IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo1997, n. 59; 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica del  22  luglio
2009, n.  129,  concernente  il  Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
n.  89  del  16  aprile   2012,   concernente   il   regolamento   di
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e
forestali n. 12081, del 2 agosto  2012,  registrato  alla  Corte  dei
Conti, recante individuazione degli Uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
  Viste le proposte di denominazione avanzate dagli interessati; 
  Considerata conclusa la verifica delle  denominazioni  proposte  in
quanto pubblicate sul Bollettino delle varieta'  vegetali  n.  4/2012
senza  che  siano  pervenuti  avvisi  contrari   all'uso   di   dette
denominazioni; 
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente  della  Repubblica
dell' 8 ottobre 1973, n.  1065,  sono  iscritte  nei  registri  delle
varieta' dei prodotti sementieri, fino  alla  fine  del  decimo  anno
civile successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima,  le  sotto
elencate varieta', le cui  descrizioni  e  i  risultati  delle  prove
eseguite sono depositati presso questo Ministero: 
    

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|                        FRUMENTO TENERO                            |
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| Codice  |  Denominazione  |   Responsabile della conservazione    |
|         |                 |             in purezza                |
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| 13747   |    Acapulco     |Apsovsementi S.p.A. - Voghera (PV) e   |
|         |                 |CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi  |
|         |                 |S.r.l. - Conselice (RA)                |
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| 13707   |    Annibale     |Syngenta Seeds S.A.S. - Francia        |
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| 13709   |    Camillo      |S.I.S. Societa' Italiana Sementi S.p.A.|
|         |                 |- San Lazzaro di Savena (BO) e         |
|         |                 |Syngenta Seeds S.A.S. - Francia        |
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| 13778   |    Toskani      |Momont-Hennette & Fils - Francia       |
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  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 dicembre 2012 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi