IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, recante il "Testo unico delle leggi sanitarie"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il "Regolamento di polizia veterinaria"; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare l'art. 117; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, d'"Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute"; Vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria; Vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE"; Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante "Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali; Vista l'ordinanza 26 agosto 2005 del Ministro della salute concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 settembre 2005, n. 204; Vista l'ordinanza 10 ottobre 2005 del Ministero della salute recante "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2005, n. 240; Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministero della salute di "Proroga dei termini previsti dall'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 febbraio 2008, n. 48; Visto il decreto 16 dicembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di "Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 febbraio 2009, n. 27; Vista l'ordinanza 3 dicembre 2010 del Ministro della salute recante "Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2010, n. 303; Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante "Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 agosto 2010, n. 196; Visto la Decisione di esecuzione 2011/862/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2011 e che modifica la decisione 2010/712/UE, per quanto riguarda il contributo finanziario dell'Unione ai programmi approvati con tale decisione; Considerato quanto riportato nei documenti del World Health Organization «Avian influenza: assessing the pandemic threat» dell'anno 2005 e «Questions and answers on avian influenza» dell'anno 2006, nonche' nel report dell'EFSA «Food as a possibile source of infection with highly pathogenic avian influenza viruses for human and other mammals», pubblicato nell'anno 2006, relativamente ai rischi di contagio per l'uomo attraverso l'assunzione di carni crude e prodotti a base di carne cruda provenienti da pollame infetto da virus dell'influenza aviaria; Tenuto conto che, a livello internazionale, la malattia dell'influenza aviaria e' ancora diffusa e che, di conseguenza, si rende necessario mantenere elevato il sistema di controllo e di tracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime; Visto il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; Considerato che, ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8, del predetto Regolamento, entro il 13 dicembre 2013, e a seguito di valutazioni d'impatto, la Commissione adotta atti di esecuzione per l'applicazione del paragrafo 2, lettera b), del medesimo art. 26, relativo all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI, tra cui "Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105"; Ritenuto di dovere confermare, fino all'adozione da parte della Commissione degli atti di esecuzione di cui al citato art. 26, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1169/2011, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le informazioni obbligatorie per le carni avicole da riportare in un'apposita etichetta, allo scopo di assicurare alle autorita' ed ai servizi addetti ai controlli e alla vigilanza nonche', agli operatori del settore alimentare, di rintracciare con immediatezza e la massima tempestivita' i prodotti che presentano un rischio per la salute in ogni fase del processo produttivo; Considerato che risulta altresi' necessario, nelle more dell'emanazione a livello comunitario di un apposito regolamento in materia di sanita' animale che disciplini in via generale le misure di biosicurezza, quale presupposto indispensabile per la profilassi delle malattie animali e le relative responsabilita' in materia da parte degli allevatori, confermare le misure di biosicurezza di cui all'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni; Vista, altresi', la Decisione di esecuzione n. 2012/248/UE, del 7 maggio 2012, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE relative all'influenza aviaria, in cui la Commissione ritiene opportuno mantenere le misure di protezione e sorveglianza, adottate sin dal 2005, per far fronte al rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicita' linea asiatica; Ravvisata, inoltre, la necessita' di confermare e prorogare le misure di polizia veterinaria per le aziende di volatili da cortile disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale, tenuto conto anche della persistente circolazione di virus influenzali sottotipi H5 e H7 a bassa patogenicita' negli allevamenti della filiera rurale e della catena di produzione industriale dal 2007 ad oggi, con interessamento delle Regioni ad elevata vocazione avicola; Sentito l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria, che segnala l'opportunita' di apportare alcune modifiche all'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, in forza delle mutate condizioni epidemiologiche, nonche' della riduzione delle attivita' di sorveglianza sulla fauna selvatica, limitate esclusivamente a quella passiva, approvate nell'ambito del Piano nazionale di sorveglianza influenza aviaria di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione n. 2011/807/CE, del 30 novembre 2011, recante "Approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi"; Ordina: Art. 1 1. All'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 1-bis, comma 7, e' abrogato; b) l'art. 2 e' abrogato; c) all'art. 5-bis, comma 1, le parole «nell'allegato B) della presente ordinanza», sono sostituite dalle seguenti: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 30 novembre 2011, n. 2011/807/CE, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi»; d) l'allegato B e' eliminato; e) all'allegato C, paragrafo 1, le parole «e sulla base della valutazione del rischio effettuata dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria» sono eliminate; f) all'allegato C, paragrafo 2, dopo la parola «veterinario», sono inserite le seguenti parole: «anche sulla base del parere dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria»; g) all'allegato C, al capitolo "FATTORI DI RISCHIO DI INTRODUZIONE DEL VIRUS NEL POLLAME", le parole «- ubicazione dell'azienda in corrispondenza delle rotte migratorie degli uccelli.», sono eliminate.