IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II 
                     del Dipartimento del Tesoro 
 
  Visto il  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'»; 
  Visto in particolare l'art. 35, comma 1, del  citato  decreto-legge
n. 1 del 2012, con il quale, al fine di accelerare il  pagamento  dei
crediti commerciali esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto   medesimo,   connessi   a   transazioni   commerciali    per
l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi  ed  esigibili,
corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, si prevede
fra l'altro: 
    a) che vengano integrati i fondi speciali per la reiscrizione dei
residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui
all'art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  per  gli  importi
rispettivamente di € 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012; 
    b) che i crediti di cui al medesimo comma, maturati alla data del
31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere
estinti, in luogo del pagamento disposto con le  risorse  finanziarie
di cui alla lettera a), anche  mediante  assegnazione  di  titoli  di
Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro, e che con  decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalita'
per  l'attuazione  di  tali  disposizioni   e   sono   stabilite   le
caratteristiche dei titoli  di  Stato  e  le  relative  modalita'  di
assegnazione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data
22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana n. 143 del 21 giugno 2012, con il quale sono state  definite
le modalita' e  i  tempi  per  la  presentazione  delle  domande  dei
soggetti creditori e per i relativi riscontri, e sono state stabilite
le caratteristiche dei titoli e  le  modalita'  di  assegnazione  dei
medesimi ai soggetti creditori, prevedendo che  ai  creditori  stessi
vengano assegnati speciali  Certificati  di  credito  del  Tesoro  di
durata  quadriennale,  con  taglio  minimo  di  1000  euro,  a  tasso
d'interesse fisso da determinarsi con il  decreto  di  emissione  dei
medesimi certificati; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante  «Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini», convertito con  modificazioni  nella  legge  7
agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'art. 6,  comma  18,  con  il
quale sono stati prorogati di un mese i termini previsti  dal  citato
decreto ministeriale del 22 maggio 2012, prevedendo  che  i  suddetti
certificati di credito abbiano decorrenza 1° dicembre 2012 e scadenza
1° dicembre 2016; 
  Vista la lettera  n.  102256  del  28  novembre  2012  con  cui  il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,  in  applicazione
della citata normativa, ha trasmesso l'elenco dei soggetti  creditori
aventi diritto al rimborso tramite assegnazione di titoli  di  Stato,
con l'indicazione  degli  importi  dei  crediti  da  estinguere,  per
l'ammontare complessivo di 14.614.000,00 euro; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico, ed in particolare l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di
indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e
strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  102831  del  22  dicembre  2011,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003,  ove  si  definiscono,  per  l'anno
finanziario 2012, gli obiettivi, i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano  disposte  dal  Direttore  della  Direzione
Seconda del Dipartimento medesimo; 
  Visti, altresi',  gli  artt.  4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.398   del   2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17  aprile  2000,  n.143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Ritenuto che occorre disporre, per le finalita' di  cui  al  citato
decreto-legge n. 1 del 2012, l'emissione di speciali  Certificati  di
credito  del  Tesoro  per   l'ammontare   nominale   complessivo   di
14.614.000,00 euro, da attribuire ai soggetti creditori,  individuati
ai sensi della citata normativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 22 dicembre 2011, e per le finalita' di cui all'art.
35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  e  del  decreto
ministeriale del 22 maggio 2012,  tutti  citati  nelle  premesse,  e'
disposta un'emissione di speciali Certificati di credito del  Tesoro,
per l'ammontare nominale di  14.614.000,00  euro,  da  attribuire  ai
soggetti creditori aventi diritto al rimborso,  indicati  nell'elenco
allegato al presente decreto, di cui  costituisce  parte  integrante,
con le seguenti caratteristiche: 
    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico