IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, in particolare l'art. 42, l'allegato III - parte IV e l'allegato V - parti A e B; Visto il regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione del 10 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime; Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; Vista la legge 8 luglio 1997, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari; Visto l'art. 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante norme sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse suine; Visti i due decreti ministeriali 30 dicembre 2004, relativi rispettivamente al rilascio del tesserino di abilitazione alla classificazione delle carcasse bovine ed al rilascio del diploma di abilitazione e tesserino per la classificazione delle carcasse suine; Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1996, n. 482, con il quale sono stati attribuiti alle Regioni i compiti di controllo presso gli stabilimenti di macellazione che sono tenuti a identificare e classificare le carcasse e mezzene di bovini adulti; Visto il decreto 8 ottobre 2007, recante attribuzione dei compiti di controllo sulla classificazione delle carcasse suine agli istituti INEQ, IPQ e ICQ; Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2009, n. 3895, recante norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine; Viste le circolari ministeriali 1° febbraio 2011, n. 832 e 4 aprile 2011, n. 2521, recanti rispettivamente linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suini e di bovini adulti; Vista la circolare 22 marzo 2005, n. 11, relativa alle tecniche di classificazione automatizzate delle carcasse bovine; Vista la decisione della Commissione europea 2001/468/CE, dell'8 giugno 2001, relativa all'autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia; Considerato che si rende necessario emanare disposizioni nazionali aggiornate, in applicazione dei regolamenti comunitari attualmente vigenti, per assicurare l'uniformita' della classificazione e della rilevazione dei prezzi delle carcasse bovine e suine al fine di garantire l'equo compenso dei produttori sulla base del peso della carcassa a freddo degli animali consegnati al macello; Considerato che, qualora le strutture di macellazione volessero effettuare le operazioni di mondatura per le carcasse bovine e di identificazione delle carcasse bovine e suine con sistemi differenti dal marchio ad inchiostro indelebile, occorre richiedere la preventiva autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Considerato che le imprese che effettuano macellazioni per una media annua fino a 75 bovini e a 200 suini a settimana possono ottenere una deroga alla classificazione previa apposita richiesta da far pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Considerato che un giusto apprezzamento del valore della carcassa dei suini e' conseguito anche con una stima del tenore di carne magra basata sui criteri oggettivi del peso della carcassa e della misurazione fisica di una o piu' parti anatomiche della carcassa; Considerato che in Italia esistono due distinte popolazioni suine, le cui carni danno luogo a differenti mercati, per cui occorre utilizzare due equazioni di stima, riferite l'una al suino leggero, il cui peso carcassa e' compreso tra 70 e 110 kg, e l'altra piu' adatta alla classificazione del suino pesante, il cui peso carcassa e' compreso tra i 110,1 e i 155 kg; Considerato che gli obblighi in materia di classificazione non si applicano alle strutture di macellazione che disossano tutti i bovini abbattuti e che lavorano esclusivamente suini nati ed ingrassati nei propri allevamenti e che sezionano la totalita' delle carcasse; Considerato che e' stato portato a termine il progetto finalizzato «Controllo origine e classificazione carcasse suine» e si rende pertanto necessario rendere obbligatorio l'utilizzo del portale www.impresa.gov.it per la trasmissione delle informazioni relative alla classificazione e ai prezzi delle carcasse suine; Considerato che le imprese che effettuano la macellazione per conto terzi, non disponendo di informazioni sui prezzi di acquisto del bestiame, debbono essere esentate dalla rilevazione e trasmissione dei prezzi di mercato, fatta eccezione per le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere ad abbattimenti di bovini in un macello per un numero pari ad almeno 10.000 capi per anno; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 settembre 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di applicazione delle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse dei bovini adulti e dei suini nonche' le relative comunicazioni dei prezzi di mercato, come previsto dal regolamento (CE) n. 1249/2008.