IL DIRETTORE GENERALE 
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 
 
  Visto l'art. 12 del D.lgs. 02.08.2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto l'art.1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16  marzo  1942  n.
267; 
  Viste  le  risultanze  del  verbale  di   mancata   revisione   del
17/10/2011, effettuate dal revisore incaricato  dal  Ministero  dello
Sviluppo  Economico  e  relative  alla  societa'  cooperativa   sotto
indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che la Cooperativa, a seguito  della  comunicazione  ai
sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, prot. 76382  del  26/03/2012,
non  ha  prodotto   alcuna   documentazione   attestante   l'avvenuta
regolarizzazione delle difformita'; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  Centrale  per   le
Cooperative  in  data   28/09/2011   in   merito   all'adozione   dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies  c.c.,  con  contestuale  nomina  del  commissario
liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La Societa' "ACM Coop - Societa'  Cooperativa"  con  sede  in  Dolo
(VE), costituita in data 04/04/2008, C.F. 03838410276, e' sciolta per
atto d'autorita' ai sensi  dell'art.  2545-septiesdecies  c.c.  e  la
Dr.ssa Chiara Liuzzi, nata a Gioia  del  Colle  (BA)  il  31/01/1966,
domiciliata in Vicolo XV Luglio n. 10- 31100 Treviso, ne e'  nominata
commissario liquidatore.