IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
  Visto il regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265  e  successive
modifiche, recante il "Testo unico delle leggi sanitarie"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954,
n. 320, recante il "Regolamento di polizia veterinaria"; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  "Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59" e, in particolare l'art. 117; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  di  "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni; 
  Vista la  legge  13  novembre  2009,  n.  172,  d'"Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il "Regolamento di organizzazione  del  Ministero  della
salute"; 
  Vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che
istituisce delle  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'influenza
aviaria; 
  Vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20  dicembre  2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza  aviaria  e
che abroga la direttiva 92/40/CEE; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9,  recante
"Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure  comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE"; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004,  che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  marzo  2006,  n.  158,  recante
"Attuazione della direttiva 2003/74/CE,  concernente  il  divieto  di
utilizzazione di talune sostanze ad azione  ormonica  tireostatica  e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali; 
  Vista  l'ordinanza  26  agosto  2005  del  Ministro  della   salute
concernente "Misure di polizia veterinaria  in  materia  di  malattie
infettive e diffusive dei  volatili  da  cortile",  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 settembre 2005, n.
204; 
  Vista l'ordinanza  10  ottobre  2005  del  Ministero  della  salute
recante "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del 26  agosto  2005
concernente misure di polizia  veterinaria  in  materia  di  malattie
infettive e diffusive dei  volatili  da  cortile",  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2005,  n.
240; 
  Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministero  della  salute  di
"Proroga dei  termini  previsti  dall'ordinanza  26  agosto  2005,  e
successive modifiche ed integrazioni,  recante:  «Misure  di  polizia
veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili
da cortile», pubblicata sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 26 febbraio 2008, n. 48; 
  Visto il decreto 16 dicembre 2008 del Ministro  del  lavoro,  della
salute e delle  politiche  sociali  di  "Proroga  dell'ordinanza  del
Ministro  della  salute  26  agosto  2005  e  successive   modifiche,
concernente: «Misure di polizia veterinaria in  materia  di  malattie
infettive e diffusive dei  volatili  da  cortile»,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 febbraio 2009,  n.
27; 
  Vista l'ordinanza 3 dicembre 2010 del Ministro della salute recante
"Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 concernente «Misure
di polizia veterinaria in materia di malattie infettive  e  diffusive
dei volatili da cortile», pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 29 dicembre 2010, n. 303; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010,  recante
"Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore  avicolo
rurale",  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana del 23 agosto 2010, n. 196; 
  Visto la Decisione di esecuzione 2011/862/UE della Commissione, del
19  dicembre  2011,  che  approva  taluni  programmi  modificati   di
eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali  e  delle
zoonosi per il 2011 e che  modifica  la  decisione  2010/712/UE,  per
quanto riguarda il contributo finanziario  dell'Unione  ai  programmi
approvati con tale decisione; 
  Considerato  quanto  riportato  nei  documenti  del  World   Health
Organization  «Avian  influenza:  assessing  the   pandemic   threat»
dell'anno 2005 e «Questions and answers on avian influenza» dell'anno
2006, nonche' nel report dell'EFSA «Food as  a  possibile  source  of
infection with highly pathogenic avian influenza  viruses  for  human
and other  mammals»,  pubblicato  nell'anno  2006,  relativamente  ai
rischi di contagio per l'uomo attraverso l'assunzione di carni  crude
e prodotti a base di carne cruda provenienti da  pollame  infetto  da
virus dell'influenza aviaria; 
  Tenuto  conto  che,   a   livello   internazionale,   la   malattia
dell'influenza aviaria e' ancora diffusa e che,  di  conseguenza,  si
rende necessario mantenere elevato  il  sistema  di  controllo  e  di
tracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli  animali  destinati
alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata  o
atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  relativo   alla   fornitura   di
informazioni  sugli  alimenti  ai   consumatori,   che   modifica   i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e  (CE)  n.  1925/2006  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  e  abroga  la  direttiva  87/250/CEE  della
Commissione, la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio,  la  direttiva
1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE  e  2008/5/CE  della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8,  del  predetto
Regolamento, entro il 13 dicembre 2013, e a  seguito  di  valutazioni
d'impatto,   la   Commissione   adotta   atti   di   esecuzione   per
l'applicazione del paragrafo 2, lettera b),  del  medesimo  art.  26,
relativo all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo
di provenienza per le carni dei codici della  nomenclatura  combinata
(NC) elencati all'allegato XI, tra cui "Carni fresche, refrigerate  o
congelate, di volatili della voce 0105"; 
  Ritenuto di dovere confermare, fino  all'adozione  da  parte  della
Commissione degli atti di  esecuzione  di  cui  al  citato  art.  26,
paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1169/2011,  le  disposizioni  di
cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza del Ministro  della  salute
26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le
informazioni obbligatorie  per  le  carni  avicole  da  riportare  in
un'apposita etichetta, allo scopo di assicurare alle autorita' ed  ai
servizi addetti ai controlli e alla vigilanza nonche', agli operatori
del settore alimentare, di rintracciare con immediatezza e la massima
tempestivita' i prodotti che presentano un rischio per la  salute  in
ogni fase del processo produttivo; 
  Considerato   che   risulta   altresi'   necessario,   nelle   more
dell'emanazione a livello comunitario di un apposito  regolamento  in
materia di sanita' animale che disciplini in via generale  le  misure
di biosicurezza, quale presupposto indispensabile per  la  profilassi
delle malattie animali e le relative responsabilita'  in  materia  da
parte degli allevatori, confermare le misure di biosicurezza  di  cui
all'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista, altresi', la Decisione di esecuzione n. 2012/248/UE,  del  7
maggio 2012, che  modifica  le  decisioni  2005/692/CE,  2005/734/CE,
2007/25/CE e 2009/494/CE relative all'influenza aviaria,  in  cui  la
Commissione ritiene opportuno mantenere le  misure  di  protezione  e
sorveglianza, adottate sin  dal  2005,  per  far  fronte  al  rischio
rappresentato  dalla  propagazione  del  virus  influenzale  tipo  A,
sottotipo H5N1 ad alta patogenicita' linea asiatica; 
  Ravvisata, inoltre, la necessita'  di  confermare  e  prorogare  le
misure di polizia veterinaria per le aziende di volatili  da  cortile
disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto 2005 e successive
modifiche ed integrazioni,  allo  scopo  di  ridurre  il  rischio  di
trasmissione  del  virus  influenzale,  tenuto  conto   anche   della
persistente circolazione di virus influenzali sottotipi  H5  e  H7  a
bassa patogenicita' negli allevamenti della filiera  rurale  e  della
catena di produzione industriale dal 2007 ad oggi, con interessamento
delle Regioni ad elevata vocazione avicola; 
  Sentito l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede
del Centro  nazionale  di  referenza  per  l'influenza  aviaria,  che
segnala l'opportunita' di apportare alcune modifiche all'ordinanza 26
agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni,  in  forza  delle
mutate condizioni  epidemiologiche,  nonche'  della  riduzione  delle
attivita'   di   sorveglianza   sulla   fauna   selvatica,   limitate
esclusivamente a quella  passiva,  approvate  nell'ambito  del  Piano
nazionale di sorveglianza influenza aviaria di cui alla Decisione  di
esecuzione della Commissione n. 2011/807/CE, del  30  novembre  2011,
recante  "Approvazione  dei  programmi  annuali  e   pluriennali   di
eradicazione, lotta e  sorveglianza  di  talune  malattie  animali  e
zoonosi presentati  dagli  Stati  membri  per  il  2012  e  gli  anni
successivi, nonche' del contributo finanziario  dell'Unione  a  detti
programmi"; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'ordinanza del Ministro della salute del  26  agosto  2005  e
successive modifiche ed  integrazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) l'art. 1-bis, comma 7, e' abrogato; 
    b) l'art. 2 e' abrogato; 
    c) all'art. 5-bis, comma 1, le  parole  «nell'allegato  B)  della
presente ordinanza», sono sostituite dalle seguenti:  «nel  Programma
di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per  l'influenza
aviaria approvato con decisione di esecuzione della  Commissione  del
30 novembre 2011, n. 2011/807/CE, recante approvazione dei  programmi
annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune
malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il  2012
e gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione
a detti programmi»; 
    d) l'allegato B e' eliminato; 
    e) all'allegato C, paragrafo 1, le parole  «e  sulla  base  della
valutazione  del  rischio  effettuata  dall'Istituto  zooprofilattico
sperimentale delle Venezie, sede del Centro  di  referenza  nazionale
per l'influenza aviaria» sono eliminate; 
    f) all'allegato C, paragrafo 2,  dopo  la  parola  «veterinario»,
sono inserite le  seguenti  parole:  «anche  sulla  base  del  parere
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle  Venezie,  sede  del
Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria»; 
    g)  all'allegato  C,  al  capitolo   "FATTORI   DI   RISCHIO   DI
INTRODUZIONE  DEL  VIRUS  NEL  POLLAME",  le  parole  «-   ubicazione
dell'azienda  in  corrispondenza   delle   rotte   migratorie   degli
uccelli.», sono eliminate.