IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio  n.
79/117/CEE  e  n.  91/414/CEE  ed  in   particolare   l'articolo   80
concernente «misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive nn.  1999/45/CE,  2001/60/CE  e  2006/8/CE,  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2002  di  recepimento  della
direttiva n. 2001/103/CE della  Commissione  del  28  novembre  2001,
relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  194,  della  sostanza  attiva
2,4D; 
  Visto in particolare, l'articolo 1 del citato decreto  ministeriale
9 agosto  2002  che  indica  il  30  settembre  2012  quale  scadenza
dell'iscrizione  della  sostanza  attiva  2,4D  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della
direttiva n. 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre  2010,  che
proroga la scadenza dell'iscrizione  in  allegato  I  della  sostanza
attiva 2,4D fino al 31 dicembre 2015; 
  Visto il decreto di autorizzazione all'immissione  in  commercio  e
all'impiego del prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   del   prodotto
fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla  base
del fascicolo BATON 800 g/Kg SP conforme all'allegato III del  citato
decreto  legislativo  n.  194/1995,  presentato  dall'impresa  Nufarm
Italia S.r.l.; 
  Vista, inoltre, la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla
modifica di composizione in  adeguamento  alla  composizione  oggetto
degli studi costituenti il fascicolo di allegato III sopra  indicato,
presentata dall'impresa titolare per il prodotto fitosanitario di cui
trattasi, e indicato nell'allegato al presente decreto; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  della   autorizzazione   del
prodotto fitosanitario  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto 9 agosto  2002,
nei tempi e nelle forme da esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle
condizioni definite per la sostanza attiva 2,4D; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194
ha preso atto della conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo BATON 800 g/Kg SP, ottenuta dall'Universita' di Milano,  al
fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al
31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego  e  con  eventuale
adeguamento  alla  composizione   del   prodotto   fitosanitario   di
riferimento; 
  Vista la nota con la quale l'Impresa titolare  della  registrazione
del  prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Ritenuto di  ri-registrare  fino  al  31  dicembre  2015,  data  di
scadenza dell'approvazione della sostanza attiva  2,4D,  il  prodotto
fitosanitario  indicato  in  allegato  al   presente   decreto   alle
condizioni  definite  alla  luce  dei  principi   uniformi   di   cui
all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194
sulla base del fascicolo BATON 800 g/Kg SP conforme all'allegato III; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  E' ri-registrato  fino  al  31  dicembre  2015,  data  di  scadenza
dell'approvazione   della   sostanza   attiva   2,4D,   il   prodotto
fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzato con  la  nuova  composizione,  alle  condizioni  e  sulle
colture indicate nelle  rispettive  etichette  allegate  al  presente
decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono autorizzate le modifiche  di  composizione  in  adeguamento  a
quella del prodotto di riferimento nonche' le modifiche indicate  per
ciascun prodotto fitosanitario  riportate  in  allegato  al  presente
decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare il
prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 novembre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello