IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella  legge  24  novembre  2003,n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministero della salute  n.  53  del  29  marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio  2012,
che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del
farmaco  (A.I.F.A.),  in  attuazione  dell'art.  17,  comma  10,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
  Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29  maggio  2001,  n.  283,
relativo alla redazione in doppia  lingua  delle  etichette  e  degli
stampati illustrativi dei farmaci; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista  la  determinazione  29  ottobre  2004  «Note  A.I.F.A.  2004
(Revisione delle note CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 259  del  4  novembre  2004  e  successive
modificazioni; 
  Vista la determinazione A.I.F.A. del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione A.I.F.A. del 27 settembre  2006  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, - serie generale - n. 227, del 29 settembre
2006 concernente «Manovra per il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento 1084/2003/CE; 
  Vista la notifica  di  fine  procedura  NL/H/0005/01/II/34,  II/38,
R/04, II/49, II/51, II/55 trasmessa  dalla  competente  autorita'  in
qualita' di Stato membro di riferimento (RMS); 
  Vista la domanda con la quale la ditta  Novartis  Farma  S.p.a.  ha
chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visti gli stampati  allegati  che  costituiscono  parte  integrante
della presente determinazione; 
  Viste le attestazioni relative ai pagamenti delle tariffe  previste
dalle norme in vigore; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  Scientifica
nella seduta del 13 settembre 2012; 
  Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta  del  5
settembre 2012; 
  Vista la deliberazione n 29 del 10 ottobre 2012  del  Consiglio  di
amministrazione dell'A.I.F.A.  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale Proleukin (aldesleuchina) e' rimborsato come segue: 
    Confezione: 
      «18.000.000 UI/ml polvere per  soluzione  inietta  bile  o  per
infusione» 1  flaconcino  da  22.000.000  UI  per  uso  endovenoso  o
sottocutaneo; 
      A.I.C. n. 027131010/M (in base 10) 0TVZ42 (in base 32); 
      classe di rimborsabilita' - H; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa) € 155,47; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 256,59; 
      validita' del contratto: 24 mesi. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex  factory
come da condizioni negoziali.