L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE 
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  173,  recante
attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  concernente
il Codice delle Assicurazioni Private, e le  successive  disposizioni
modificative ed integrative; 
  Visto in particolare  l'art.  335,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo 7  settembre  2005  n.  209,  il  quale  prevede  che  il
contributo   di   vigilanza   sull'attivita'   di   assicurazione   e
riassicurazione,  dovuto  dalle  imprese  di  assicurazione   e   di'
riassicurazione con sede  legale  nel  territorio  della  Repubblica,
nonche'  dalle  sedi  secondarie  di  imprese  di   assicurazione   e
riassicurazione  extracomunitarie  stabilite  nel  territorio   della
Repubblica e' commisurato ad un importo  non  superiore  al  due  per
mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le
imposte ed al netto di un'aliquota per oneri  di  gestione  calcolata
dall'ISVAP mediante apposita elaborazione  dei  dati  risultanti  dai
bilanci dell'esercizio precedente; 
  Visto il decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008  concernente  le
disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di  esercizio
e della relazione semestrale delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione; 
  Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci  dell'esercizio
2011 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita
l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro  diretto  e'
stata pari al 4,7%; 
 
                              Dispone: 
 
  Ai  fini  della  determinazione   del   contributo   di   vigilanza
sull'attivita' di assicurazione e  riassicurazione  di  cui  all'art.
335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  per
l'esercizio 2013 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre  dai
premi incassati e' fissata nella misura del 4,7% dei predetti premi. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito
internet dell'Autorita'. 
    Roma, 30 novembre 2012 
 
                               Il commissario straordinario: Giannini