IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 195, commi 3  e  3-bis,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia del 22 dicembre 2010; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere,   in   conformita'   alla   citata
disposizione   legislativa,    all'aggiornamento    delle    sanzioni
amministrative pecuniarie previste  dal  citato  Nuovo  Codice  della
strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice  dei  prezzi
al consumo per le famiglie di operai e  impiegati,  media  nazionale,
verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2012; 
  Ritenuto di dover escludere dal  predetto  aggiornamento  l'importo
delle sanzioni introdotte nel  Nuovo  Codice  della  strada  e  norme
correlate per effetto delle disposizioni dell'art. 36, comma  10-bis,
del decreto legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  legge  15
luglio 2011, n.111, dell'art.1, comma 3, della legge 22  marzo  2012,
n. 33, dell'art.17, comma 12, del decreto legge 24 gennaio  2012,  n.
1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, e  dell'art.11-bis  del
decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  legge  4  aprile
2012, n. 35, non essendo  decorso  il  previsto  biennio  dalla  loro
entrata in vigore; 
  Considerato che l'indice di variazione percentuale  dei  prezzi  al
consumo per le  famiglie  di  operai  e  impiegati  verificatosi  nel
biennio  dal  1°  dicembre  2010  al  30  novembre  2012,   calcolato
dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' del 5,4%; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il  Nuovo  Codice
della strada e successive modifiche  e  integrazioni,  e'  aggiornata
secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto. 
  2. Dall'adeguamento di cui al comma  1  sono  escluse  le  sanzioni
amministrative pecuniarie previste  dalle  disposizioni  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  norme  correlate,   come
introdotte  o  modificate  dalle  disposizioni  dell'art.  36,  comma
10-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con  legge
15 luglio 2011, n.111, dell'art.1, comma  3,  della  legge  22  marzo
2012, n. 33, dell'art.17, comma 12,  del  decreto  legge  24  gennaio
2012,  n.  1,  convertito  con  legge  24  marzo  2012,   n.   27   e
dell'art.11-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n.  5,  convertito
con legge 4 aprile  2012,  n.  35,  riportate  nella  tabella  II  in
allegato al presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
    Roma, 19 dicembre 2012 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                              Severino 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Grilli 
 
 
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                               Passera 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2012 
Registro n. 10, foglio n. 193