IL DIRIGENTE 
              dell'ufficio valutazione e autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269
convertito nella legge  24  novembre  2003  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n.  15  del  1°  marzo  2010,  con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico  di  coordinatore  dell'area
registrazione e l'incarico di dirigente  dell'ufficio  valutazione  e
autorizzazione; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  «Attuazione   della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il  quale  prevede  che  i
dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio  (AIC)
decadute sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Viste le  «Linee  Guida  "Sunset  Clause"  pubblicate  nel  portale
internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data  2  aprile
2009»; 
  Visto  il  «Comunicato  AIFA»  pubblicato  nel   portale   internet
dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009; 
  Visto il  comunicato  «Modalita'  per  l'inoltro  di  richieste  di
proroga dell'esenzione dalla decadenza (sunset clause) e preavviso di
decadenza» del  18  aprile  2012,  pubblicato  nel  portale  internet
dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in pari data; 
  Visto il  comunicato  «Modalita'  per  l'inoltro  di  richieste  di
proroga dell'esenzione dalla decadenza (sunset clause) e preavviso di
decadenza - rettifica del comunicato del 18 aprile 2012 e proroga dei
termini»  del  28  maggio  2012,  pubblicato  nel  portale   internet
dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in pari data; 
  Viste  le  richieste  di  proroga  dell'esenzione  dalla  decadenza
inviate da talune societa' titolari delle AIC dei medicinali  oggetto
dei surriferiti comunicati del 18 aprile 2012 e del 28 maggio 2012; 
  Considerato  che  le  richieste  di  proroga  sono  state   accolte
limitatamente ai casi in cui la documentazione e' stata presentata in
ottemperanza alla normativa fiscale applicabile alle esportazioni  in
paesi terzi, mediante l'esibizione  di  un  documento  doganale  (CD.
DAU),  vistato  dall'Ufficio  doganale  di  uscita   dal   territorio
comunitario  o  mediante  l'esibizione  della   vidimazione   apposta
dall'ufficio  stesso  sulla  fattura  o,  in  caso  di   fatturazione
differita, sul documento su trasporto emesso dai cedenti nazionali; 
  Considerato che i medicinali indicati nell'allegato  alla  presente
determinazione,  ai  quali  e'  stata  concessa   l'esenzione   dalla
decadenza per tre anni, risultano non essere  stati  commercializzati
nel territorio nazionale nel periodo  di  tempo  compreso  tra  il  6
luglio 2009 ed il 6 luglio 2012; 
  Tenuto conto, altresi', che talune societa' titolari delle AIC  dei
medicinali oggetto dei  gia'  citati  Comunicati  non  hanno  inviato
controdeduzioni  relativamente  a  quanto  specificato  negli  stessi
comunicati; 
  Tenuto  conto  dei  dati  di  commercializzazione  dei   medicinali
verificati alla data del 31 ottobre 2012 da parte del  sistema  della
tracciabilita' del farmaco del Ministero della salute, da cui risulta
che taluni medicinali oggetto dei surriferiti comunicati  sono  stati
commercializzati nel territorio nazionale entro la data del 6  luglio
2012; 
  Viste le note prot. n. AIFA/V & A/P/55043 del 6 giugno 2012 e prot.
n. AIFA/V & A/P/124661 del 14 novembre 2012  relative  al  medicinale
Pipeacid AIC n. 024828; 
  Viste le note n. prot. AIFA/V & A/P/55031 del 6 giugno  2012  e  n.
prot. AIFA/V & A/P/124658 del  14  novembre  relative  al  medicinale
Zalain AIC n. 033972; 
  Considerato che,  secondo  quanto  disposto  dal  d.lgs.  219/06  e
successive modifiche e integrazioni art. 38,  commi  5,  6  e  7,  le
autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei   medicinali   non
commercializzati per tre anni consecutivi decadono; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  I  medicinali  di  cui  all'elenco   allegato   alla   presente
determinazione risultano decaduti alla data  del  6  luglio  2012  ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  «Attuazione   della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche e integrazioni.