Art.  1  (Determinazione   maggiorazione   aliquota   addizionale
regionale dell'IRPEF) - 1.  La  maggiorazione  dello  0,2  per  cento
dell'aliquota  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sui  redditi
delle persone  fisiche  di  cui  all'art.  1,  comma  1  della  legge
regionale 9 dicembre 2011,  n.  17  (Misure  urgenti  in  materia  di
tributi regionali),  rispetto  all'aliquota  di  base  fissata  dalla
normativa statale, e' confermata per l'anno d'imposta 2013  e  per  i
successivi fino a nuova disposizione legislativa regionale. 
    2.  Sono  altresi'  confermate  le  modalita'  applicative  della
maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 1,
comma 1 della l.r. n. 17/2011.