La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
    Nuove disposizioni in materia di attivita' di autoriparazione 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.  122,
e' sostituito dal seguente: 
      «3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione
si distingue nelle attivita' di: 
        a) meccatronica; 
        b) carrozzeria; 
        c) gommista». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5  febbraio
          1992, n. 122 (Disposizioni in materia  di  sicurezza  della
          circolazione  stradale  e  disciplina   dell'attivita'   di
          autoriparazione), pubblicata nella Gazz. Uff.  19  febbraio
          1992, n. 41, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1.Attivita' di autoriparazione. 
              1. Al fine di raggiungere  un  piu'  elevato  grado  di
          sicurezza nella circolazione stradale e per  qualificare  i
          servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la  presente
          legge  disciplina  l'attivita'   di   manutenzione   e   di
          riparazione dei  veicoli  e  dei  complessi  di  veicoli  a
          motore,  ivi  compresi  ciclomotori,   macchine   agricole,
          rimorchi e carrelli, adibiti  al  trasporto  su  strada  di
          persone e di cose,  di  seguito  denominata  «attivita'  di
          autoriparazione». 
              2. Rientrano nell'attivita'  di  autoriparazione  tutti
          gli interventi di sostituzione, modificazione e  ripristino
          di qualsiasi componente, anche particolare, dei  veicoli  e
          dei complessi di veicoli  a  motore  di  cui  al  comma  1,
          nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli  e  complessi
          di veicoli a motore, di impianti e  componenti  fissi.  Non
          rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di
          lavaggio, di rifornimento di  carburante,  di  sostituzione
          del  filtro  dell'aria,  del  filtro  dell'olio,  dell'olio
          lubrificante  e  di  altri  liquidi   lubrificanti   o   di
          raffreddamento, che devono in ogni caso  essere  effettuate
          nel rispetto delle  norme  vigenti  in  materia  di  tutela
          dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti,
          nonche' l'attivita' di commercio di veicoli . 
              3.  Ai  fini  della  presente  legge   l'attivita'   di
          autoriparazione si distingue nelle attivita' di: 
              a) meccatronica; 
              b) carrozzeria; 
              c) gommista.".