IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi  in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope  e  di
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza», di seguito indicato come «Testo Unico»; 
  Vista la legge 8 febbraio 2001 n. 12, recante: «Norme per agevolare
l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del  dolore»,
che ha introdotto nel suddetto testo  unico  l'allegato  111-bis  che
elenca  i  farmaci  che  usufruiscono   di   modalita'   prescrittive
semplificate; 
  Vista la legge 15 marzo 2010  n.  38,  recante:  «Disposizioni  per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia  del  dolore»
e, in particolare: 
      l'art. 10, comma 1, lettera a) che, nel modificare  l'art.  14,
comma 1, lettera e) del  testo  unico,  prevede  la  possibilita'  di
includere nella tabella II, sezione D, composti medicinali utilizzati
nella   terapia   del   dolore   elencati   nell'allegato    111-bis,
limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale; 
      l'art. 10, comma 1, lettera l) che, nel  modificare  l'art.  45
del testo unico, descrive le specifiche  modalita'  di  dispensazione
dei  medicinali  inseriti  nella  sezione   D   della   tabella   II,
successivamente alla data del 15 giugno 2009, con ricetta diversa  da
quelle di cui al decreto del Ministro della  salute  10  marzo  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del  31  marzo  2006  o  da
quella  del  servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  il  tempo   di
conservazione della prescrizione che e'  stabilito  in  due  anni  in
luogo de sei mesi previsti per la  conservazione  delle  ricette  non
ripetibili impiegate  per  la  prescrizione  degli  altri  medicinali
soggetti allo stesso regime di dispensazione; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 31 marzo 2010,  recante:
«Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle  sostanze
stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309
e successive modificazioni ed integrazioni,  con  sostituzione  della
tabella H, sezione D del testo unico», con cui si' e'  provveduto  ad
agevolare la prescrizione dei medicinali analgesici oppiacei  per  la
terapia del dolore, trasferendo nella  sezione  D  della  tabella  II
allegata al citato testo unico, alcuni composti  medicinali  elencati
nell'allegato III-bis del testo unico; 
  Visto, in particolare,  l'art.  2  del  sopra  citato  decreto  che
prevede  il  monitoraggio  delle  prescrizioni   delle   composizioni
medicinali transitate nella tabella II sezione  D  del  testo  unico,
limitatamente alle ricette  diverse  da  quelle  di  cui  al  decreto
Ministro della  salute  10  marzo  2006  o  da  quelle  del  servizio
sanitario nazionale di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 17 marzo 2008, effettuato attraverso  la  comunicazione
mensile al Ministero della salute - direzione generale dei farmaci  e
dei dispositivi medici  -  da  parte  degli  ordini  provinciali  dei
farmacisti; 
  Tenuto  conto  che  tale  monitoraggio  e'  stato  introdotto  come
ulteriore controllo rispetto a  quello  gia'  operato  dalle  Aziende
sanitarie locali  nell'ambito  dei  compiti  di  vigilanza,  ad  esse
attribuiti ai sensi dell'art. 14, comma 3  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, per consentire la tempestiva rilevazione  di  eventuali
abusi connessi ad una fase di  prima  attuazione  delle  agevolazioni
prescrittive relative  ai  medicinali  transitati  nella  tabella  II
sezione D del testo unico; 
  Considerato che nel biennio 2010-2012,  successivo  all'entrata  in
vigore della legge 15 marzo 2010, n. 38 e del decreto Ministro  della
salute  31  marzo  2010,  il  Ministero  della  salute  ha   eseguito
mensilmente la valutazione dei dati raccolti; 
  Dato atto che, nel periodo di osservazione  riferito,  il  relativo
monitoraggio  ha  evidenziato  un  ricorso  residuale  alle  predette
prescrizioni mediche da rinnovarsi volta per volta e non ha  rilevato
alcun abuso o anomalia prescrittiva; 
  Dato  atto  che  dal  citato  monitoraggio  e'  invece  emerso   un
progressivo incremento delle ricette a carico del Servizio  sanitario
nazionale, di cui al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 17 marzo 2008,  dovuto  all'efficacia  delle  semplificazioni
introdotte dalla legge 15 marzo 2010, n. 38; 
  Considerato, altresi',  che  il  Ministero  della  salute  provvede
comunque  al  rilevamento   automatico   dei   dati   relativi   alla
prescrizione  ed  all'utilizzazione  di  farmaci  nella  terapia  del
dolore, anche attraverso la raccolta delle  informazioni  provenienti
dalle regioni e province autonome; 
  Sentite la Federazione  ordini  farmacisti  italiani  (FOFI)  e  la
Federazione  nazionale  unitaria  dei  titolari   farmacia   italiani
(Federfarma), in rappresentanza della categoria dei farmacisti,  che,
per  i  suddetti  motivi,  ritengono   assolte   le   finalita'   del
monitoraggio di cui al citato art. 2; 
  Ritenuto, per i motivi espressi, che il controllo sulle ricette non
ripetibili possa essere esercitato in  modo  adeguato  esclusivamente
attraverso la vigilanza effettuata dalle Aziende sanitarie locali  in
sede ispettiva; 
  Ritenuto, pertanto, necessario modificare  il  citato  art.  2  del
sopra citato decreto del Ministro della salute 31 marzo 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 2 del decreto del Ministro della salute  31  marzo  2010,
recante: «Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione  delle
sostanze  stupefacenti   e   psicotrope   e   relative   composizioni
medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  del  9
ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni,  con
sostituzione  della  tabella  II,  sezione  D  del  testo  unico»  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 2. - 1. Le ricette, diverse da quelle di cui al decreto del
Ministro della  salute  10  marzo  2006  o  da  quelle  del  servizio
sanitario nazionale di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  17  marzo  2008,  relative  alle   prescrizioni   dei
medicinali per la terapia del dolore inseriti nella sezione  D  della
tabella II, successivamente alla data del 15 giugno 2009,  conservate
dai farmacisti per due anni ai sensi dell'art. 10, comma  1,  lettera
l) della legge 15 marzo 2010, n. 38, restano  soggette  all'ordinario
controllo  delle  Aziende  sanitarie  locali  in  sede  di   verifica
ispettiva.». 
  2. Le Aziende sanitarie locali comunicano al Ministero della salute
le  eventuali  anomalie  riscontrate  sulle  ricette   effettivamente
spedite e  sul  numero  di  confezioni  dispensate  e  i  conseguenti
provvedimenti adottati.». 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 novembre 2012 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi