesso  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  (regolamento
unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione  del  10  luglio
2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del
Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e
le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura
e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 401/2010 del 7 maggio
2010, n. 538/2011 del 1° giugno 2011 e n. 670 del 12 luglio 2011, con
i quali sono state apportate talune modifiche al predetto regolamento
(CE) n. 607/2009; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2010,  n.  61,  recante  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
  Visti, in particolare, l'art. 7, comma 2, e l'art. 11, comma 1, del
predetto decreto legislativo, che prevedono di stabilire la procedura
nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei
vini e di modifica dei disciplinari con decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il proprio decreto 16 dicembre 2010 recante  la  procedura  a
livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e
IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento
(CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il proprio decreto  14  giugno  2012  recante  l'approvazione
dello schema di piano dei controlli, in  applicazione  dell'art.  13,
comma 17, del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che si rende necessario apportare  alcune  modifiche  e
integrazioni al  predetto  decreto  16  dicembre  2010,  al  fine  di
semplificare  gli  adempimenti  procedurali  previsti  a  carico  dei
soggetti legittimati al momento della presentazione delle domande  di
riconoscimento delle DOP e IGP e  di  modifica  dei  disciplinari  di
produzione, nonche' per adeguarlo a  talune  innovazioni  procedurali
introdotte con i citati regolamenti comunitari di modifica  del  Reg.
(CE) n. 607/2009; 
  Ritenuto, per motivi di semplificazione, di dover  ricodificare  in
un unico decreto le disposizioni relative alla  procedura  a  livello
nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei
vini e di modifica  dei  disciplinari,  procedendo  alla  conseguente
abrogazione del richiamato decreto 16 dicembre 2010; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 25 ottobre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende: 
  a) per soggetto richiedente, il soggetto legittimato  a  presentare
la domanda di protezione  di  una  denominazione  di  origine  o  una
indicazione geografica di cui all'art. 118-sexies del  Reg.  (CE)  n.
1234/2007; 
  b) per Ministero, il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
  c) per regione, la competente regione o provincia autonoma,  ovvero
le competenti regioni o province autonome, sul cui territorio insiste
la produzione interessata alla protezione; 
  d) per Comitato, il Comitato  nazionale  vini  DOP  e  IGP  di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  e)  quando  non  diversamente   specificato,   per   Denominazione,
indistintamente «Denominazione  di  origine  protetta»  (DOP)  ovvero
«Indicazione geografica protetta» (IGP); 
  f) per «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG)  e
«Denominazione  di   origine   controllata»   (DOC),   le   «menzioni
tradizionali» italiane di cui all'art. 118-duovicies, par. 1, lettera
a) del Reg. (CE) n. 1234/2007, utilizzate per indicare che i prodotti
in questione recano una DOP.