IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della Legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O.G.U. n. 145 del 23 giugno  1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista  la  domanda  del  13  luglio  2010  presentata  dall'Impresa
Probelte S.A. con sede legale in Ctra de madrid  km  384,60  p.i.  EI
tiro 30100 espinardo  (murcia)  -  Spagna,  diretta  ad  ottenere  la
registrazione del prodotto fitosanitario denominato BILKO  contenente
la sostanza attiva 8-idrossichinolina; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero  della  salute  e  l'Universita'  degli  Studi  di  Pisa  -
Dipartimento di biologia delle  piante  agrarie,  per  l'esame  delle
istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III
di cui al decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto il regolamento di esecuzione 993/2011 del 6 ottobre 2011  che
approva la sostanza attiva 8-idrossichinolina a norma del regolamento
(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e  che  modifica
l'allegato del regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  540/2011  della
Commissione; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata  dall'Impresa  Probelte
S.A.  a  sostegno  dell'istanza  di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario in questione; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 31 maggio 2012 prot.  19097  con
la quale e' stata richiesta la documentazione  per  il  proseguimento
dell'iter di autorizzazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 8 giugno 2012 da  cui  risulta  che
l'Impresa Probelte S.A. ha  presentato  la  documentazione  richiesta
dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto BILKO fino al 31 dicembre  2021
data   di   scadenza   dell'approvazione   della   sostanza    attiva
8-idrossichinolina; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio l 999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Probelte S.A. con sede legale in Ctra de madrid km 384,60
p.i. El tiro 30100 espinardo (murcia)  -  Spagna  e'  autorizzata  ad
immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BILKO con
la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente  decreto,  fino  al  31  dicembre  2021,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina; 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 250 - 500; L 1 - 5. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Probelte  S.A.,  de
madrid km 384,60 P.I. El tiro 30100 espinardo (murcia) - Spagna. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15025. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il presente  decreto  sara'  notificato,  in  via   amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 luglio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello