IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02.08.2002, n. 220; Visto l' art. 2545 septiesdecies c.c.; Visto l' art. 1 legge n.400/75 e l'art.198 regio decreto 16 marzo 1942 n.267; Viste le risultanze del verbale di revisione del 26/05/2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art.7 e 8 legge n.241/90, prot. 0183381 del 03/10/2011, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita'; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.; Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore; Decreta: Art. 1 La Cooperativa "Societa' cooperativa SGM costruzioni" con sede in Badesi (SS), costituita in data 6 febbraio 2008, Codice fiscale n. 02293610909, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell' art. 2545 septiesdecies c.c. e il dott. Giovanni Pinna Parpaglia, nato a Sassari il 6 settembre 1962, con studio in Piazza D'Italia, n. 26 - 07100 Sassari, ne e' nominato commissario liquidatore.