IL DIRETTORE GENERALE 
        per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge  finanziaria  2007)  e,  in
particolare, il comma 340 dell'articolo 1 con il quale sono istituite
le Zone Franche Urbane; 
  Visti i commi da 341 a 341-ter del citato articolo 1 della legge n.
296 del 2006 con i quali sono disposte agevolazioni fiscali in favore
delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone Franche Urbane; 
  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi
urgenti in favore delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'articolo 10, comma
1-bis con il quale e' stabilito che il CIPE, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, provvede  alla
individuazione  e  alla  perimetrazione,  nell'ambito  dei  territori
comunali della provincia dell'Aquila e di quelli di cui  all'articolo
1  del  medesimo  decreto,  delle  Zone  Franche  Urbane,  istituendo
altresi', per il finanziamento delle predette Zone, un apposito Fondo
nello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e
delle finanze; 
  Vista la delibera CIPE 13 maggio  2010,  n.  39,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del  16  novembre
2010,  con  la  quale  sono  state  disposte  l'individuazione  e  la
perimetrazione della Zona Franca  Urbana  del  Comune  dell'Aquila  e
l'assegnazione delle relative risorse; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24   marzo   2012,   n.   27,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'» e, in particolare, l'articolo 70,
comma 1, con il quale e' previsto che le risorse  del  Fondo  di  cui
all'articolo 10, comma  1-bis,  del  decreto-legge  n.  39  del  2009
possono essere utilizzate per la concessione  delle  agevolazioni  di
cui all'articolo 1, comma 341, della citata legge n.  296  del  2006,
anche a titolo di  de  minimis,  in  favore  delle  piccole  e  micro
imprese, gia' costituite o che si costituiranno entro il 31  dicembre
2014, situate nella Zona Franca Urbana dell'Aquila; 
  Visto il  decreto  26  giugno  2012  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  204
del  1°  settembre  2012  che,  in  attuazione  di  quanto   previsto
all'articolo 70, comma 2, del citato decreto-legge  n.  1  del  2012,
stabilisce le condizioni, i limiti e  le  modalita'  di  applicazione
delle agevolazioni di cui al comma 341 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  in
favore delle piccole e micro imprese  localizzate  all'interno  della
Zona Franca Urbana del Comune dell'Aquila; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, del predetto decreto 26 giugno  2012,
che stabilisce che i termini per la presentazione  delle  istanze  di
agevolazione sono fissati con decreto del  Ministero  dello  sviluppo
economico, disponendo altresi' che il modello d'istanza e'  approvato
dallo stesso  Ministero,  sentito  il  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate; 
  Vista la nota del 4 dicembre 2012, prot. n. 176871,  con  la  quale
l'Agenzia delle entrate ha espresso  parere  favorevole  sul  modello
d'istanza per l'accesso alle agevolazioni predisposto  dal  Ministero
dello sviluppo economico; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Approvazione del modello d'istanza 
 
  1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 11 del  decreto  26  giugno
2012 del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, l'allegato modello  d'istanza
per l'accesso alle agevolazioni  in  favore  delle  piccole  e  micro
imprese  situate  nella  Zona  Franca  Urbana  dell'Aquila   di   cui
all'articolo 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  corredato
dall'appendice  in  cui  sono  riportate   le   istruzioni   per   la
compilazione e l'invio della medesima istanza.