IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante approvazione
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato; 
  Visto l'art. 19 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602 recante disposizioni relative  alla  dilazione
di pagamento; 
  Visto l'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,
recante l'albo per l'accertamento e riscossione delle  entrate  degli
enti locali; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 settembre  2000,  n.
289, recante il regolamento relativo all'albo dei soggetti  abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi
e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province
e dei Comuni, da emanarsi ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  Visto l'art. 3, comma 7, del decreto legge 30  settembre  2005,  n.
203, convertito con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.
248, recante disposizioni in  materia  di  servizio  nazionale  della
riscossione; 
  Visto l'art. 8-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33,  il
quale disciplina la rateizzazione in materia di debiti relativi  alle
quote latte; 
  Visto, in particolare il comma 10 del predetto articolo 8-quinquies
il quale  indica  AGEA  quale  organismo  deputato  alla  riscossione
coattiva, con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, delle somme dovute dai produttori debitori  che  non  presentano
istanza di rateizzazione o decadano dal beneficio della  dilazione  o
interrompono il pagamento di una sola rata; 
  Visto l'articolo 39, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, il quale prevede che con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze devono essere stabilite le modalita'  di  trasferimento
delle attivita' di riscossione di entrate erariali diverse da  quelle
tributarie   e   per   contributi   previdenziali   e   assistenziali
obbligatori, da Equitalia S.p.a. ad enti e organismi pubblici; 
  Ritenuto di dover dare applicazione al predetto art. 39, comma  13,
del decreto legge n. 98/2011 e trasferire, quindi,  le  attivita'  di
riscossione  spontanea   e   coattiva   dell'importo   del   prelievo
supplementare dovuto dai produttori di latte, da Equitalia  S.p.a.  e
dalle sue partecipate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Trasferimento delle attivita' di riscossione 
 
  1. Le attivita' di riscossione coattiva dell'importo  del  prelievo
supplementare dovuto dai produttori di latte  sono  trasferite  dalla
societa' Equitalia S.p.a., nonche' dalle societa'  per  azioni  dalla
stessa partecipate ai sensi dell'art. 3, comma 7,  del  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA). 
  2.  Equitalia  S.p.a.  provvede  a  riprendere  le   procedure   di
riscossione mediante  ruolo,  aventi  ad  oggetto  somme  riferite  a
qualsiasi periodo, avviate dalla predetta  societa',  sospese  e  non
ancora terminate alla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
del presente decreto. 
  3. L'AGEA, entro 180  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale,  provvede  ad  affidare,  nel   rispetto   della
normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle procedure di  gara
ad  evidenza  pubblica,  la  riscossione  dell'importo  del  prelievo
supplementare dovuto dai produttori di latte, a  soggetti  dotati  di
idonee risorse umane e strumentali che siano gia' iscritti  nell'albo
di cui all'art. 53, comma 1,  del  decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, o che si trovano nelle  condizioni  previste  dall'art.
52, comma 5, lettera b), numero 2, dello stesso  decreto  legislativo
n. 446 del 1997. 
  4. Con le medesime modalita' di cui al comma 3, l'AGEA provvede  ad
affidare agli stessi soggetti la riscossione di tutte le  partite  di
credito accertate  e  non  ancora  iscritte  a  ruolo  alla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.