IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 41, 43, 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla
legge 4 ottobre 2012, n. 171, e il Protocollo d'Intesa del 26 luglio
2012 per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione di Taranto sottoscritto a Roma;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, prot.
DVA/DEC/2012/0000547, di cui alla comunicazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con il quale si e'
provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n.
DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, rilasciata alla Societa' ILVA
S.p.A. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei
comuni di Taranto e di Statte, disponendo, ai fini della piu'
rigorosa protezione della salute e dell'ambiente, l'applicazione in
anticipo della decisione di esecuzione n. 2012/135/UE della
Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili (BAT) da impiegare per la
produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE;
Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale e il Piano
operativo assicurano l'immediata esecuzione di misure finalizzate
alla tutela della salute ed alla protezione ambientale e prevedono
graduali ulteriori interventi sulla base di un ordine di priorita'
finalizzato al risanamento progressivo degli impianti;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni per assicurare che, in presenza di stabilimenti
industriali di interesse strategico nazionale, qualora vi sia una
assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e della
produzione, il Ministro dell'ambiente possa autorizzare mediante
autorizzazione integrata ambientale la prosecuzione dell'attivita'
produttiva di uno o piu' stabilimenti per un periodo di tempo
determinato non superiore a 36 mesi e a condizione che vengano
adempiute le prescrizioni contenute nella medesima autorizzazione,
secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare
la piu' adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le
migliori tecniche disponibili;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni per assicurare la piena attuazione delle prescrizioni
della sopracitata autorizzazione, volte alla immediata rimozione
delle condizioni di criticita' esistenti che possono incidere sulla
salute, conseguendo il sostanziale abbattimento delle emissioni
inquinanti;
Considerato che la continuita' del funzionamento produttivo dello
stabilimento siderurgico Ilva S.p.A. costituisce una priorita'
strategica di interesse nazionale, in considerazione dei prevalenti
profili di protezione dell'ambiente e della salute, di ordine
pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 novembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi
di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale
1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale,
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori
subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione
dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi
sia una assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e della
produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare puo' autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione
integrata ambientale, la prosecuzione dell'attivita' produttiva per
un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a
condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel
provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le
procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la piu'
adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori
tecniche disponibili.
2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la
prosecuzione dell'attivita' produttiva sono esclusivamente e ad ogni
effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione
integrata ambientale, nonche' le prescrizioni contenute nel
provvedimento di riesame. E' fatta comunque salva l'applicazione
degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e
29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle
altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative
contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 e' punita
con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato della societa' risultante dall'ultimo bilancio approvato.
La sanzione e' irrogata, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, dal prefetto competente per territorio.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche
quando l'autorita' giudiziaria abbia adottato provvedimenti di
sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale
caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del
periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio
dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza
delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale nei casi
di cui al presente articolo.