IL CAPO DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
 
  Visto l'articolo 7 comma 2, lettera a) del  decreto  legislativo  6
settembre 2011 n. 149 il quale prevede a carico degli  enti  che  non
rispettano il patto di stabilita' una riduzione di risorse  a  valere
sul fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza
tra   il   risultato   registrato   e    l'obiettivo    programmatico
predeterminato e che in caso di incapienza  dei  predetti  fondi  gli
enti sono tenuti a versare all'entrata del bilancio  dello  Stato  le
somme residue; 
  Considerato che il testo del predetto articolo 7 comma  2,  lettera
a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 prevedeva -  prima
della modifica introdotta dall'art. 4, comma 12-bis del decreto legge
n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44  -  l'applicazione  di  un  importo  a  titolo  di
sanzione  non  superiore  al  3  per  cento  delle  entrate  correnti
registrate nell'ultimo consuntivo; 
  Visto il decreto ministeriale 25  ottobre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 30 ottobre  2012,  con  il  quale  sono
state applicate le predette sanzioni agli enti locali inadempienti al
patto di stabilita' relativo all'anno 2011; 
  Viste le note n. 96421 e n.  98222  rispettivamente  del  14  e  16
novembre 2012 del Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze, con le  quali  e'  stato
comunicato che il comune di Casal di Principe e il Comune di  Salemi,
gia' compresi nell'allegato B del predetto  decreto  ministeriale  25
ottobre 2012, hanno prodotto la certificazione dell'avvenuto rispetto
del patto di stabilita' per l'anno 2011; 
  Vista l'ordinanza del Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la
Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Terza)  n.  01027/2012
REG.PROV.CAU. depositata in data 8 novembre  2012  con  la  quale  e'
stato sospeso l'effetto della sanzione  gia'  applicata  con  decreto
ministeriale 26 luglio 2012 a carico del Comune di Messina; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Disapplicazione della sanzione 
 
  1. Per i motivi di cui in premessa, e' disposta la  disapplicazione
della sanzione irrogata al comune di Casal di Principe e al comune di
Salemi. 
  2. E' disposta inoltre la disapplicazione della  sanzione  irrogata
al Comune di Messina in attesa degli ulteriori sviluppi di merito che
il Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Sicilia  -  Sezione
staccata di Catania collega alla decisione della Corte Costituzionale
sulle  questioni  di  legittimita'  costituzionale  richiamate  nella
relativa ordinanza del predetto Tribunale Amministrativo Regionale n.
01027/2012.