IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della
salute;
Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del
Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari; nonche' la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione
di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il
commercio parallelo;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto
ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive
1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n.
790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Vista la domanda del 14 marzo 2012, e successive integrazioni di
cui l'ultima in data 22 luglio 2012, con cui con cui l'Impresa Verde
Bio Srl, con sede in Montebelluna (Treviso) - viale della Vittoria
14/b, ha richiesto il permesso di commercio parallelo dal Regno Unito
del prodotto Plover, ivi registrato al n. 11763 a nome dell'Impresa
Syngenta Crop Protection UK Ltd, con sede legale in Cambridge (UK);
Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di
riferimento Score 25 EC autorizzato in Italia al n. 8801 a nome
dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa;
Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52,
par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Considerato che l'Impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il
prodotto importato con il nome Plover II;
Accertata la conformita' dell'etichetta del prodotto oggetto di
commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate,
all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato
in Italia;
Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per
gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;
Decreta:
1. E' rilasciato, fino al 31 dicembre 2018, all'Impresa Verde Bio
Srl, con sede in Montebelluna (Treviso), il permesso n. 15461 di
commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato Plover II
proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato al n. 11763 con la
denominazione Plover.
2. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
3. Il prodotto e' sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e
rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata
etichetta.
4. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni pronte per
l'impiego nelle taglie da ml 10-16-20-25-40-50-100-250-500, l 1.
Il presente decreto verra' notificato, in via amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2012
Il direttore generale: Borrello