IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007 e successive modifiche ed integrazioni,  recante  organizzazione
comune dei mercati agricoli  e  disposizioni  specifiche  per  taluni
prodotti agricoli, in particolare l'art. 42, l'allegato III  -  parte
IV e l'allegato V - parti A e B; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1249/2008  della  Commissione  del  10
dicembre  2008,  recante  modalita'  di  applicazione  relative  alle
tabelle comunitarie di  classificazione  delle  carcasse  di  bovini,
suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  17  luglio  2000,  che  istituisce  un  sistema   di
identificazione  e  registrazione  dei   bovini   e   relativo   alla
etichettatura delle carni bovine e  dei  prodotti  a  base  di  carni
bovine; 
  Vista la legge 8 luglio 1997,  n.  213  e  successive  modifiche  e
integrazioni,   recante   norme   sanzionatorie   in    materia    di
classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti
comunitari; 
  Visto l'art. 27 della legge 4 giugno 2010,  n.  96,  recante  norme
sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse suine; 
  Visti  i  due  decreti  ministeriali  30  dicembre  2004,  relativi
rispettivamente  al  rilascio  del  tesserino  di  abilitazione  alla
classificazione delle carcasse bovine ed al rilascio del  diploma  di
abilitazione e tesserino per la classificazione delle carcasse suine; 
  Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1996, n. 482, con  il  quale
sono stati attribuiti alle Regioni i compiti di controllo presso  gli
stabilimenti  di  macellazione  che  sono  tenuti  a  identificare  e
classificare le carcasse e mezzene di bovini adulti; 
  Visto il decreto 8 ottobre 2007, recante attribuzione  dei  compiti
di controllo sulla classificazione delle carcasse suine agli istituti
INEQ, IPQ e ICQ; 
  Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2009, n. 3895, recante norme
concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine; 
  Viste le circolari ministeriali 1° febbraio 2011, n. 832 e 4 aprile
2011, n. 2521, recanti rispettivamente linee guida per la rilevazione
dei prezzi di mercato delle carcasse di suini e di bovini adulti; 
  Vista la circolare 22 marzo 2005, n. 11, relativa alle tecniche  di
classificazione automatizzate delle carcasse bovine; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  2001/468/CE,  dell'8
giugno   2001,   relativa   all'autorizzazione    dei    metodi    di
classificazione delle carcasse di suino in Italia; 
  Considerato che si rende necessario emanare disposizioni  nazionali
aggiornate, in applicazione dei  regolamenti  comunitari  attualmente
vigenti, per assicurare l'uniformita' della classificazione  e  della
rilevazione dei prezzi delle carcasse  bovine  e  suine  al  fine  di
garantire l'equo compenso dei produttori sulla base  del  peso  della
carcassa a freddo degli animali consegnati al macello; 
  Considerato che, qualora le  strutture  di  macellazione  volessero
effettuare le operazioni di mondatura per le  carcasse  bovine  e  di
identificazione delle carcasse bovine e suine con sistemi  differenti
dal  marchio  ad  inchiostro  indelebile,   occorre   richiedere   la
preventiva  autorizzazione  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Considerato che le imprese  che  effettuano  macellazioni  per  una
media annua fino a 75 bovini  e  a  200  suini  a  settimana  possono
ottenere una deroga alla classificazione previa apposita richiesta da
far pervenire al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Considerato che un giusto apprezzamento del valore  della  carcassa
dei suini e' conseguito anche con una stima del tenore di carne magra
basata  sui  criteri  oggettivi  del  peso  della  carcassa  e  della
misurazione fisica di una o piu' parti anatomiche della carcassa; 
  Considerato che in Italia esistono due distinte popolazioni  suine,
le cui carni danno  luogo  a  differenti  mercati,  per  cui  occorre
utilizzare due equazioni di stima, riferite l'una al  suino  leggero,
il cui peso carcassa e' compreso tra 70 e  110  kg,  e  l'altra  piu'
adatta alla classificazione del suino pesante, il cui  peso  carcassa
e' compreso tra i 110,1 e i 155 kg; 
  Considerato che gli obblighi in materia di classificazione  non  si
applicano alle strutture di macellazione che disossano tutti i bovini
abbattuti e che lavorano esclusivamente suini nati ed ingrassati  nei
propri allevamenti e che sezionano la totalita' delle carcasse; 
  Considerato che e' stato portato a termine il progetto  finalizzato
«Controllo origine e  classificazione  carcasse  suine»  e  si  rende
pertanto  necessario  rendere  obbligatorio  l'utilizzo  del  portale
www.impresa.gov.it per la trasmissione  delle  informazioni  relative
alla classificazione e ai prezzi delle carcasse suine; 
  Considerato che le imprese che effettuano la macellazione per conto
terzi, non disponendo di informazioni  sui  prezzi  di  acquisto  del
bestiame, debbono essere esentate dalla  rilevazione  e  trasmissione
dei prezzi di mercato, fatta  eccezione  per  le  persone  fisiche  o
giuridiche che fanno  procedere  ad  abbattimenti  di  bovini  in  un
macello per un numero pari ad almeno 10.000 capi per anno; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano
nella seduta del 26 settembre 2012, ai sensi dell'art.  2,  comma  1,
del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  stabilisce  le  modalita'  di  applicazione
delle tabelle  comunitarie  di  classificazione  delle  carcasse  dei
bovini adulti e dei  suini  nonche'  le  relative  comunicazioni  dei
prezzi di mercato, come previsto dal regolamento (CE) n. 1249/2008.