IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della Salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
Salute; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  del  2  agosto  2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della Salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari;  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernente
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto de Presidente  della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 52 concernente  il
commercio parallelo; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del  regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  e
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto
ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle  direttive
1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE,  relative  alla  classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto  di
riferimento BASTA 200, registrato al  n.  8117  a  nome  dell'Impresa
Bayer Cropscience S.r.l.; 
  Visto il decreto del 21  settembre  2012  con  il  quale  e'  stato
rilasciato all'Impresa  Rocca  Frutta  S.r.l.,  con  sede  legale  in
Gaibana (FE) - Via Ravenna n. 1114, il permesso n. 14823 di commercio
parallelo del prodotto fitosanitario denominato FOLGORE; 
  Constatato  che  l'etichetta  del  prodotto  oggetto  di  commercio
parallelo di cui trattasi non e' conforme all'etichetta del  prodotto
fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia; 
  Ritenuto di dover adeguare l'etichetta del  prodotto  fitosanitario
FOLGORE  conformemente   all'etichetta   autorizzata   del   prodotto
fitosanitario di riferimento BASTA 200; 
 
                              Decreta: 
 
  E'   autorizzato   l'adeguamento   dell'etichetta   del    prodotto
fitosanitario FOLGORE, registrato al numero 14823 a nome dell'Impresa
Rocca Frutta S.r.l. avente sede legale in Gaibana (FE), conformemente
all'etichetta del prodotto di riferimento BASTA 200. 
  Il presidente decreto  verra'  notificato,  in  via  amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 19 novembre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello