IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al  capo
II  del   titolo   II,   disciplina   temporanea   delle   operazioni
intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  167-bis  della  citata  direttiva
2006/112/CE, introdotto dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del
13 luglio 2010, che consente, a  partire  dal  1°  gennaio  2013,  il
differimento della nascita del diritto alla detrazione per i soggetti
passivi per i quali l'IVA diviene esigibile al  momento  dell'incasso
del prezzo; 
  Vista la dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione,
iscritta in sede di approvazione della citata  direttiva  2010/45/UE,
che consente agli Stati membri, nel caso in cui il cedente di beni  o
il prestatore di servizi sia soggetto all'IVA sulla base del criterio
di cassa, di derogare al principio generale di cui all'art. 167 della
direttiva 2006/112/CE in materia  di  maturazione  del  diritto  alla
detrazione; 
  Visto l'art. 32-bis  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
reca disposizioni in materia di liquidazione dell'imposta sul  valore
aggiunto secondo la contabilita' di cassa; 
  Visti, in particolare, i commi 4 e 5 del  citato  art.  32-bis  del
decreto-legge n. 83 del 2012, che rinviano ad un decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  la  fissazione  delle  disposizioni
attuative e la data di entrata in vigore dello stesso articolo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Presupposti per l'applicazione 
                  della liquidazione IVA per cassa 
 
  1. I soggetti che nell'anno solare precedente hanno  realizzato  o,
in caso di inizio di attivita', prevedono  di  realizzare  un  volume
d'affari non superiore a due milioni di euro, possono optare  per  la
liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di  cassa,  di  seguito
denominata «IVA per cassa», come disciplinata  dall'art.  32-bis  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dalle disposizioni contenute nel
presente decreto. 
  2. Per i soggetti che esercitano  l'opzione  di  cui  al  comma  1,
l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed  alle
prestazioni di servizi  effettuate  nei  confronti  di  cessionari  o
committenti  che  agiscono  nell'esercizio   di   impresa,   arte   o
professione, diviene esigibile all'atto del  pagamento  dei  relativi
corrispettivi. L'imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno
dal  momento  di  effettuazione   dell'operazione,   salvo   che   il
cessionario o committente, prima del decorso di  detto  termine,  sia
stato assoggettato a procedure concorsuali. 
  3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al  comma  1,  il
diritto alla detrazione dell'imposta  sul  valore  aggiunto  relativa
agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei  relativi
corrispettivi. 
  4. Per i cessionari o committenti delle operazioni di cui al  comma
2, che non abbiano esercitato l'opzione di cui al comma 1, il diritto
alla detrazione sorge  in  ogni  caso  al  momento  di  effettuazione
dell'operazione.