IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data  17  luglio  2012  dall'impresa
«Sapec Agro S.A.», con sede legale in Setubal  (Portogallo),  Avenida
do Rio Tejo - Herdade das Praias, intesa ad ottenere l'autorizzazione
all'immissione in commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato
«Aliado»,  contenete  la  sostanza  attiva  deltametrina,  uguale  al
prodotto di riferimento denominato «Deltasap» registrato al n.  15402
con D.D. in data 10 maggio 2012, dell'impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290, e in particolare che il prodotto e' uguale al citato prodotto
di riferimento «Deltasap» registrato al n.15402; 
  Visto il decreto del 28 marzo 2003  di  inclusione  della  sostanza
attiva deltametrina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 194 fino al 31 ottobre 2013  in  attuazione  della  direttiva
2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
regolamento CE n. 1107/2009 e che  pertanto  la  sostanza  attiva  in
questione  ora  e'  considerata  approvata  ai  sensi  del   suddetto
regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva deltametrina; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
valutato secondo i principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del
decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un  fascicolo  conforme
all'allegato III; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31 ottobre
2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino  al  31  ottobre
2013, l'impresa  «Sapec  Agro  S.A.»,  con  sede  legale  in  Setubal
(Portogallo),  Avenida  do  Rio  Tejo  -  Herdade  das   Praias,   e'
autorizzata ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato ALIADO con la  composizione  e  alle  condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 250; l: 1 - 3 - 5. 
  Il prodotto e' importato in confezioni  pronte  dallo  stabilimento
dell'impresa estera: «Sapec Agro S.A.» Herdade de Praias  -  2910-852
Setubal - (Portogallo). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15494. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 luglio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello