IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, recante norme  sulla  disciplina  dell'assistenza  sanitaria  al
personale navigante marittimo e dell'aviazione civile; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  22  febbraio  1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77, del 17 marzo 1984, con  il
quale sono stati fissati i  livelli  delle  prestazioni  sanitarie  e
delle  prestazioni  economiche  accessorie  a  quelle   di   malattia
assicurate al personale di cui sopra; 
  Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce  che  i
rapporti con il personale  sanitario  per  l'assistenza  sanitaria  e
medico-legale  al   personale   navigante   sono   disciplinati   con
regolamento ministeriale in conformita', per  la  parte  compatibile,
alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  8  dello  stesso   decreto
legislativo; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute; 
  Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n.  183
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  Bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' per il 2012)»; 
  Visto il decreto del Ministero del lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 3 marzo 2009, n. 63, con il  quale  e'  stato  reso
esecutivo  l'Accordo  collettivo  nazionale  per  la  disciplina  del
rapporto convenzionale tra il Ministero del lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali ed  i  medici  ambulatoriali,  specialisti  e
generici, operanti negli ambulatori gestiti dal Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali per l'assistenza  sanitaria  e
medico legale al  personale  navigante,  marittimo  e  dell'aviazione
civile per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005; 
  Visto il decreto del Ministero della salute del 30  dicembre  2005,
n. 302 con il quale e'  stato  reso  esecutivo  l'Accordo  collettivo
nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti  convenzionali  tra  il
Ministero della salute ed il personale sanitario non medico, operante
negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute, per
l'assistenza  sanitaria  e  medico  legale  al  personale  navigante,
marittimo e dell'aviazione civile; 
  Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici specialisti e delle
altre professionalita' sanitarie del  Servizio  sanitario  nazionale,
siglato in data 29 luglio 2009 (biennio economico  2006-2007)  e  del
successivo Accordo collettivo nazionale siglato in data 8 luglio 2010
(biennio economico 2008-2009); 
  Vista la dichiarazione congiunta, di cui al decreto ministeriale  3
marzo 2009, n. 63, con la quale le parti, pubblica  e  sindacale,  si
impegnavano a  procedere  ad  una  trattativa  congiunta  dei  medici
generici  e  specialisti  con  le  altre  professionalita'  sanitarie
(biologi,chimici e psicologi) per gli aspetti giuridici ed  economici
in occasione del successivo rinnovo contrattuale; 
  Ritenuto di adeguare,  per  la  parte  compatibile,  la  disciplina
prevista dai citati Accordi collettivi nazionali dei medici  generici
e specialisti e delle altre professionalita'  sanitarie  ai  predetti
Accordi collettivi del Servizio sanitario  nazionale  del  29  luglio
2009 e dell'8 luglio 2010; 
  Considerato che in data 14 ottobre 2010 e' stato  sottoscritto  con
le  organizzazioni   sindacali   interessate   l'Accordo   collettivo
nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti  convenzionali  tra  il
Ministero  della  salute  e   medici   ambulatoriali -   generici   e
specialisti -  e  le  altre  professionalita'  sanitarie -   biologi,
chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente  gestiti
dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale
al personale navigante, marittimo  e  dell'aviazione  civile  per  il
periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009; 
  Considerato  che,  al  fine  di  allineare  l'ipotesi  di   accordo
sottoscritto in data 14 ottobre 2010 a quanto previsto dalla legge di
stabilita' per il 2012, in data 31 gennaio 2012 il  predetto  accordo
e' stato nuovamente  sottoscritto  con  le  organizzazioni  sindacali
interessate; 
  Considerato  che  l'applicazione  della  suindicata  disciplina  ai
rapporti convenzionali relativi comporta un onere complessivo a tutto
il 2012 di € 3.128.412,34; 
  Visto il parere favorevole  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze espresso con nota n. 35702 del 3 maggio 2012; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per  gli
atti normativi, espresso nell'Adunanza del 5 luglio 2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400, con nota n. 34150 in data 25 luglio 2012; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  reso  esecutivo  l'Accordo  collettivo  nazionale  per   la
disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero  della  salute
ed medici  ambulatoriali -  generici  e  specialisti  -  e  le  altre
professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi -  operanti
negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute  per
l'assistenza  sanitaria  e  medico  legale  al  personale  navigante,
marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo  18,  comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre  1992  n.  502,  e  successive
modificazioni, per il  periodo  1°  gennaio  2006-31  dicembre  2009,
riportato nel testo allegato, allegato A, che e' parte integrante del
presente decreto. 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento,
si fara'  fronte  con  gli  stanziamenti  del  capitolo  2423  «Somme
occorrenti  alla  copertura  degli   Accordi   collettivi   nazionali
stipulati tra l'Amministrazione e il personale sanitario  che  presta
assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di
previsione della spesa del Ministero  della  salute  per  l'esercizio
finanziario 2012. 
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello  Stato,   e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Roma, 3 ottobre 2012 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 15, foglio n. 124 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - La legge 23 dicembre 1978,  n.  833  Istituzione  del
          servizio sanitario nazionalee'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  luglio
          1980, n. 620,  con  il  quale  e'  stato  previsto  che  il
          Ministero  della  sanita'  puo'  avvalersi  del   personale
          sanitario a rapporto  convenzionale)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1980, n. 275, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  18,  comma  7,  del
          decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
          della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «7. Restano salve  le
          norme previste dal decreto del Presidente della  Repubblica
          31 luglio 1980, n. 616, dal decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 luglio  1980,  n.  618,  e  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con gli
          adattamenti  derivanti  dalle  disposizioni  del   presente
          decreto da  effettuarsi  con  decreto  del  Ministro  della
          sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome. I rapporti con il personale
          sanitario per  l'assistenza  al  personale  navigante  sono
          disciplinati con regolamento ministeriale  in  conformita',
          per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art.
          8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate  e  le  spese
          per  l'assistenza   sanitaria   all'estero   in   base   ai
          regolamenti della  Comunita'  europea  e  alle  convenzioni
          bilaterali di sicurezza sociale sono imputate,  tramite  le
          regioni,  ai  bilanci  delle  unita'  sanitarie  locali  di
          residenza degli assistiti. I relativi  rapporti  finanziari
          sono definiti in sede di ripartizione del  Fondo  sanitario
          nazionale». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): «3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere
          adottati  regolamenti  nelle  materie  di  competenza   del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge   espressamente   conferisca   tale   potere.    Tali
          regolamenti, per materie di competenza  di  piu'  Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione  da
          parte della legge. 
              I regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non
          possono dettare norme contrarie a  quelle  dei  regolamenti
          emanati dal Governo.  Essi  debbono  essere  comunicati  al
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro
          emanazione». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  13
          novembre 2009, n. 172: «Art.1. - Il comma 376  dell'art.  1
          della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e'  sostituito  dal
          seguente: «376. Il numero dei  Ministeri  e'  stabilito  in
          tredici. Il numero totale  dei  componenti  del  Governo  a
          qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza  portafoglio,
          vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
          sessantatre e  la  composizione  del  Governo  deve  essere
          coerente con il principio sancito nel secondo  periodo  del
          primo comma dell'art. 51 della Costituzione». 
              - Si trascrive il testo dell'art. 4,  comma  88,  della
          legge  12  novembre  2011,  n  183  (Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge  di  stabilita'  per  il  2012):  «88.  Al  fine   di
          assicurare la copertura degli accordi collettivi  nazionali
          disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il
          personale   sanitario   per   l'assistenza   al   personale
          navigante,  di  cui  all'art.  18,  comma  7,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  e'  istituito  un  fondo  nello  stato   di
          previsione del medesimo Ministero la cui dotazione e'  pari
          a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e  a  2  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2013». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo  dell'art.  18,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si  veda  nelle  note
          alle premesse.