IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 9
marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. l della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi antincendi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione», con particolare riferimento al
requisito 2 dell'allegato «Sicurezza in caso di incendio»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art.
49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81
del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visti i decreti interministeriali 5 marzo 2007 del Ministro delle
infrastrutture, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell'interno, recanti disposizioni concernenti i sistemi, le
installazioni e gli impianti fissi antincendio, i sistemi per il
controllo di fumo e calore e i sistemi per la rivelazione e
segnalazione d'incendio, in applicazione della direttiva n.
89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117
del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente
l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno
degli edifici», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 201l,
n. 151»;
Ravvisata la necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendio per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti di protezione attiva installati nelle
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
l. Il presente decreto disciplina la progettazione, la costruzione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva
contro l'incendio, cosi' come definiti nella regola tecnica di cui al
successivo art. 5 e di seguito denominati «impianti», installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora
previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai
Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti
di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica l° agosto 2011, n. 151, fatto salvo quanto stabilito dal
successivo art. 2.