IL DIRETTORE GENERALE 
        per gli italiani all'estero e le politiche migratorie 
 
  Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce  le  norme
sui passaporti; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari  esteri  del  23  giugno
2009, n. 303/14, articoli 7 e 9, recante  «Disposizioni  relative  al
modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto  ordinario
elettronico»; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali n. 360, reso in data 22 novembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In quanto titolare del trattamento dei dati personali registrati
nella  banca  dati  passaporti,  al  Ministero  degli  affari  esteri
competono, fra l'altro, le determinazioni in  ordine  ai  profili  di
sicurezza relativi alle modalita' e agli strumenti utilizzati per  il
suddetto trattamento. 
  2. A tale fine  sono  state  individuate  le  misure  di  sicurezza
destinate a tutti i processi di trattamento dei dati, inclusi  quelli
biometrici, correlati alla procedura di emissione del passaporto. 
  3. Le suddette misure di sicurezza  sono  analiticamente  descritte
nell'allegato documento tecnico  «Ministero  degli  affari  esteri  -
Documento sulle specifiche tecniche del  processo  di  emissione  del
passaporto elettronico»  da  intendersi  come  parte  integrante  del
presente provvedimento. 
    Roma, 24 dicembre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Ravaglia