Art. 1 (Determinazione maggiorazione aliquota addizionale regionale dell'IRPEF) - 1. La maggiorazione dello 0,2 per cento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17 (Misure urgenti in materia di tributi regionali), rispetto all'aliquota di base fissata dalla normativa statale, e' confermata per l'anno d'imposta 2013 e per i successivi fino a nuova disposizione legislativa regionale. 2. Sono altresi' confermate le modalita' applicative della maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 1 della l.r. n. 17/2011.