IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011,  con  cui  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione autorizzata in altri
Stati ma non sul territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 14
novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  276  del  26
novembre 2011, concernente l'inserimento, nel succitato  elenco,  del
medicinale ATGAM (siero antilinfocitario di cavallo), in  assenza  di
valida  alternativa  terapeutica  disponibile,   per   l'indicazione:
«Terapia dell'aplasia midollare acquisita,  anche  denominata  anemia
aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero  antilinfocitario
di coniglio (Thymoglobuline®)» e con il limite temporale di 12 mesi; 
  Visto, in considerazione dell'approssimarsi della data di  scadenza
dei termini, che la casa farmaceutica ha dichiarato di  aver  avviato
le  necessarie   procedure   per   ottenere   l'autorizzazione   alla
commercializzazione di ATGAM in Europa ed in Italia; 
  Ritenuto, tuttavia, di rimarcare  l'irrinunciabilita'  del  farmaco
nel trattamento dell'aplasia midollare, nota anche  con  il  nome  di
anemia aplastica, caratterizzata, se non trattata  adeguatamente,  di
alti tassi di mortalita'; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS)  dell'AIFA  nella  riunione  del  30  e  31
ottobre 2012, come da stralcio verbale n. 4; 
  Ritenuto pertanto di prorogare la permanenza del  medicinale  ATGAM
(siero  antilinfocitario  di  cavallo)  di  cui  alla  determinazione
dell'AIFA sopra citata, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale
carico del Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della
legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'inserimento  del  medicinale  ATGAM  (siero  antilinfocitario  di
cavallo), di cui alla determinazione dell'AIFA  citata  in  premessa,
nell'elenco del medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale istituito ai sensi della legge  n.  648/1996,  e'
prorogato per ulteriori 24 mesi, nel rispetto  delle  condizioni  per
esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della  presente
determinazione.