IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27
ottobre 2003, n. 290;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del
settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre
2005 recante modalita' e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla
disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee
elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri
Stati;
Vino il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che
abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonche' in materia di
energia;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante norme
comuni per lo sviluppo dei mercati del gas naturale e dell'energia
elettrica in attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE, ed in particolare l'art. 37, comma 3, secondo cui il
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con proprio decreto individua le modalita' e
condizioni delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica a
mezzo della rete di trasmissione nazionale anche al fine di garantire
la sicurezza degli approvvigionamenti nonche' la gestione unitaria
delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica sia nei
confronti dei Paesi membri che dei Paesi non appartenenti all'Unione
europea, nel rispetto degli accordi internazionali assunti e dei
progetti comuni definiti con questi ultimi Paesi;
Visti il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre
2011, recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia
elettrica per l'anno 2012 e la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas del 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11
(nel seguito: deliberazione ARG/elt 162/11) recante disposizioni in
materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione
sulla rete di interconnessione con l'estero;
Vista la lettera del Ministro dello sviluppo economico a Terna Spa,
in data 5 marzo 2010, con cui e' stata riconosciuta a favore di
Raetia Energie AG la riserva di capacita' di transito bidirezionale
pari a 150 MW a valere sulla capacita' di trasporto della linea San
Fiorano-Robbia spettante alla parte italiana, per 6 anni a decorrere
dal I ° gennaio 2011;
Visto il Memorandum of Understanding in materia di integrazione dei
mercati regionali europei dell'energia elettrica che prevede l'avvio
di un progetto per l'assegnazione delle capacita' giornaliere
attraverso il meccanismo di Market Coupling, sottoscritto tra il
Ministro dello sviluppo economico della Repubblica italiana e il
Ministro dell'economia della Repubblica di Slovenia in data 27 agosto
2010, cui ha fatto seguito il Pentalateral agreement recante le
procedure operative finalizzate all'implementazione del sopraccitato
meccanismo;
Vista la lettera di Tema Spa del 18 ottobre 2010, prot.
P20100014139, con cui tra l'altro si rende noto che in data 19 maggio
2010 e' stato sottoscritto da Terna e dagli altri undici gestori di
rete delle regioni Centro-Sud Europa e Centro-Ovest Europa un
Memorandum of Understanding per l'allocazione coordinata della
capacita' d'interconnessione transfrontaliera per mezzo della
societa' Capacity Allocating Service Company S.A. (di seguito:
CASC-EU);
Vista la lettera del Ministro 30 novembre 2010, prot. 26246, alla
Repubblica di San Marino, con cui si riconosce il rinnovo della
riserva di capacita' di trasporto di energia elettrica sulle
interconnessioni dell'Italia con l'estero a favore della Repubblica
di San Marino per 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011, per una
capacita' massima di 54 MW e comunque in misura strettamente
necessaria a soddisfare i consumi della Repubblica;
Visti i decreti ministeriali, in attuazione del decreto del
Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005:
n. 290/ML/3/2010 e n. 290/ML/3/2010/M concernenti le modalita' di
allocazione della capacita' di trasporto sulla frontiera con
l'Austria relativa alla linea Tarvisio-Arnoldstein;
n. 290/ML/1/2007 e n. 290/ML/2/2008 concernenti le modalita' di
allocazione della capacita' relativa alla linee Tirano-Campocologno e
Mendrisio - Cagno, sulla frontiera con la Svizzera;
Vista la nota del 30 novembre 2012 (prot. 24367) del Ministro dello
sviluppo economico allo Stato della Citta' del Vaticano con cui, su
richiesta avanzata in data 27 novembre 2012, e' stata disposta per
l'anno 2013 una riserva di 50 MW della capacita' di transito
dell'Italia con l'estero a favore dello Stato della Citta' del
Vaticano, secondo le modalita' gia' adottate per il 2012;
Considerato che dal 10 novembre 2010 Tema e' entrata a far parte
della societa' CASC-EU insieme agli altri gestori di rete delle
regioni europee Centro-Sud e Centro-Ovest Europa, di cui al
Regolamento (CE) n. 714/2009;
Considerato che a partire dal gennaio 2011 sulla frontiera
italo-slovena e' operativo il progetto per l'assegnazione delle
capacita' giornaliere attraverso un modello di Market Coupling, che
consente l'allocazione congiunta mediante asta implicita dei diritti
di utilizzo della rete di interconnessione e dei diritti ad immettere
e prelevare energia elettrica;
Considerato che a partire dal 1° aprile 2011 la gestione
dell'allocazione esplicita della capacita' annuale, mensile e
giornaliera sulle interconnessioni tra l'Italia e la Francia, la
Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' delegata da Terna
alla societa' CASC-EU, come unico soggetto operativo per la gestione
delle aste nelle regioni Centro-Sud e Centro-Ovest Europa;
Ritenuto di applicare modalita' di assegnazione dei diritti di
utilizzo della capacita' di trasporto sulle interconnessioni con i
Paesi dell'Unione europea secondo le disposizioni introdotte con il
Regolamento n. 714/2009, attraverso l'adozione di meccanismi di
mercato e metodi di allocazione congiunta della capacita' di
trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente;
Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di rete a
definire programmi comuni di investimenti in infrastrutture per il
superamento delle attuali congestioni di rete attraverso un aumento
della capacita' di interconnessione e che, in assenza di tali
programmi, i proventi derivanti dall'attuazione dei meccanismi di
mercato siano destinati alla salvaguardia dell'economicita' degli
approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;
Ritenuto opportuno confermare le modalita' adottate per l'anno 2012
per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza
italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera;
Ritenuto necessario ottemperare gli impegni assunti con la
Repubblica di San Marino e con lo Stato Citta' del Vaticano, in
ragione della provenienza dell'energia elettrica in importazione,
attraverso la ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei
diritti sulla capacita' di trasporto sulle interconnessioni con i
Paesi dell'Unione europea, garantendo l'equivalenza economica
rispetto all'assegnazione di riserva di capacita' di trasporto;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 6 dicembre 2012, 526/2012/I/eel, con cui, nell'esprimere parere
positivo sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo
economico recante modalita' e criteri per le importazioni ed
esportazioni di energia elettrica per il 2013, viene proposta una
diversa modalita' di verifica dell'utilizzo della capacita' di
trasporto riservata alla Repubblica di San Marino e allo Stato della
Citta' del Vaticano, sulla base di criteri definiti dalla stessa
Autorita';
Ritenuto di confermare con il presente decreto le modalita' ed i
criteri generali di assegnazione dei diritti di utilizzo della
capacita' di trasporto sulle interconnessioni a garanzia della
sicurezza e dell'economicita' del sistema elettrico disposte con il
decreto 11 novembre 2011;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Ferme restando le modalita' e le condizioni per l'importazione e
l'esportazione di energia elettrica a mezzo della rete di
trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla
frontiera meridionale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 novembre 2011, come attuato dalla deliberazione ARG/elt
162/11, il presente decreto dispone in ordine alla capacita' di
trasporto assegnabile per l'anno 2013 tenuto conto degli accordi
internazionali, confermando le modalita' di ripartizione dei proventi
dell'assegnazione della capacita' di trasporto sulle
interconnessioni.
2. I proventi delle procedure di assegnazione della capacita' di
trasporto di cui all'art. 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, per la quota
parte spettante a Terna, sono utilizzati, nel rispetto di quanto
disposto dal Regolamento (CE) n. 714/2009, a salvaguardia
dell'economicita' delle forniture per i clienti finali attraverso la
riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete.
3. Terna promuove accordi con i gestori di rete esteri per
programmi di investimento comuni in grado, nel medio termine, di
superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali
programmi, provvede a concludere gli accordi con i gestori di rete
esteri, per ripartire almeno in eguale misura, tra i medesimi
gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 2,
salvo quanto previsto al comma 4, e li trasmette al Ministero dello
sviluppo economico e all'Autorita'.
4. I proventi delle assegnazioni sulla frontiera Italo-Svizzera
sono ripartiti tra Tema e l'operatore di sistema svizzero in misura
direttamente proporzionale alla capacita' di trasporto effettivamente
resa disponibile per la medesima assegnazione da ciascun gestore, ai
sensi dell'art. 2, commi 2 e 3.