IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente
modificato (nel seguito indicato come  il  "Decreto-Legge  n.  351"),
recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di   privatizzazione   e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo  dei
fondi comuni di investimento immobiliare; 
  Visto l'articolo 4 del decreto-legge n. 351 (nel  seguito  indicato
come l'"Articolo 4") in forza del quale il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione  di  uno  o
piu'  fondi  comuni  di  investimento   immobiliare,   conferendo   o
trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello
Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato  e  degli
enti pubblici non territoriali, individuati con uno  o  piu'  decreti
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale; 
  Visto il comma 2 dell'articolo 4 ai sensi del quale le disposizioni
degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351  si  applicano,  per
quanto compatibili, ai  trasferimenti  dei  beni  immobili  ai  fondi
comuni di investimento immobiliare di cui al  comma  1  del  medesimo
articolo 4; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
in data 15 dicembre 2004, Fondo Immobili Pubblici: Decreto Operazione
e il Decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  emanato  in
data 23 dicembre 2005, Fondo Patrimonio Uno: Decreto Operazione  (nel
seguito indicati come i "Decreti  Operazione"),  tenuto  conto  delle
disposizioni in  esso  contenute  volte  a  regolare  alcuni  aspetti
afferenti la complessiva operazione di conferimento  e  trasferimento
al Fondo (come ivi definito) di taluni immobili,  incluse  previsioni
concernenti il contratto di locazione,  l'assegnazione  degli  stessi
immobili agli Enti Titolari (come ivi definiti) che li hanno in  uso,
la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso
e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento  degli  immobili,
le dichiarazioni e impegni che il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a rilasciare per conto degli Enti Titolari; 
  Visti i Decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con i Ministri competenti, con i quali sono stati trasferiti
e apportati ai Fondi i beni immobili indicati  nell'allegato  a  tali
decreti, ed in particolare per il Fondo Immobili Pubblici, i  Decreti
di apporto, il I ed il II Decreto di Trasferimento, emanati  in  data
23 dicembre  2004  e  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  28
dicembre 2004, n. 303; per il Fondo  Patrimonio  Uno,  i  Decreti  di
apporto e di  trasferimento  emanati  in  data  23  dicembre  2005  e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2005, n. 302 (nel
seguito indicati come i "Decreti di Trasferimento" e  i  "Decreti  di
Apporto"); 
  Visto in particolare l'articolo 3 del decreto-legge n. 351, comma 1
bis, - secondo periodo - che dispone che per i  beni  di  particolare
valore artistico e storico, i decreti previsti dal medesimo  articolo
3, sono adottati di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali; 
  Visti, altresi', i  Decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze emanati in data  24  dicembre  2004  per  il  Fondo  Immobili
Pubblici, 29 dicembre 2005 per il Fondo Patrimonio Uno, ai sensi  dei
quali e' stato determinato  il  valore  degli  immobili  conferiti  e
trasferiti ai Fondi ai sensi del Decreto di Apporto e dei Decreti  di
Trasferimento, e l'ammontare del canone di locazione degli stessi  da
corrispondere ai Fondi (nel  seguito  indicato  come  i  "Decreti  di
Chiusura dell'Operazione"); 
  Visti gli accordi di indennizzo stipulati,  ai  sensi  del  Decreto
Operazione e del Decreto Chiusura dell'Operazione, tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e i Fondi (gli "Accordi di Indennizzo")
il 29 dicembre 2004 per il Fondo Immobili Pubblici e il  29  dicembre
2005 per il Fondo Patrimonio Uno; 
  Tenuto conto delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia
e delle  finanze  per  il  tramite  dell'Agenzia  del  Demanio  sugli
immobili conferiti e trasferiti ai sensi dei Decreti di Apporto e dei
Decreti di Trasferimento, dalle quali e'  emersa  l'intrasferibilita'
degli immobili di cui all'Allegato 1 per difetto  di  titolarita'  in
capo allo Stato dante causa (le "Verifiche sull'an"); 
  Viste le comunicazioni di  Investire  Immobiliare,  SGR  del  Fondo
Immobili Pubblici, del 25 luglio 2008, del 5  luglio  2010  e  del  4
agosto 2011, tutte riepilogate nella nota del 2 novembre 2011,  e  la
comunicazione di BNP Paribas, SGR del Fondo Patrimonio  Uno,  del  27
luglio 2007, ribadita da ultimo con nota del 22 novembre 2011, con le
quali, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3 lettere "a)" e  "b)"
dell'Accordo di Indennizzo del 29 dicembre 2004, e  dell'Allegato  2,
lettere "a)" e "b)" dell'Accordo di Indennizzo del 29 dicembre  2005,
sulla base delle  valutazioni  effettuate  dall'esperto  indipendente
nominato dalle societa' di gestione dei Fondi, e' stato richiesto  al
Ministero dell'economia e delle finanze, il pagamento di  un  importo
complessivo pari a Euro 12.113.525,56; 
  Vista l'istruttoria che ha coinvolto i suddetti Fondi, il Ministero
dell'economia e delle finanze, e l'Agenzia del demanio, attraverso la
creazione di fascicoli immobiliari per  ciascun  immobile  ricompreso
nell'Allegato 1; 
  Considerata, infine, la congruita' di stima effettuata dall'Agenzia
del Demanio nella nota prot. n. 35513 del 10 novembre 2011 (acquisita
al protocollo MEF con n. DT 89545), per  gli  importi  oggetto  delle
istanze di indennizzo dei Fondi relativamente agli  immobili  di  cui
all'Allegato 1 (le "Verifiche sul quantum"); 
  Applicate  le  franchigie  di  cui  ai   sopracitati   Accordi   di
Indennizzo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  In conseguenza dell'esito delle Verifiche sull'an  e  sul  quantum,
gli immobili di cui all'Allegato 1 si considerano non  trasferiti,  e
di conseguenza dagli allegati al Decreto di Apporto e ai  Decreti  di
Trasferimento e' espunto qualsiasi riferimento agli stessi. 
  A titolo di indennizzo, ai sensi di quanto previsto  dagli  Accordi
di Indennizzo, stipulati in virtu' di  quanto  disposto  dai  Decreti
Operazione - allegati 2 e  3,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' tenuto a corrispondere: al  Fondo  Immobili  pubblici,  un
importo forfetario pari ad Euro 596.857,56; al Fondo Patrimonio  uno,
un importo forfetario pari ad Euro 6.516.668,00. 
  Gli importi sono comprensivi delle spese sostenute dai Fondi.