Alle imprese interessate; 
                                Al comune dell'Aquila; 
                                Alla regione Abruzzo; 
                                Alla Camera di commercio dell'Aquila; 
                                Alla     prefettura     -     ufficio
                                territoriale del governo dell'Aquila; 
                                All'Agenzia delle entrate. 
 
 
1. Premessa. 
  L'art. 1, comma 1, del decreto 26 giugno 2012  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana del 1° settembre 2012, n.  204  (nel  seguito  decreto),  in
attuazione dell'art. 70 del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
prevede la concessione  di  agevolazioni  sotto  forma  di  esenzioni
fiscali e contributive in  favore  di  imprese  di  micro  e  piccola
dimensione localizzate  all'interno  della  Zona  franca  urbana  del
comune dell'Aquila (nel seguito ZFU), istituita  ai  sensi  dell'art.
10, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,  n.  77  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  Con decreto direttoriale in data 6 dicembre 2012 si  e'  provveduto
ad approvare il modello di istanza per fruire dei suddetti  benefici,
previsto dall'art. 11 del citato decreto 26 giugno 2012. 
2. Intensita' e decorrenza delle agevolazioni. 
  Le agevolazioni di cui al decreto sono  concesse  ai  sensi  e  nei
limiti di quanto previsto all'art. 2, comma 2, del  regolamento  (CE)
n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli  87  e  88  del
trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»). 
  Pertanto, ciascun  soggetto  puo'  beneficiare  delle  agevolazioni
previste dal decreto fino  al  limite  massimo  di  200.000,00  euro,
ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore  del
trasporto su strada, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni
gia' ottenute dall'impresa a  titolo  di  de  minimis  nell'esercizio
finanziario in corso alla data di presentazione  dell'istanza  e  nei
due esercizi finanziari precedenti. 
  Nella tabella di cui alla lettera g) del modulo di istanza, ai fini
della determinazione delle agevolazioni eventualmente  gia'  ottenute
dall'impresa a titolo  di  de  minimis  alla  data  di  presentazione
dell'istanza,  si  precisa  che  l'esercizio  finanziario  e'  quello
indicato nella sezione «dati identificativi dell'impresa richiedente»
del modulo di istanza medesimo, corrispondente al  periodo  contabile
di riferimento dell'impresa, che,  per  talune  attivita',  puo'  non
coincidere con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre). 
  Nella tabella di  cui  alla  lettera  h)  del  modulo  di  istanza,
l'impresa  deve  indicare  eventuali  ulteriori   agevolazioni   gia'
ottenute, non a  titolo  di  de  minimis,  a  valere  sulle  medesime
tipologie  di  esenzioni  e  per  gli  stessi  periodi   di   imposta
considerati dal decreto. 
  Le agevolazioni decorrono dal periodo di  imposta  di  accoglimento
dell'istanza di agevolazione. La data  di  accoglimento  dell'istanza
coincide  con  quella   di   comunicazione   di   concessione   delle
agevolazioni alla singola impresa beneficiaria. 
3. Soggetti interessati alla presentazione dell'istanza. 
  Possono beneficiare  delle  agevolazioni  le  imprese  di  micro  e
piccola dimensione,  gia'  costituite  e  regolarmente  iscritte  nel
registro delle imprese alla data di  presentazione  dell'istanza.  Le
stesse devono altresi' trovarsi nel  pieno  e  libero  esercizio  dei
propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a
procedure concorsuali. 
  Ai sensi di quanto previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, e tenuto anche conto dei rapporti  di
associazione  o  di  collegamento  intercorrenti  tra  l'impresa  che
presenta l'istanza di agevolazione e altre imprese o persone fisiche,
si considerano: 
  a) «microimprese» le imprese che hanno meno di  10  occupati  e  un
fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni
di euro; 
  b) «piccole imprese» le imprese che hanno meno di 50 occupati e  un
fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore  a
10 milioni di euro. 
  Per una piu' puntuale trattazione dei criteri e delle modalita'  di
determinazione della dimensione aziendale ai fini  dell'accesso  alle
agevolazioni,  si  rimanda  a   quanto   stabilito   dalla   predetta
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6  maggio  2003  e
dal decreto del Ministro delle attivita'  produttive  del  18  aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 12 ottobre 2005, n. 238. 
  Le imprese ammissibili alle agevolazioni devono svolgere la propria
attivita'  all'interno  della   ZFU,   disponendo,   alla   data   di
presentazione  dell'istanza,  come  indicato  dal  richiedente   alla
lettera a) del modulo di istanza, di un ufficio  o  locale  destinato
all'attivita', anche amministrativa, ubicato all'interno  della  ZFU,
regolarmente  segnalato  alla  competente  Camera  di   commercio   e
risultante dal relativo certificato camerale. 
  Per ufficio o locale si intende  la  sede  legale,  amministrativa,
produttiva  o  qualsiasi  altra  sede  secondaria  o  unita'   locale
dell'impresa, cosi' come risultante dal certificato camerale. 
  Per le imprese che svolgono attivita' non sedentaria, sia nel  caso
in cui l'ufficio o locale indicato alla  lettera  a)  del  modulo  di
istanza sia ubicato all'interno della ZFU, sia che  esso  ricada  nel
centro storico dell'Aquila, e' inoltre richiesto che: 
    a) presso il predetto ufficio o locale sia  impiegato  almeno  un
lavoratore dipendente a tempo pieno  o  parziale  che  vi  svolga  la
totalita' delle ore lavorative; 
ovvero 
    b) almeno il 25% del volume di affari dell'impresa sia realizzato
da operazioni effettuate all'interno della ZFU. 
  Ai fini del decreto, sono considerate non sedentarie  le  attivita'
esercitate prevalentemente  al  di  fuori  di  un  ufficio  o  locale
aziendale   e   svolte   principalmente,   se   non   esclusivamente,
direttamente presso la clientela dell'impresa o in spazi pubblici. In
tal senso, a fini esemplificativi e non esaustivi,  sono  considerate
attivita' di tipo: 
  non sedentario, i venditori ambulanti, le imprese  di  costruzione,
gli idraulici e i parrucchieri  che  svolgono  la  propria  attivita'
prevalentemente presso l'abitazione dei clienti; 
  sedentario, le attivita' manifatturiere svolte all'interno  di  uno
stabilimento produttivo, gli esercizi commerciali,  i  ristoranti,  i
saloni di parrucchiere. 
  Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al decreto le «imprese in
difficolta'» ai sensi degli orientamenti comunitari  sugli  aiuti  di
Stato  per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di  imprese  in
difficolta'.  A  tal  fine,  si  considera  impresa  in   difficolta'
l'impresa che: 
  a) se si tratta di una societa' a responsabilita' illimitata, abbia
perduto piu' della meta' del capitale sottoscritto e  la  perdita  di
piu' di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel  corso  degli
ultimi dodici mesi, ovvero 
  b) se si tratta di una societa' in cui almeno alcuni  soci  abbiano
la responsabilita' illimitata per  i  debiti  della  societa',  abbia
perduto piu' della meta' del capitale, come indicato nei conti  della
societa', e la perdita di piu' di un quarto  di  detto  capitale  sia
intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero 
  c) indipendentemente dal tipo  di  societa',  le  imprese  per  cui
ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura
nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. 
  Una micro o piccola impresa costituitasi da meno di tre anni non e'
considerata un'impresa in difficolta' per il periodo  interessato,  a
meno che essa non  soddisfi  le  condizioni  previste  alla  suddetta
lettera c). 
4. Importi richiesti. 
  L'importo complessivo delle agevolazioni richieste non puo'  essere
superiore al massimale previsto all'art. 3,  comma  2,  del  decreto,
pari a: 
  a) 200.000,00 euro, ovvero, 
  b) 100.000,00 euro, nel caso di  imprese  attive  nel  settore  del
trasporto su strada. 
  Inoltre, per le imprese  che  abbiano  beneficiato,  nell'esercizio
finanziario in corso alla data di  inoltro  dell'istanza  e  nei  due
precedenti, di altre agevolazioni a titolo di «de minimis», l'importo
massimo delle agevolazioni richiedibili ai sensi del decreto non puo'
essere  superiore  alla  differenza  tra  il  limite  previsto  dalla
normativa «de minimis» (200.000,00 euro, ovvero 100.000,00  euro,  in
funzione del settore di attivita' dell'impresa)  e  il  totale  delle
agevolazioni  de  minimis  gia'  ottenute  dall'impresa,  cosi'  come
riportate nella tabella di cui alla lettera g) del modulo di istanza. 
5. Agevolazioni concedibili. 
  Le imprese possono  beneficiare  delle  tipologie  di  agevolazioni
previste alle lettere a), b) e d) del comma  341  dell'art.  1  della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e  successive  modificazioni   e
integrazioni, consistenti in: 
  a) esenzione dalle imposte sui redditi; 
  b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  c) esonero dal versamento  dei  contributi  sulle  retribuzioni  da
lavoro dipendente. 
  In considerazione del fatto che l'esenzione dall'imposta municipale
propria per gli immobili ubicati nella ZFU,  posseduti  e  utilizzati
dalle  imprese   per   l'esercizio   dell'attivita'   economica,   e'
riconosciuta dal decreto  e  dalla  normativa  di  riferimento  «fino
all'anno 2012», le agevolazioni concesse ai sensi del decreto, avendo
decorrenza da un periodo di imposta successivo al 2012, non  potranno
avere ad oggetto l'esenzione da tale imposta. 
a) Esenzione dalle imposte sui redditi. 
  Il  reddito  derivante  dallo  svolgimento  dell'attivita'   svolta
dall'impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell'importo di 100.000,00
euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto  di  seguito
previsto in termini di maggiorazioni, e'  esente  dalle  imposte  sui
redditi, a decorrere dal periodo di  imposta  di  accoglimento  della
istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali: 
  100%, per i primi cinque periodi di imposta; 
  60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo; 
  40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo; 
  20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo. 
  Ai fini della determinazione  del  reddito  per  cui  e'  possibile
beneficiare  dell'esenzione,  non  rilevano  le  plusvalenze   e   le
minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli  54,  86  e  101  del
Testo unico delle imposte sui redditi  (nel  seguito  TUIR),  ne'  le
sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli  88  e  101  del
medesimo TUIR. 
  I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi  precedenti  a
quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione  o  deduzione
e'  stata  rinviata  in  conformita'  alle  disposizioni  del   TUIR,
concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito. 
  Per l'esenzione  dalle  imposte  sui  redditi  non  si  applica  la
disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art.  83  del
TUIR. 
  Il limite di  100.000,00  euro  e'  maggiorato,  per  ciascuno  dei
periodi di imposta, di un importo pari a 5.000,00 euro,  ragguagliato
ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all'interno del Sistema
locale di lavoro in cui ricade la ZFU (vedi  oltre  per  la  puntuale
individuazione del SLL), assunto a tempo  indeterminato  dall'impresa
beneficiaria.  A  tale  fine,  rilevano  le  nuove   assunzioni   che
costituiscono un incremento del  numero  di  dipendenti  assunti  con
contratto a tempo indeterminato, sia  a  tempo  pieno  che  parziale,
rispetto al numero di lavoratori, assunti con la  medesima  tipologia
di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di  imposta
precedente a quello di decorrenza dell'esenzione. 
  La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono  attivita'
di lavoro dipendente solo  all'interno  della  ZFU.  L'incremento  e'
considerato al  netto  delle  diminuzioni  verificatesi  in  societa'
controllate o collegate all'impresa richiedente  ai  sensi  dell'art.
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta  persona,
al medesimo soggetto. 
  Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attivita' anche al di
fuori della ZFU, ai fini della determinazione  del  reddito  prodotto
nella  ZFU,  sussiste  l'obbligo  in  capo  all'impresa   di   tenere
un'apposita contabilita' separata. Le spese e  gli  altri  componenti
negativi  relativi  a   beni   e   servizi   adibiti   promiscuamente
all'esercizio  dell'attivita'  nella  ZFU  e  al  di  fuori  di  essa
concorrono alla formazione del reddito  prodotto  nella  ZFU  per  la
parte del loro importo che corrisponde al  rapporto  tra  l'ammontare
dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono  a  formare  il
reddito prodotto dall'impresa nella ZFU e l'ammontare  di  tutti  gli
altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il periodo d'imposta in
corso alla data  di  emanazione  del  decreto  non  si  applica  tale
disposizione. 
  Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia
ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, rileva altresi' il  reddito
determinato per l'esenzione dalle imposte. 
  Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, commi 1, 13, 15  e  16
del TUIR, il reddito determinato per  l'esenzione  dalle  imposte  e'
computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il  computo
del  predetto  reddito  ai   fini   dell'accesso   alle   prestazioni
previdenziali e assistenziali. 
  Il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte concorre  alla
formazione   della   base   imponibile   dell'addizionale   regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50  del
decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446  e  dell'addizionale
comunale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360. 
b) Esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  Per ciascuno dei primi cinque  periodi  di  imposta  decorrenti  da
quello di accoglimento  dell'istanza  di  agevolazione,  dall'imposta
regionale sulle attivita' produttive  e'  esentato  il  valore  della
produzione netta. 
  Per la  determinazione  del  valore  della  produzione  netta,  non
rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate. 
  I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi  precedenti  a
quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione  o  deduzione
e'  stata  rinviata  in  applicazione  dell'art.  5-bis  del  decreto
legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  nonche'  della  disciplina
vigente in data anteriore a quella di  introduzione  delle  modifiche
recate dal comma 50 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
concorrono alla determinazione del valore della produzione netta. 
  Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attivita' anche  al  di
fuori della ZFU, ai fini della determinazione della quota  di  valore
della   produzione   netta   per   cui   e'   possibile   beneficiare
dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive,  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4,  comma  2,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
c) Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro
dipendente. 
  Relativamente ai soli contratti a  tempo  indeterminato,  ovvero  a
tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e  a  condizione
che almeno il 30 percento degli occupati risieda nel  sistema  locale
di lavoro in cui ricade la  ZFU,  e'  riconosciuto,  nei  limiti  del
massimale di retribuzione fissato dall'art. 1, comma 1,  del  decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  1°
dicembre  2009,  l'esonero  dal  versamento  dei   contributi   sulle
retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali: 
  100%, per i primi cinque anni; 
  60%, per gli anni dal sesto al decimo; 
  40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo; 
  20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo. 
  Il sistema locale di lavoro in cui ricade la ZFU  e'  rappresentato
dal  seguente  aggregato  di  comuni:  Acciano,  Barete,  Barisciano,
Cagnano, Amiterno, Calascio, Campotosto, Capitignano,  Carapelle  C.,
Castel del Monte, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, L'Aquila,  Lucoli,
Montereale, Ocre, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata  d'Ansidonia,  Rocca
di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' V., S. Pio delle  Camere,
Sant'Eusanio F.se, S.  Stefano  di  Sessanio,  Scoppio,  Tione  degli
Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo. 
6. Concessione delle agevolazioni. 
  L'importo dell'agevolazione per ciascun  soggetto  beneficiario  e'
calcolato sulla base  del  rapporto  tra  l'ammontare  delle  risorse
stanziate  e  l'ammontare  del  risparmio  d'imposta  e  contributivo
complessivamente richiesto dalle imprese istanti, tenuto conto  delle
quote di risorse  destinate  alle  riserve  di  cui  all'art.  4  del
decreto. 
  Gli importi  delle  agevolazioni  spettanti  sono  determinati  con
provvedimento del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  pubblicato
anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it). 
7. Riserve. 
  Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento,
ai sensi dell'art. 4  del  decreto,  sono  istituite  due  specifiche
riserve. 
a) «Riserva per le nuove imprese». 
  La prima riserva, di cui al comma 1, lettera a), del citato art. 4,
e'  istituita  in  favore  delle  imprese  di   nuova   costituzione,
intendendosi per tali le  imprese  che,  in  possesso  dei  requisiti
previsti  all'art.  2  del  decreto,  si  trovano,   alla   data   di
presentazione dell'istanza di agevolazione, nei primi tre periodi  di
imposta dalla data di costituzione dell'impresa. A  tale  riserva  e'
destinata una quota pari al 20% delle risorse disponibili. 
b) «Riserva per le imprese del centro storico». 
  La seconda riserva, di cui alla lettera b) dell'art. 4 del decreto,
e'  destinata  alle  imprese,  in  possesso  dei  requisiti  previsti
all'art. 2 del decreto, che svolgono l'attivita' economica nel centro
storico  dell'Aquila,  disponendo,   alla   data   di   presentazione
dell'istanza di  agevolazione,  di  un  ufficio  o  locale  destinato
all'attivita', anche amministrativa, all'interno del  centro  storico
dell'Aquila, come indicato dall'impresa alla lettera a) del modulo di
istanza. 
  La perimetrazione del centro  storico  dell'Aquila  e'  disponibile
nell'apposita sezione del  sito  istituzionale  del  Ministero  dello
sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle  agevolazioni  per
la ZFU del comune dell'Aquila. 
  Per le imprese che  svolgono  attivita'  non  sedentaria,  ai  fini
dell'accesso alla riserva in argomento, si rinvia a  quanto  esposto,
con riferimento a tale tipologia di impresa, al precedente  paragrafo
3. 
  Nel caso in cui l'ufficio o locale situato nel centro  storico  non
sia  operativo  alla  data  di   presentazione   della   istanza   di
agevolazione, l'impresa fruisce delle agevolazioni, qualora  disponga
di altro ufficio o locale adibito all'attivita' aziendale ubicato  in
area esterna al centro storico ma comunque compresa nella ZFU,  nella
misura stabilita per le imprese non ricadenti nella  riserva  per  il
«centro storico», fermo  restando  il  riconoscimento  dell'eventuale
maggior  importo  dell'agevolazione  connesso   alla   ricomprensione
dell'impresa  nella  riserva  per  il  «centro  storico»  non  appena
l'impresa abbia  comunicato  al  Ministero  l'intervenuto  ripristino
dell'operativita' dell'ufficio o locale situato nel centro storico. 
  Nel caso in cui l'ufficio o locale situato nel centro  storico  non
sia  operativo  alla  data  di   presentazione   della   istanza   di
agevolazione e l'impresa non disponga, alla medesima data,  di  altri
uffici o locali adibiti all'attivita' aziendale  ubicati  all'interno
della ZFU, la effettiva fruizione delle agevolazioni e'  condizionata
all'invio, da parte dell'impresa, di una  apposita  comunicazione  al
Ministero con la quale la stessa  dichiara  l'intervenuto  ripristino
dell'operativita' del predetto ufficio o locale. 
  Le comunicazioni di cui sopra  devono  essere  redatte  utilizzando
l'apposito   schema   predisposto   dal   Ministero   e   disponibile
nell'apposita sezione del  sito  istituzionale  del  Ministero  dello
sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle  agevolazioni  per
la ZFU del comune dell'Aquila. 
  Alla riserva per il centro storico e' destinata una quota  pari  al
10% delle risorse disponibili. Le somme eventualmente  non  impiegate
dalla riserva in argomento sono utilizzate a copertura delle istanze,
che non gravano sulla predetta riserva, rimaste  prive  di  integrale
copertura. 
c) Gestione delle riserve. 
  Le predette riserve saranno gestite dal Ministero in modo da  tener
conto, in sede di riparto, dei casi in cui  una  impresa  richiedente
possegga   contemporaneamente   i   requisiti   previsti    per    la
ricomprensione sia nella riserva di cui  alla  lettera  a)  che  alla
lettera b) dell'art. 4 del decreto. 
8. Informazioni antimafia. 
  Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede  ad
inoltrare alla competente prefettura  la  richiesta  di  informazioni
circa l'eventuale sussistenza di tentativi di  infiltrazione  mafiosa
tendenti a condizionare le scelte e gli  indirizzi  dell'impresa.  In
tali  casi,  l'efficacia  del  provvedimento  di  concessione   delle
agevolazioni  resta  subordinata  all'acquisizione   dell'informativa
antimafia recante  l'attestazione  dell'insussistenza  di  condizioni
interdittive. 
9. Modalita' di fruizione delle agevolazioni. 
  Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione  dei  versamenti  da
effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo  9  luglio
1997,  n.  241,  con  il  modello  di  pagamento  F24  da  presentare
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  lo  scarto  dell'operazione   di
versamento, secondo modalita' e termini  definiti  con  provvedimento
del direttore della medesima Agenzia. 
  Le agevolazioni sono fruite  dalle  imprese  beneficiarie  fino  al
raggiungimento dell'importo dell'agevolazione  concessa,  cosi'  come
determinato dal Ministero (vedi paragrafo 6). 
10. Informazioni e contatti. 
  Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito  alle  modalita'  di
accesso  alle  agevolazioni  possono  essere  richieste  ai  contatti
riportati nell'apposita sezione del sito istituzionale del  Ministero
dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni
per la ZFU del comune dell'Aquila. 
    Roma, 6 dicembre 2012 
 
                                       Il direttore generale: Sappino