IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n,  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  e  le  successive
modificazioni, recante "misure urgenti per il  sostegno  a  famiglie,
lavoro,  occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare   in   funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale"; 
  Visto, in particolare, l'art. 15, comma 13 del citato decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2 e le successive modificazioni,  con  il  quale,
considerata l'eccezionale turbolenza nei mercati finanziari, e' stato
consentito  ai  soggetti  che  non  adottano  i  principi   contabili
internazionali, diversi dalle imprese di cui all'articolo  91,  comma
2,  del  codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell'esercizio  in  corso  alla
data di entrata in vigore del predetto decreto, di valutare i  titoli
non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al
loro valore di iscrizione, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio
o,  ove  possibile,  dall'ultima  relazione  semestrale  regolarmente
approvati   anziche'   al   valore   di   realizzazione    desumibile
dall'andamento  del  mercato,  fatta  eccezione  per  le  perdite  di
carattere durevole; 
  Considerato che il citato comma 13  prevede  che  tale  misura,  in
relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza  dei  mercati
finanziari,  possa  essere  reiterata  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Ritenuto opportuno estendere tali misure anche a tutto  l'esercizio
2012, considerato il permanere di una situazione di  volatilita'  dei
corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 15, comma 13, del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per tutto l'esercizio 2012. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 dicembre 2012 
 
                                                  Il Ministro: Grilli