IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei  conti  pubblici»,  ed  in  particolare  l'art.   32   che   reca
disposizioni sulla vendita di medicinali negli  esercizi  commerciali
di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 9 marzo 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  23  aprile
2012, n. 95, con  il  quale,  ai  sensi  del  predetto  art.  32  del
decreto-legge n. 201 del 2011  sono  stati  individuati  i  requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi e gli ambiti di attivita' su
cui sono assicurate le funzioni di  farmacovigilanza,  relativi  agli
esercizi commerciali indicati dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248; 
  Visto il decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante  disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita', ed in  particolare  l'art.  11,  comma  14  che,  nel
modificare il comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo  6  aprile
2006, n. 193, stabilisce che la vendita al dettaglio  dei  medicinali
veterinari sia effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli
esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, ancorche' dietro presentazione  di  prescrizione
medico-veterinaria, se prevista come obbligatoria; 
  Ritenuto che, alla luce delle  richiamate  disposizioni  di  legge,
occorra   stabilire   i   requisiti   strutturali,   tecnologici   ed
organizzativi e gli ambiti di attivita' su  cui  sono  assicurate  le
funzioni di farmacovigilanza relativi agli esercizi  commerciali  che
vendono al dettaglio medicinali veterinari  dietro  presentazione  di
prescrizione medico-veterinaria; 
  Visto il decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  ed  in  particolare
l'art. 5, che reca interventi urgenti nel campo  della  distribuzione
di medicinali; 
  Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,  di  attuazione
della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei  medicinali
veterinari, e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, il comma  2  dell'art.  89  del  sopracitato
decreto legislativo n. 193 del 2006 che stabilisce che «il  Ministero
della salute disciplina le modalita' di registrazione  che  prevedano
l'adozione del codice a barre, nonche' le  modifiche  al  modello  di
ricetta medico-veterinaria»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  17  dicembre  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  24
gennaio 2008, n. 20, concernente modalita' di impiego  del  codice  a
barre sulle singole confezioni  dei  medicinali  ad  uso  veterinario
immessi in commercio; 
  Ravvisata l'esigenza di integrare il predetto decreto del  Ministro
della  salute  9  marzo  2012  con  la   fissazione   dei   requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi che devono essere posseduti
dagli esercizi commerciali che vendono medicinali veterinari, qualora
vendano al dettaglio i suddetti medicinali  dietro  presentazione  di
prescrizione medico-veterinaria; 
  Visto l'art. 32, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
il quale  dispone  che  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di
fissazione dei requisiti strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi
che  devono  essere  posseduti  dagli  esercizi  commerciali  di  cui
all'art. 5, comma  1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sia
emanato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisita  l'intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano in data 26 settembre 2012 (Rep. atti n. 176/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Definizione dei requisiti strutturali 
                    tecnologici ed organizzativi 
 
  1. I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che devono
essere posseduti dagli esercizi commerciali di cui all'art. 5,  comma
1,  del  decreto  legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per la  vendita  al
dettaglio  di   medicinali   veterinari   dietro   presentazione   di
prescrizione  medico-veterinaria,  sono  stabiliti  nell'allegato  1,
costituente parte integrante del presente decreto. 
  2. Le Regioni e le Province  autonome,  nell'ambito  delle  proprie
competenze  in   materia   di   tutela   della   salute,   assicurano
l'accertamento e la verifica del rispetto dei  requisiti  di  cui  al
comma 1. 
  3. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari negli esercizi
commerciali di cui al comma 1 comporta l'obbligo per i titolari degli
esercizi medesimi e  per  i  farmacisti  che  ivi  prestano  la  loro
attivita' professionale di rispettare la normativa vigente in materia
di vendita al dettaglio di medicinali veterinari.