Alle Regioni 
                                Alle Province Autonome  di  Trento  e
                                Bolzano 
                                Alle Province 
                                Ai Comuni 
                                Alle Comunita' Montane 
                                All'U.P.I. 
                                All'A.N.C.I. 
                                All'U.N.C.E.M. 
                                Agli  Enti  del  Servizio   sanitario
                                nazionale 
                                Alle  Ragionerie  Territoriali  dello
                                Stato 
                                Ad Equitalia S.P.A.  
                                Riscossione Sicilia S.P.A. 
                                e, p.c. 
                                Al Dipartimento del Tesoro 
                                Al Dipartimento delle Finanze 
 
 
1. Premessa 
  Il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  in  oggetto
(di  seguito  «D.M.  certificazione»)  disciplina  le  modalita'   di
certificazione del credito,  anche  in  forma  telematica,  di  somme
dovute per somministrazioni,  forniture  e  appalti  da  parte  delle
Regioni, degli Enti  locali  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale. 
  Conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del predetto  D.M.,  la
Ragioneria  Generale  dello  Stato  ha  predisposto  una  piattaforma
elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle
certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi  ed
esigibili  richiesti  dai  fornitori  delle  amministrazioni  o  enti
debitori. Nelle more  della  predisposizione  della  piattaforma,  ai
titolari dei crediti e' stata fornita la possibilita'  di  presentare
all'amministrazione o ente debitore l'istanza di  certificazione  del
credito secondo una modalita' ordinaria, descritta  nell'art.  3  del
D.M. certificazione. 
  Dell'entrata in esercizio di tale piattaforma, attualmente limitata
alle   funzionalita'   che   consentono   la   registrazione    delle
amministrazioni  e  degli  enti,  e'  stato  dato   avviso   mediante
comunicato del Ministro dell'economia e delle finanze n. 144  del  18
ottobre 2012.  Dell'attivazione  delle  ulteriori  funzionalita'  che
saranno  progressivamente  rese  disponibili  ai   diversi   soggetti
coinvolti nel processo di certificazione,  sara'  data  comunicazione
sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Al
riguardo, si  rammenta  che  la  procedura  ordinaria  potra'  essere
utilizzata solo  nelle  more  del  rilascio  della  funzionalita'  di
presentazione in forma telematica delle  istanze  di  certificazione.
Tuttavia, i  procedimenti  avviati  con  istanza  presentata  con  la
procedura ordinaria dovranno proseguire con la medesima modalita'. 
  Per una efficiente gestione delle attivita' connesse alla  tematica
della certificazione, anche con riferimento alla fase  ordinaria,  si
rende necessario fornire ai soggetti a vario titolo  coinvolti  nella
procedura, alcune indicazioni operative  per  l'attuazione  del  D.M.
certificazione. 
  Al riguardo, giova ricordare che l'art. 4, comma  2,  del  D.M.  in
oggetto prevede che le Regioni,  gli  Enti  locali  e  gli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale  possano  adottare  dei   sistemi   di
certificazione telematica diversi  da  quello  messo  a  disposizione
dalla Ragioneria Generale dello Stato. Dell'entrata in  esercizio  di
tali sistemi, che devono essere  realizzati  in  conformita'  con  le
istruzioni tecniche pubblicate sulla home page della sezione del sito
del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dedicata  alla
piattaforma elettronica, deve essere data  informazione  al  medesimo
Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato  -  Ispettorato
Generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato, al fine
di coordinare le attivita' di monitoraggio e di evitare  duplicazioni
nel rilascio delle certificazioni. 
  Successivamente  all'emanazione   del   D.M.   certificazione,   il
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'art. 13-bis ha modificato,  fra
l'altro, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2 e l'art. 31 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  In particolare, relativamente agli aspetti rilevanti ai fini  della
presente circolare: 
    a) e' stato ridotto a trenta giorni dal momento  dell'istanza  il
termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i creditori
possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in  cui
l'amministrazione  o  ente   debitore   non   abbia   rilasciato   la
certificazione  o  attestato  l'insussistenza  o  inesigibilita'  del
credito; 
    b) con riferimento alle Regioni e ai relativi enti  del  Servizio
sanitario nazionale e' stato circoscritto l'ambito di esclusione  dal
rilascio  delle  presenti  certificazioni.  Pertanto  a  legislazione
vigente: 
      sono tenute al rilascio delle certificazioni anche  le  Regioni
(ente regione) sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari; 
      e' stato modificato  il  perimetro  degli  enti  esclusi  dalla
disciplina della certificazione: anziche' le  Regioni  sottoposte  ai
piani di rientro dai deficit sanitari e i relativi enti del  Servizio
sanitario nazionale, come previsto dalla  normativa  previgente,  non
possono  rilasciare  certificazioni   di   crediti   ai   sensi   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  gli  enti  del  Servizio   sanitario
nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro  dai  disavanzi
sanitari, ovvero a programmi operativi qualora nell'ambito  di  detti
piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito.
Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate  ai  sensi
dell'art. 11, comma 2  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nonche' le certificazioni rilasciate  nell'ambito  di  operazioni  di
gestione del debito sanitario, in attuazione  dei  predetti  piani  o
programmi operativi. 
  Il  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  all'art.  3-bis,
comma 7, ha altresi' previsto che possano essere utilizzate, al  solo
fine di consentire la cessione pro soluto e pro solvendo a favore  di
banche o di intermediatori finanziari riconosciuti dalla legislazione
vigente, nonche' per l'ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese, le certificazioni rilasciate ai sensi
dell'art. 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, concernente il  Regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 
  Nella presente circolare, si fa altresi' riferimento al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012 recante  le
modalita' con le quali i crediti non prescritti,  certi,  liquidi  ed
esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali  e
degli Enti del Servizio  sanitario  nazionale  per  somministrazioni,
forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute  a
seguito di iscrizione a  ruolo,  ai  sensi  dell'art.  28-quater  del
decreto del Presidente della Reubblica 29 settembre 1973, n. 602  (di
seguito «D.M. compensazione»). 
  Va infine ricordato che il decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 19 ottobre 2012 (Modifiche al decreto 25  giugno  2012,
recante: «Modalita' di certificazione del  credito,  anche  in  forma
telematica,  di  somme  dovute  per  somministrazioni,  forniture   e
appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e  3-ter
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e  successive
modificazioni  e  integrazioni»),  ha  adeguato  il  testo  del  D.M.
certificazione alle modifiche alla normativa primaria successivamente
intervenute. 
2. Definizione dell'ambito di applicazione e rispetto dei vincoli  di
  finanza pubblica 
  Il D.M. certificazione disciplina, nel rispetto degli obiettivi  di
finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire
liquidita' alle imprese, le modalita' di certificazione del  credito,
anche in forma telematica,  di  somme  dovute  per  somministrazioni,
forniture e appalti da parte: 
    a) delle Regioni e dalle Province Autonome; 
    b) degli Enti locali. 
  Con riferimento agli Enti territoriali di cui alle lettere a) e b),
l'art. 2, comma 1 specifica che i  pagamenti  correnti  ed  in  conto
capitale conseguenti alla certificazione concorrono al  perseguimento
degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno.  Pertanto,  il
successivo comma 3 dispone che al fine di salvaguardare i vincoli  di
finanza pubblica, la  certificazione  puo'  essere  rilasciata  anche
senza una data prevista di pagamento. In tal caso la  tempistica  dei
pagamenti avviene in conformita'  con  gli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno e non si applica la compensazione di cui  all'art.
28-quater del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602; 
    c) degli enti del Servizio  sanitario  nazionale.  Per  enti  del
Servizio sanitario nazionale si  intendono,  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 2 del D.M.  compensazione,  le  aziende  sanitarie  locali,  le
aziende ospedaliere, gli istituti di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le  aziende
ospedaliere  universitarie  integrate  con  il   Servizio   sanitario
nazionale, gli istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 270. L'art. 2, comma 1,  del  D.M.  certificazione
specifica  che  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale   sono
vincolati agli obblighi di cui al predetto D.M. solo  se  compatibili
con i saldi di finanza pubblica programmati. 
  Le  certificazioni  previste  dal  D.M.  certificazione  non   sono
rilasciate: 
    a) dagli Enti locali commissariati. Piu'  precisamente  non  sono
oggetto della certificazione  i  crediti  nei  confronti  degli  Enti
locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i crediti sorti prima del
commissariamento una volta cessato lo stesso e i  crediti  rientranti
nella gestione commissariale; 
    b) dagli enti del servizio sanitario delle Regioni sottoposte  ai
piani di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi
di prosecuzione degli stessi, se nell'ambito  di  detti  piani  o  di
detti programmi sono previste operazioni relative  al  debito,  ferma
restando comunque la validita'  delle  certificazioni  rilasciate  ai
sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nonche' le certificazioni rilasciate nell'ambito delle operazioni  di
gestione del debito sanitario, in attuazione  dei  predetti  piani  o
programmi operativi. 
  Si precisa che l'ambito applicativo delle disposizioni in parola si
riferisce ai soli enti o  amministrazioni  sopra  richiamati,  e  non
anche agli enti strumentali o alle societa' partecipate dagli stessi. 
  Per quanto attiene all'ambito oggettivo,  occorre  far  riferimento
alla  natura  del  credito,  cosi'  come  desumibile  dal   contratto
stipulato; pertanto si  ritiene  che  il  D.M.  certificazione  trovi
applicazione in relazione ad ogni credito scaturente da un  contratto
avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti, secondo  le
definizioni recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  Puo' essere certificato solo l'importo stabilito  nel  contratto  a
titolo di corrispettivo, come adeguato, per i contratti ad esecuzione
periodica o continuativa, secondo gli indici ISTAT. Infatti,  secondo
un  consolidato  orientamento  della  giurisprudenza  amministrativa,
l'art. 115 del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  che
sancisce  l'obbligo  della  revisione  periodica  del  prezzo  per  i
contratti ad esecuzione periodica o continuativa, e' norma imperativa
che si inserisce automaticamente nel contratto in caso di pattuizioni
difformi. E' invece da escludersi la certificazione  degli  interessi
moratori,  che  costituiscono  una  obbligazione  accessoria   avente
funzione risarcitoria. 
  Ai sensi del D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze del 19
ottobre 2012 di modifica del D.M. certificazione, il  creditore  puo'
delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai  sensi
della normativa vigente a gestire  per  proprio  conto  le  attivita'
connesse alla procedura di certificazione del credito,  ivi  compresa
la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta. 
  Si fa infine presente che le certificazioni rilasciate ai sensi del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,    antecedentemente
all'emanazione del D.M. in oggetto,  nonche'  del  D.M.  di  modifica
dello stesso, sono da ritenersi valide e non e'  pertanto  necessario
avviare una nuova procedura di rilascio. 
  La funzione di  accreditamento,  da  parte  delle  amministrazioni,
sulla piattaforma elettronica messa a disposizione  dalla  Ragioneria
Generale     dello     Stato     e'     disponibile     all'indirizzo
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito      ed
avviene utilizzando,  quali  chiavi  di  identificazione,  il  codice
fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presenti
nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni  (IPA),  che  costituisce
l'archivio  ufficiale   contenente   i   riferimenti   organizzativi,
telematici  e  toponomastici  delle  pubbliche  amministrazioni.   Al
riguardo, si rammenta che l'accreditamento in IPA e' obbligatorio per
tutte le amministrazioni, come previsto dall'art. 12 del decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 recante  le
«Regole  tecniche  per  l'adozione  del  protocollo  informatico»   e
dall'art. 57-bis del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  Pertanto prima di procedere  all'accreditamento  sulla  piattaforma
elettronica si raccomanda a ciascuna amministrazione o ente  debitore
di verificare, ed eventualmente aggiornare, tutti i dati  di  propria
competenza inseriti nell'archivio IPA,  con  particolare  riferimento
alla denominazione, all'indirizzo della sede e all'indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC). 
3. Procedimento di rilascio della certificazione 
  L'art. 3 del D.M. certificazione prescrive che  gli  enti  debitori
effettuino il riscontro degli atti d'ufficio al fine  di  certificare
che il credito e' certo, liquido ed esigibile, ovvero  per  rilevarne
l'insussistenza o l'inesigibilita', anche parziale. Trascorsi  trenta
giorni  senza  che  l'ente  abbia  rilasciato  la  certificazione   o
attestato l'insussistenza o inesigibilita' del  credito,  su  istanza
del creditore, la  Ragioneria  territoriale  dello  Stato  nomina  un
commissario ad acta con le procedure di cui al  successivo  paragrafo
4. 
  La  certificazione  non  puo'  essere   rilasciata   se   risultino
procedimenti giurisdizionali pendenti  per  la  medesima  ragione  di
credito. 
  Preliminarmente si ritiene necessario precisare le  caratteristiche
del credito certificabile. 
  Il credito e' da considerarsi certo quando e' determinato  nel  suo
contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi,  nel  caso  di
specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalla legislazione
vigente. 
  Ai fini  della  certificazione,  e'  da  ritenersi  sussistente  il
requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente ad una
obbligazione giuridicamente  perfezionata  per  la  quale  sia  stato
assunto il relativo impegno  di  spesa,  registrato  sulle  scritture
contabili ovvero, per gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
siano state effettuate le relative registrazioni contabili. 
  Pertanto in assenza di  contratto  perfezionato  e  di  impegno  di
spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili ovvero,  per
gli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale,   delle   necessarie
registrazioni  contabili,  gli  enti  non  potranno  certificare   il
credito, riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del  soggetto
che ha ordinato la somministrazione, la fornitura o l'appalto  al  di
fuori delle prescritte procedure giuscontabili. 
  Il requisito della liquidita',  soddisfatto  dalla  quantificazione
dell'esatto ammontare del credito, e' ugualmente da  ricondursi  agli
elementi del titolo giuridico. 
  Quanto all'esigibilita', da valutarsi al momento del  riscontro  da
parte delle amministrazioni in parola, sta ad indicare  l'assenza  di
fattori  impeditivi  del  pagamento  del  credito,  quali,  a  titolo
puramente   esemplificativo   e   non   esaustivo,   l'eccezione   di
inadempimento,  l'esistenza  di  un  termine  o  di  una   condizione
sospensiva. 
  Appare opportuno rilevare che le verifiche da  effettuarsi  a  cura
delle amministrazioni nella fase di rilascio della certificazione non
riguardano anche un'eventuale nuova richiesta del documento unico  di
regolarita' contributiva (DURC) alla data del rilascio, in quanto  la
regolarita'  contributiva  e'  un  requisito  che  non  incide  sulle
caratteristiche del credito da certificare (certezza,  liquidita'  ed
esigibilita'). 
  In merito ai requisiti della certezza, liquidita' ed  esigibilita',
giova precisare che essi devono riconoscersi al credito derivante  da
somministrazioni, forniture o appalti, accertato con sentenza passata
in giudicato o a seguito  di  decreto  ingiuntivo  non  opposto  (che
acquista  autorita'  di  cosa  giudicata  in  relazione  al   credito
azionato, ma anche in relazione al titolo posto  a  fondamento  dello
stesso, come sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ.,  sent.
n. 4510 del 1° marzo 2005 e Sez. I, sent. n. 18725  del  6  settembre
2007), fermo restando che, anche in tal caso, ai  fini  del  rilascio
della certificazione il  credito  deve  essere  riconducibile  ad  un
impegno di spesa. 
  Ovviamente, in presenza di  sentenza  passata  in  giudicato  o  di
decreto ingiuntivo non opposto, le amministrazioni debitrici  avranno
cura di accertare che per il predetto  credito  non  siano  in  corso
procedure esecutive e che, come previsto  nell'apposito  modello,  in
sede  di   presentazione   dell'istanza   per   il   rilascio   della
certificazione  il  creditore  si  sia  impegnato  a  non   attivarle
successivamente. 
  Si precisa che le procedure di verifica, di seguito richiamate, non
sono  incluse  nell'ambito  applicativo  della  piattaforma  per   la
certificazione dei  crediti  e  devono,  pertanto,  avvenire  secondo
modalita' ordinarie. 
  Con riferimento all'importo  da  certificare,  l'art.  3  del  D.M.
certificazione prevede  al  comma  4  che,  prima  di  rilasciare  la
certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila  euro,
l'amministrazione   o   ente   debitore   procede,   ricorrendone   i
presupposti, alla verifica prescritta dall'art.  48-bis  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  Si ricorda che, indipendentemente  dall'esito  della  verifica,  la
certificazione deve essere resa dall'amministrazione o ente  debitore
per l'effettivo ammontare delle somme dovute; qualora dalla  verifica
effettuata risultino inadempienze all'obbligo di versamento derivanti
dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento, la certificazione
dovra' darne atto (il modello di certificazione prevede  una  sezione
per indicare il predetto esito). 
  In questo caso il credito potra' essere ceduto solo  per  l'importo
corrispondente   all'ammontare    del    credito    indicato    nella
certificazione,  decurtato  delle  somme  relative   all'inadempienza
fiscale. 
  Giova ricordare  che  l'intenzione  di  utilizzare  il  credito  in
compensazione ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, manifestata dal creditore
in  una  apposita  sezione  dell'istanza   di   certificazione,   non
costituisce un vincolo  per  il  creditore  medesimo  nella  fase  di
utilizzo. Tale indicazione e' inserita nel modello  principalmente  a
fini di monitoraggio ex ante del fenomeno della compensazione, sia  a
livello di  singolo  ente,  sia  per  la  finanza  pubblica  nel  suo
complesso. 
  E' opportuno sottolineare  che  l'unica  ipotesi  in  cui  si  deve
effettuare un'operazione di nettizzazione del credito da  certificare
e' quella prevista dal comma 6 del medesimo art.  3  riguardante  gli
eventuali crediti dell'amministrazione o  ente  debitore  diversi  da
quelli potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione del D.M.
compensazione, ossia da quelli di natura tributaria  e  contributiva,
rivenienti dalle procedure del cosiddetto «accertamento esecutivo»  e
dell'avviso di addebito di cui, rispettivamente, agli articoli  29  e
30  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  In tal caso l'importo sara' certificato al netto di  tali  crediti,
in  quanto  le  corrispondenti  posizioni   di   debito/credito   tra
amministrazione o ente e fornitore  devono  reciprocamente  chiudersi
contestualmente al rilascio della certificazione. L'amministrazione o
ente, in tale  circostanza,  provvedera'  alle  relative  annotazioni
sulle scritture contabili sia dal lato dell'entrata che della spesa. 
  Gli enti  debitori  sono  tenuti  ad  abilitarsi  alla  piattaforma
elettronica o a porsi nelle condizioni di  rilasciare  certificazioni
telematiche  entro  trenta  giorni   dall'attivazione   dei   sistemi
elettronici richiamati in precedenza. 
4. Indicazioni operative alle  Ragionerie  Territoriali  dello  Stato
  circa la nomina dei commissari ad acta 
  L'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
dispone che in caso di mancato rilascio della certificazione entro il
termine previsto venga nominato un commissario ad acta  con  oneri  a
carico dell'ente debitore e  che  la  predetta  nomina  debba  essere
effettuata dalla Ragioneria territoriale dello Stato  competente  per
territorio. 
  Pertanto, le disposizioni relative alla nomina del  commissario  ad
acta di cui agli articoli  5,  comma  2,  e  6,  comma  2,  del  D.M.
certificazione,   riguardanti   rispettivamente   la   certificazione
ordinaria e la certificazione mediante piattaforma elettronica, vanno
intese nel senso che, decorso inutilmente il termine previsto per  il
rilascio della certificazione, entro il termine perentorio  di  dieci
giorni  dal  ricevimento   dell'apposita   istanza   presentata   dal
creditore, il direttore della  Ragioneria  territoriale  dello  Stato
competente per territorio, nomina  un  commissario  ad  acta,  previa
verifica sulla piattaforma che la certificazione non sia  stata  gia'
resa dall'amministrazione o dall'ente debitore. 
  Con le istruzioni tecniche pubblicate sulla home page della sezione
del sito del  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato
dedicata alla piattaforma elettronica  e'  stata  data  comunicazione
delle procedure da adottare per la nomina  del  commissario  ad  acta
sulla piattaforma. 
  Limitatamente ai procedimenti  di  certificazione  avviati  con  la
procedura ordinaria, si precisa che la predetta  verifica  in  merito
all'avvenuto  rilascio  della  certificazione   e'   effettuata   con
specifica richiesta all'amministrazione o  all'ente  debitore,  nella
quale sara' indicato il numero identificativo dell'originaria istanza
di certificazione. 
  Qualora il predetto numero  identificativo  non  venga  fornito  da
parte del creditore, non  si  potra'  dare  corso  alla  verifica  e,
conseguentemente, alla procedura di nomina del commissario ad acta. 
  L'incarico  di  commissario  ad  acta,  secondo  quanto   stabilito
dall'art. 5, comma 3, e 6, comma 3, del predetto  D.M.,  deve  essere
conferito prioritariamente ad un rappresentante  dell'amministrazione
o  ente  debitore  o,  in  subordine,  della  Prefettura  -   Ufficio
territoriale del Governo competente per territorio o,  infine,  della
Ragioneria territoriale dello Stato. I predetti  rappresentanti  sono
individuati, in ragione della loro carica, nelle figure di vertice di
ciascuna  amministrazione,  che  possono  delegare  un  dirigente   o
funzionario. 
  Limitatamente ai procedimenti  di  certificazione  avviati  con  la
procedura ordinaria, per il conferimento dell'incarico e'  utilizzato
il modello di cui all'allegato 3 del D.M. certificazione. 
  Gli eventuali oneri sostenuti dai commissari ad acta sono  posti  a
carico dell'amministrazione o ente debitore. Pertanto,  nei  casi  in
cui   il   commissario   ad   acta   non    appartenga    ai    ruoli
dell'amministrazione o ente debitore, il commissario stesso  presenta
a quest'ultimo apposita  istanza  di  rimborso,  allegando  tutta  la
documentazione giustificativa delle  spese  sostenute,  nel  rispetto
delle vigenti disposizioni in tema di  trattamento  di  missione  dei
pubblici dipendenti. 
  Si precisa che, ai soli  fini  della  decorrenza  dei  termini  per
l'attivazione dell'istanza di nomina  del  commissario  ad  acta,  la
piattaforma elettronica acquisisce anche le istanze di certificazione
per crediti nei confronti di amministrazioni o enti che  non  abbiano
ottemperato all'obbligo,  previsto  all'art.  4,  comma  2  del  D.M.
certificazione, di abilitarsi sulla piattaforma. Ne consegue  che  le
predette istanze non saranno processate, salvo che  il  titolare  del
credito, trascorsi i termini  prescritti,  non  presenti  istanza  di
nomina di un commissario ad acta. 
  5. Procedure da seguire con i soggetti cessionari  del  credito  in
fase di utilizzo della certificazione da parte del fornitore 
  A) in caso di cessione al sistema finanziario 
  Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito  certificato
ad un istituto finanziario,  si  richiama  di  seguito  la  procedura
prevista dall'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto modificativo in
materia di certificazione. 
  All'avvio dell'istruttoria per la cessione, l'istituto  finanziario
cessionario verifica con un'apposita funzione telematica la validita'
della  certificazione  e  svolge  nelle  modalita'  consuete,   fuori
piattaforma, le  opportune  attivita'  relative  all'istruttoria.  Ad
istruttoria  conclusa  con  esito  positivo,  l'istituto  cessionario
notifica sulla piattaforma,  tramite  apposita  funzione  telematica,
l'avvenuta    cessione    del    credito    (totale    o    parziale)
all'amministrazione debitrice comprensiva  degli  estremi  del  nuovo
creditore. 
  Si  rammenta  che,  a  norma  dell'art.  4,  comma  6,   del   D.M.
certificazione, la comunicazione telematica assolve al  requisito  di
cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e all'obbligo di notificazione. 
  Limitatamente ai procedimenti  di  certificazione  avviati  con  la
procedura ordinaria,  all'avvio  dell'istruttoria  per  la  cessione,
l'istituto  finanziario  cessionario  trattiene   l'originale   della
certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al  titolare
del credito e procede, entro  i  tre  giorni  lavorativi  successivi,
mediante richiesta trasmessa all'amministrazione o ente debitore  con
posta  elettronica  certificata,  alla  verifica   dell'esistenza   e
validita' di tale certificazione. Entro il decimo  giorno  successivo
alla richiesta di cui al periodo precedente, l'amministrazione o ente
debitore comunica,  con  lo  stesso  mezzo,  l'esito  della  verifica
all'istituto cessionario che informa il titolare del credito. 
  L'istituto cessionario in  caso  di  utilizzo  totale  del  credito
trattiene    l'originale     della     certificazione     e     invia
all'amministrazione   o   ente   debitore,    contestualmente    alla
comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito, una copia  conforme
dello stesso; in caso di utilizzo  parziale,  l'istituto  cessionario
annota  l'ammontare  oggetto   di   cessione   sull'originale   della
certificazione,  consegnando  una  copia  conforme  dello  stesso  al
titolare   del   credito   completa   della   predetta   annotazione.
Contestualmente alla comunicazione  dell'avvenuto  subentro  parziale
nel credito, l'istituto cessionario trasmette  all'amministrazione  o
ente debitore una copia conforme della certificazione completa  della
predetta annotazione. 
    B) in caso di compensazione 
  Si richiama di seguito la procedura prevista dai commi  da  2  a  4
dell'art. 4 del D.M. compensazione. 
  All'avvio dell'istruttoria per la compensazione, direttamente sulla
piattaforma, l'agente  della  riscossione  verifica  con  un'apposita
funzione telematica la validita' della certificazione e svolge  nelle
modalita' consuete, fuori  piattaforma,  le  opportune  verifiche  di
competenza. Ad attivita' concluse con esito positivo  l'agente  della
riscossione notifica sulla  piattaforma,  tramite  apposita  funzione
telematica, l'avvenuta compensazione del credito (totale o  parziale)
alla   amministrazione   debitrice.   L'attestazione   di    avvenuta
compensazione e tutti gli altri  obblighi  previsti  dalla  procedura
ordinaria sono gestiti in modalita' telematica. 
  Limitatamente ai procedimenti  di  certificazione  avviati  con  la
procedura ordinaria, l'agente della riscossione trattiene l'originale
della certificazione, ne rilascia  copia  timbrata  per  ricevuta  al
titolare del  credito  e  procede,  entro  i  tre  giorni  lavorativi
successivi,   mediante   richiesta   trasmessa    all'amministrazione
debitrice  con   posta   elettronica   certificata,   alla   verifica
dell'esistenza e validita' di tale certificazione.  Entro  il  decimo
giorno  successivo  alla  richiesta  dell'agente  della  riscossione,
l'Amministrazione debitrice e' tenuta a  comunicare,  con  lo  stesso
mezzo,  l'esito  della  verifica  all'agente  della  riscossione  che
informa il titolare del credito. 
  In caso di esito positivo della verifica,  il  debito  si  estingue
limitatamente all'importo corrispondente  al  credito  certificato  e
utilizzato  in  compensazione  e  il  titolare  del  credito   ritira
l'attestazione di avvenuta  compensazione  presso  lo  sportello  del
competente agente della riscossione. L'importo del credito utilizzato
in compensazione per il pagamento delle somme  iscritto  a  ruolo  e'
annotato sulla  copia  della  certificazione  rilasciata  dall'agente
della riscossione. Il credito residuo puo' essere utilizzato solo  se
la copia della certificazione e'  accompagnata  dall'attestazione  di
avvenuta compensazione. 
6. Procedura di pagamento del credito certificato 
  La certificazione del  credito  rilasciata  dall'amministrazione  o
ente debitore puo' contenere l'indicazione  della  data  prevista  di
pagamento (non superiore  ai  12  mesi  dalla  data  dell'istanza  di
certificazione). Per gli enti sottoposti alla disciplina del Patto di
stabilita' interno, ai fini  di  garantire  il  raggiungimento  degli
obiettivi  finanziari  posti  in  tale  contesto,  e'   prevista   la
possibilita' di rilasciare una certificazione senza l'indicazione  di
una data. 
  Considerate  le  diverse  modalita'  applicative   del   Patto   di
stabilita' interno, tale facolta' e' concessa, per  le  Regioni,  con
riferimento sia ai pagamenti correnti che in conto capitale, per  gli
Enti locali con riferimento ai soli pagamenti in conto capitale. Tale
facolta' non e' invece concessa agli enti non sottoposti al Patto  di
Stabilita' interno, ossia  ai  comuni  inferiori  ai  5.000  abitanti
(1.000 abitanti a decorrere dal 2013), alle comunita' montane e  agli
enti del Servizio sanitario nazionale. 
  Dal punto di vista operativo si precisa che i pagamenti avvengono: 
    a) a favore del soggetto cessionario  (generalmente  un  istituto
finanziario, vale a dire una banca, una societa' di factoring, ecc.),
per i crediti oggetto di cessione; 
    b) a favore dell'agente della  riscossione,  per  i  crediti  che
hanno formato oggetto di compensazione con somme dovute  per  tributi
(erariali o  di  enti  territoriali)  iscritti  a  ruolo  ovvero  per
contributi assistenziali, per contributi previdenziali  e  per  premi
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e  le  malattie
professionali  iscritti   a   ruolo.   L'agente   della   riscossione
successivamente provvedera' al versamento all'Ente impositore  ovvero
all'Ente previdenziale della somma  ricevuta,  secondo  le  modalita'
ordinariamente previste. 
  E' opportuno altresi' evidenziare che, in caso di mancato pagamento
spontaneo  da  parte  dell'ente  debitore  dell'importo  oggetto   di
certificazione utilizzato in  compensazione  entro  dodici  mesi  dal
rilascio della certificazione,  l'agente  della  riscossione  ne  da'
comunicazione  entro  i  successivi  sessanta  giorni  ai   Ministeri
dell'interno e dell'economia e  delle  finanze  e  l'importo  oggetto
della compensazione e'  recuperato  mediante  riduzione  delle  somme
dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo,  incluse
le quote dei fondi di  riequilibrio  o  perequativi  e  le  quote  di
gettito relative  alla  compartecipazione  a  tributi  erariali.  Dai
recuperi di cui al presente comma sono escluse le  risorse  destinate
al finanziamento corrente del Servizio sanitario  nazionale.  Qualora
il recupero non  sia  stato  possibile,  l'agente  della  riscossione
procede, sulla base del  ruolo  emesso  a  carico  del  titolare  del
credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui  al
titolo II del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602. 
  Si precisa che, per somme iscritte a ruolo,  si  fa  riferimento  a
importi notificati entro il 30 aprile 2012  relativi  a  cartelle  di
pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30  del  decreto-legge  31
maggio n. 78 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, come indicato nel D.M. compensazione. 
  Per i certificati gestiti  tramite  la  piattaforma  elettronica  i
pagamenti  in  favore  dei  creditori,  dei  soggetti  cessionari   e
dell'agente della riscossione devono essere registrati, oltre che sui
sistemi contabili  correntemente  in  uso,  anche  sulla  piattaforma
stessa, al  fine  di  mantenere  aggiornato  il  valore  del  credito
certificato. 
  Si segnala, altresi', che  eventuali  pagamenti  diretti  da  parte
dell'amministrazione o ente debitore in favore dei creditori ai quali
sia stata gia' rilasciata la certificazione del credito con procedura
ordinaria possono essere effettuati solo  previa  restituzione  della
certificazione stessa (art. 3, comma 8, del D.M. certificazione). 
  Inoltre, poiche' nel caso in cui il credito certificato sia  ceduto
o  compensato  il  creditore  cessionario  subentra  nel  diritto  al
creditore originario, prima di procedere al  pagamento  e'  opportuno
verificare quale sia l'effettivo beneficiario dell'operazione. A tale
scopo,  sulla  piattaforma   elettronica   sono   presenti   apposite
funzionalita' per rendere agevole  la  ricerca  delle  certificazioni
rilasciate  a  partire  dalle  informazioni   relative   al   credito
originario (ad esempio, gli estremi della fattura). 
  Le operazioni di cessione, di compensazione o di anticipazione  non
comportano  alcuna   particolare   contabilizzazione   nel   bilancio
dell'ente  debitore.  Si  procede  normalmente   alla   registrazione
contabile  del  pagamento  nel  momento  in  cui  si  e'   provveduto
all'erogazione della somma spettante al creditore subentrato  (banca,
agente  della  riscossione,  ecc.).  L'imputazione  e'  operata   sul
capitolo di spesa originariamente deputato ad accogliere il pagamento
della  fornitura  ovvero,  per  gli  enti  del   Servizio   sanitario
nazionale,  sul  conto  previsto  e,  per  l'eventuale  pagamento  di
interessi di mora  o  altri  oneri,  sui  pertinenti  capitoli  o  le
specifiche voci di spesa. In caso  di  compensazione,  l'incasso  del
ruolo avviene tramite l'agente  della  riscossione  che  provvede  al
relativo  versamento  all'ente  impositore,  con   imputazione   alle
pertinenti voci di entrata. 
7. Modalita' per la  verifica  prescritta  dall'articolo  48-bis  del
  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 
  La verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602  e'  effettuata  con  le
modalita' indicate nel D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. 
  Si precisa, tuttavia,  che  la  verifica  in  parola,  non  essendo
preordinata  ad  un  effettivo   pagamento,   ha   natura   meramente
ricognitiva e non dispiega gli effetti della verifica  ordinaria,  in
particolare l'attivazione della procedura di pignoramento dei crediti
di cui all'art. 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. 
  A tal proposito, si segnala che la  societa'  Equitalia  S.p.A.  ha
gia' predisposto il formato  della  richiesta  di  verifica  ex  art.
48-bis disponibile  sul  sito  www.acquistinretepa.it  nella  sezione
dedicata  al  Servizio   Verifica   Inadempimenti,   consentendo   al
richiedente di specificare se detta verifica debba effettuarsi a soli
fini ricognitivi ai sensi del D.M. in oggetto. 
  Si segnala che, in caso di  cessione  del  credito,  a  prescindere
dall'esito  della  verifica  nei  confronti  del  cedente,  prima  di
effettuare il pagamento in favore del cessionario, occorre  procedere
alla verifica, ai sensi del richiamato art. 48-bis, nei confronti  di
quest'ultimo. 
  In  merito  alle  modalita'  di  rappresentazione  nei  modelli  di
certificazione degli esiti della verifica  in  parola  si  rimanda  a
quanto specificato nel paragrafo 3 della presente circolare. 
8. Modalita' per la comunicazione mensile al Ministero  dell'economia
  e delle finanze ai fini del monitoraggio 
  L'art.  8  del  D.M.  certificazione  prevede,   limitatamente   ai
procedimenti di certificazione avviati con  la  procedura  ordinaria,
che l'amministrazione o l'ente debitore comunichi mensilmente,  entro
il decimo giorno di ciascun mese, al Ministero dell'economia e  delle
finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  e
Dipartimento  del  Tesoro   -   il   numero   e   l'ammontare   delle
certificazioni rilasciate, con separata  evidenza  di  quelle  emesse
senza data, nonche' l'esito dei  relativi  crediti,  specificando  se
oggetto di cessione ovvero di anticipazione, se assistita da  mandato
irrevocabile all'incasso, nonche' quelle relative alle  compensazioni
con le somme dovute per cartelle di pagamento  e  atti  di  cui  agli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». 
  La predetta comunicazione deve riguardare anche  le  certificazioni
di debiti dell'amministrazione o dell'ente rilasciate dai  commissari
ad acta ai sensi dell'art. 5 del D.M. certificazione. 
  A tal fine si precisa che l'obbligo della comunicazione decorre dal
giorno 10 del mese di dicembre 2012. La prima comunicazione conterra'
i dati relativi alle certificazioni rilasciate fino  al  30  novembre
2012, distinte per mese. Le  comunicazioni  successive,  da  inviarsi
entro il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto l'informazione
con riferimento al mese precedente; tuttavia, nel  caso  in  cui  non
siano state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi precedenti  o
nel caso si renda necessario rivedere i dati relativi ad un mese gia'
oggetto di trasmissione, dovra' essere inviato un prospetto  separato
per ciascun mese. Le predette comunicazioni devono essere  effettuate
anche qualora l'amministrazione  o  ente  abbia  gia'  provveduto  in
precedenza a inviare in altra  forma  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze le informazioni relative ai mesi antecedenti. 
  La  comunicazione  avverra'  tramite  posta   elettronica   secondo
l'allegato modello A. 
  Al  fine  di  poter  verificare   l'esaustivita'   delle   risposte
pervenute, la comunicazione dovra' avvenire anche nel caso in cui non
siano state rilasciate certificazioni nel mese in oggetto,  allegando
comunque il modello A. 
  Alternativamente all'invio del modello A, le amministrazioni o enti
potranno inviare  le  medesime  informazioni  a  livello  di  singola
certificazione,  secondo  i  tracciati  indicati  nel  modello  A-bis
distinti secondo le fasi di rilascio della  certificazione,  utilizzo
della stessa e pagamento. Nel caso di  utilizzo  del  modello  A-bis,
dovra' comunque essere compilata la tavola relativa al cronoprogramma
mensile dei futuri pagamenti inclusa nel modello A. 
  L'oggetto del messaggio di posta elettronica che  accompagnera'  la
trasmissione  delle  comunicazioni   deve   riportare   la   dicitura
«Monitoraggio certificazioni D.L. n. 185/2008 - Regioni, Enti locali,
enti del Servizio sanitario nazionale». 
  L'indirizzo di posta elettronica  da  utilizzare  e'  il  seguente:
monitoraggio.certificazionecrediti@tesoro.it e la trasmissione dovra'
essere  effettuata  utilizzando   esclusivamente   i   modelli   resi
disponibili   sul   sito   Internet   istituzionale   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  Le istruzioni operative per la compilazione  dei  vari  campi  sono
riportate in allegato alla presente circolare. 
  Con l'entrata in esercizio della piattaforma  elettronica,  i  dati
relativi all'ammontare delle certificazioni  rilasciate  da  ciascuna
amministrazione (art. 4, comma 8, del  D.M.  certificazione)  saranno
messi a disposizione  delle  strutture  competenti  tramite  funzione
telematica. Pertanto, limitatamente alle tavole 1 e 2, nonche' per le
certificazioni rilasciate con modalita' telematica, gli  obblighi  di
comunicazione di cui al  presente  paragrafo  saranno  assolti  dalla
piattaforma elettronica. 
  Per le restanti tavole, relativamente ai soli debiti certificati in
via ordinaria, fino  all'avvenuto  pagamento  della  totalita'  degli
stessi, restano valide le modalita' di comunicazione sopra descritte. 
9. Comunicazioni  degli  agenti  della   riscossione   al   Ministero
  dell'economia e delle finanze relativamente alle compensazioni  con
  somme dovute per tributi e contributi previdenziali 
  Ai sensi dell'art. 4, comma 4,  del  D.M.  compensazione,  l'agente
della riscossione e' tenuto a comunicare all'amministrazione  o  ente
debitore e all'ente impositore l'avvenuta compensazione tramite posta
elettronica certificata entro i successivi cinque giorni lavorativi. 
  Ai fini del monitoraggio di cui al  paragrafo  precedente,  secondo
quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del D.M. compensazione,  l'agente
trasmettera' altresi' al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro  il  decimo
giorno  di  ciascun  mese,  un  prospetto  nel  quale  e'   riportata
l'indicazione delle compensazioni effettuate. 
  Per  ciascuna   operazione   di   compensazione,   l'agente   della
riscossione  dovra'  fornire   le   seguenti   informazioni:   codice
identificativo   dell'operazione,   indicazione   dell'agente   della
riscossione, data  del  rilascio  della  certificazione,  data  della
compensazione, ente debitore, ente impositore, tipologia di  imposta,
codice tributo, ammontare oggetto della compensazione  (con  separata
indicazione  del  carico  del  tributo,  ossia  del  ruolo   residuo,
dell'aggio,  degli  interessi  di  mora,  delle  sanzioni   o   somme
aggiuntive, delle spese per le procedure esecutive). 
  Considerato che il monitoraggio riguardera',  oltre  alle  avvenute
compensazioni, anche le fasi del pagamento e dell'eventuale  rimborso
al debitore originario (ad esempio in  caso  di  sgravi  sopraggiunti
successivamente all'avvenuta compensazione), per ogni transazione  si
indichera' con apposito codice quale fase della singola operazione e'
oggetto di comunicazione. Qualora alcune delle informazioni trasmesse
in fase di compensazione relativamente ad  una  data  operazione  (ad
esempio l'ammontare dovuto o i capitoli di bilancio  interessati)  si
modificassero in un momento successivo, di tale modifica  sara'  dato
conto nell'occasione della  successiva  comunicazione  relativa  alla
medesima operazione (ossia in fase di pagamento o di rimborso)  senza
necessita' di comunicazioni intermedie. 
  La piattaforma elettronica prevede l'invio  delle  notifiche  delle
compensazioni ammesse dall'agente della riscossione tramite  funzione
telematica. 
  Le procedure di monitoraggio secondo le modalita'  sopra  descritte
riguarderanno  anche  le   compensazioni   su   crediti   certificati
attraverso  la  piattaforma  elettronica.  Le  tipologie  di  crediti
certificate nelle due forme  saranno  rese  distinguibili  grazie  ad
appositi codici, attribuiti alla singola operazione. 
  A tal fine si precisa che tale comunicazione dovra'  avvenire,  con
modalita' da concordarsi tra le parti, a partire dal  giorno  10  del
mese di dicembre  2012.  La  prima  comunicazione  conterra'  i  dati
relative alle certificazioni rilasciate fino  al  30  novembre  2012,
distinte per mese. Le comunicazioni successive, da effettuarsi  entro
il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto  l'informazione  con
riferimento al mese precedente; tuttavia, nel caso in cui  non  siano
state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi  precedenti  o  nel
caso si renda necessario rivedere i dati relativi  ad  un  mese  gia'
oggetto di trasmissione, dovra' essere inviato un prospetto  separato
per ciascun mese. 
    Roma, 27 novembre 2012 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio